N. 209 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza pubblica - Arresto in flagranza e applicazione di misure
 coercitive -  Jus superveniens: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416,
 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Espressa abrogazione
 dell'art. 152 del t.u.l.p.s. - Necessita' di riesame  della rilevanza
 della questione - Restituzione degli atti ai giudici  a quibus.
 
 (D.-Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma;
 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152).
 
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 224, primo e
 secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
 di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
 penale), e dell'art.152 del regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773
 (Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  promossi  con
 ordinanze emesse il 1Πdicembre 1989 dal  Pretore  di  Roma  (quattro
 ordinanze),  il  27  novembre  1989  dal  Pretore  di  Bergamo, il 27
 novembre 1989 e il 13 dicembre  1989  dal  Giudice  per  le  indagini
 preliminari   della   Pretura   circondariale   di  Torino,  iscritte
 rispettivamente ai nn. 5, 6, 7, 8, 15, 43 e 44 del registro ordinanze
 1990  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 4
 e 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Pretore di Bergamo con ordinanza del 27 novembre
 1989 e il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1Πdicembre  1989
 hanno  sollevato,  in  riferimento  all'art.  76  della Costituzione,
 questioni di legittimita' dell'art. 224, primo e secondo  comma,  del
 decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  nelle parti in cui
 prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure  coercitive
 per  la  violazione  dell'art.  152  del  testo  unico delle leggi di
 pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931,  n.
 773;
      e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini
 preliminari della Pretura circondariale di Torino con  due  ordinanze
 del  27  novembre  1989  e  del  13  dicembre  1989,  denunciando, in
 riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, l'art. 224, primo e
 secondo  comma,  del  decreto  le gislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
 l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
      che  nel  giudizio promosso dal Pretore di Bergamo ed in uno dei
 due giudizi promossi dal Giudice per le  indagini  preliminari  della
 Pretura  circondariale  di  Torino  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
 fondate;
    Considerato  che  i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno
 riuniti;
      che  tutte  le  ordinanze  sono  state  pronunciate nel corso di
 processi a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152
 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
      che,  dopo  la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato
 emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme  urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio dello Stato), convertito
 nella legge 28 febbraio  1990,  n.  39  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, recante
 norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e  soggiorno
 dei  cittadini  extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini
 extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato.
 Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
 l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
 abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
 approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
      e  che  spetta  ai  giudici a quibus verificare se, alla stregua
 della normativa sopravvenuta, le questioni  sollevate  siano  tuttora
 rilevanti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bergamo, al Pretore
 di Roma, ed al Giudice per  le  indagini  preliminari  della  Pretura
 circondariale di Torino.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0460