N. 207 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Procedimento penale - Assunzione delle dichiarazioni di detenuto  in
 esecuzione di pena per la revoca della semiliberta' Magistrato di
 sorveglianza delegato - Competenza - Difetto di legittimazione del
 giudice  a quo a sollevare la questione Richiamo alla giurisprudenza
 della Corte (sentenze nn. 112/1964,  136/1980, 8/1979, 141/1971,
 81/1970, 60/1970, 45/1969, 62/1966,  44/1963, 109/1969, ordinanza n.
 224/1974) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P. 1988, art. 666, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 666, quarto
 comma,  del  codice  di  procedura  penale  del  1988,  promosso  con
 ordinanza emessa il 6 novembre 1989 dal Magistrato di sorveglianza di
 Pisa nel procedimento di esecuzione  per  revoca  della  semiliberta'
 relativo  a  Morresi  Alessandro,  iscritta  al  n.  660 del registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che,  nel  corso di un procedimento di esecuzione per la
 revoca della semiliberta' ad un detenuto in esecuzione di pena presso
 la  casa  circondariale  del  luogo, il Magistrato di sorveglianza di
 Pisa - "delegato" dal Tribunale di sorveglianza di  Firenze  (giudice
 competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato,
 nonostante questi avesse richiesto di  essere  sentito  dallo  stesso
 Tribunale  -  ha,  con  ordinanza  del 6 novembre 1989, sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, e  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 666, quarto comma,
 del codice di procedura penale del 1988, il quale  dispone  che  "ove
 l'interessato  sia  detenuto  o  internato in luogo posto fuori della
 circoscrizione del giudice competente a decidere, sia  sentito  prima
 del  giorno  della  udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
 salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  la  questione e' stata sollevata nel corso di un
 giudizio non certamente demandato alla cognizione del  Magistrato  di
 sorveglianza  di  Pisa,  cui  viene soltanto "delegato" il compito di
 "sentire" l'interessato in  vista  ed  al  servizio  di  un  giudizio
 riservato  in  modo esclusivo ad altro giudice (cfr., con riguardo ad
 una  funzione  meramente  istruttoria  del  giudice  dell'esecuzione,
 sentenza  n.  112  del  1964),  quale  appunto  e',  nella specie, il
 Tribunale di sorveglianza di Firenze;
      e  che,  quindi,  difettando  il  giudice  a  quo di ogni potere
 decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare
 in tale sede questioni di legittimita' costituzionale (v., oltre alla
 sentenza 112 del 1964, sentenze n. 136 del 1980, n. 8  del  1979,  n.
 141  del  1971, n. 81 del 1970, n. 60 del 1970, n. 45 del 1969, n. 62
 del 1966, n. 112 del 1964, n. 44 del 1963, n. 109 del 1969; ordinanza
 n. 224 del 1974);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 666, quarto comma,  del  codice
 di  procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3
 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di  Pisa  con
 ordinanza del 6 novembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0458