N. 206 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Presentazione ad
 ufficio incompetente - Conseguenziale ritardo - Questione gia'
 dichiarata non fondata (sentenza n. 103/1990) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29
 settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni   comuni   in   materia   di
 accertamento  delle  imposte  sui  redditi), promossi con le seguenti
 ordinanze:
      1)   ordinanza  emessa  il  29  aprile  1987  dalla  Commissione
 tributaria di 1Πgrado di  Orvieto  sul  ricorso  proposto  da  Leone
 Vincenzo  contro  l'Ufficio II.DD. di Orvieto, iscritta al n. 641 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
      2)  ordinanza  emessa  il  13  dicembre  1988  dalla Commissione
 tributaria di 1Πgrado di Orvieto sul ricorso  proposto  da  Sgarroni
 Sandra  contro  l'Ufficio  II. DD. di Orvieto, iscritta al n. 642 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  due  giudizi  tributari  - rivolti,
 rispettivamente,  l'uno   avverso   l'avviso   di   rettifica   della
 dichiarazione  dei  redditi  di  un  contribuente  e  l'altro  contro
 l'avviso di accertamento a carico di un sostituto di imposta,  emessi
 entrambi   nel   presupposto   della   omissione   delle   rispettive
 dichiarazioni,  in  quanto  presentate  ad  ufficio  incompetente   e
 pervenute  a  quello  competente  oltre  il  mese  dalla scadenza dei
 termini di legge -  la  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di
 Orvieto,con ordinanze di identico contenuto emesse l'una il 29 aprile
 1987 (reg. ord. n. 641 del 1989) e l'altra il 13 dicembre 1988  (reg.
 ord.  n.  642  del  1989)  e  pervenute entrambe a questa Corte il 29
 novembre   1989,   ha    sollevato    questione    di    legittimita'
 costituzionale,in   riferimento   all'art.   3   della  Costituzione,
 dell'art. 12 del d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni
 comuni  in  materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella
 parte in cui considera la presentazione della dichiarazione,  inviata
 ad  ufficio  incompetente, come avvenuta nel giorno in cui pervenga a
 quello competente;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  cio' determinerebbe una
 evidente disuguaglianza tra contribuenti, non potendosi addebitare ad
 alcuni  di  essi  conseguenze  sfavorevoli  derivanti  dalla  diversa
 tempestivita' degli uffici finanziari;
      che non si sono costitute le parti private;
      che  e'  invece  intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente
 del Consiglio dei ministri, il quale ha sostenuto  l'inammissibilita'
 della  questione  per  aberratio  ictus,  essendosi  il giudice a quo
 limitato  all'impugnazione  di  una  sola  norma,  di  per  se'   non
 determinante,  ma  facente  parte  di  un  sistema  insieme con altre
 disposizioni non indicate nelle ordinanze di rinvio, e,  nel  merito,
 ha  chiesto  comunque  che  la  questione  stessa  sia dichiarata non
 fondata, richiamando all'uopo precedenti decisioni di questa Corte;
    Considerato  che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
 unica pronuncia, in quanto riguardano la medesima questione;
      che    va    preliminarmente    disattesa    la   eccezione   di
 inammissibilita' formulata  dall'interveniente  nell'assunto  che  la
 questione,  coinvolgendo  il  regime sanzionatorio, si sarebbe dovuta
 proporre nei confronti, non solo della norma denunciata, ma anche  di
 altre disposizioni dello stesso decreto presidenziale;
      che,     difatti,     la     questione    sollevata    prospetta
 l'irragionevolezza non del sistema sanzionatorio, ma della previsione
 che considera la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio
 incompetente,  avvenuta  nel  momento  in  cui  pervenga   a   quello
 competente  e,  quindi, correttamente e' stata proposta nei confronti
 della norma che contiene tale  previsione  (cfr.  sent.  n.  103  del
 1990);
      che,  nel  merito,  la  questione  e'  gia' stata dichiarata non
 fondata  (sent.  n.  103  del  1990),  con  riferimento  allo  stesso
 parametro costituzionale invocato;
      che  in  quella  sede si e' osservato che, anche nell'ipotesi in
 cui  la  tempestivita'  della  presentazione  all'ufficio  competente
 dipende  dal  maggiore  o  minore grado di diligenza dell'ufficio cui
 erroneamente la dichiarazione sia stata presentata dal  contribuente,
 "non  appare  irragionevole  che  questi sia assoggettato a sanzione,
 quando, presentandola ad un ufficio non abilitato a riceverla,  abbia
 contribuito con tale comportamento al successivo disguido";
      che  non  sono  formulati  nelle ordinanze di rimessione profili
 nuovi che possano indurre questa Corte ad un diverso avviso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del  d.P.R.  29
 settembre   1973,   n.   600   (Disposizioni  comuni  in  materia  di
 accertamento delle imposte sui  redditi)  sollevata,  in  riferimento
 all'art.  3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo
 grado di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0457