N. 200 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Procedimenti riguardanti magistrati Competenza -
 Possibilita' astratta di un loro casuale intervento  nell' iter
 processuale - Spostamento - Mancata previsione Questione gia'
 dichiarata inammissibile (ordinanze nn. 261 e 593  del 1989) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 41- bis introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n.
 879).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 41- bis del
 codice di procedura penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  28
 settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
 di Mattioni  Franco  ed  altri,  iscritta  al  n.  638  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma,  nel procedimento penale a
 carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza  del  28  settembre
 1989  (R.O.  n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 41-  bis  del  codice  di  procedura  penale
 introdotto  con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui
 non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per
 i   procedimenti  riguardanti  magistrati  che  abbiano  la  astratta
 possibilita'  di  intervenire   nell'iter   dello   svolgimento   del
 procedimento   stesso   per   essere   entrati,   successivamente  al
 fatto-reato, a far  parte  dell'ufficio  naturalmente  competente  in
 primo  o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della
 Costituzione che garantisce l'uguaglianza di  tutti  i  cittadini  di
 fronte alla legge;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che  ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o  quanto  meno  per la
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  della  questione  ora  sollevata  e'  stata gia'
 dichiarata la manifesta inammissibilita' (ordinanze nn. 261 e 593 del
 1989) e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
 fondare una differente decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 41-bis,  del  codice  di  procedura  penale,
 introdotto  con  la  legge  22  dicembre  1980,  n.  879 (Norme sulla
 connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati
 e   nei   casi  di  rimessione),  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, sollevata  dal  Tribunale  di  Roma  con  la  ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0451