N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 1990

                                 N. 31
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 7 aprile 1990
              (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Sanita'   pubblica   -  Regione  Puglia  -  Inquadramento  nei  ruoli
 nominativi del  servizio  regionale  sanitario  del  personale  degli
 istituti   privati  psichiatrici  convenzionati,  gia'  assegnato  ai
 servizi psichiatrici pubblici delle unita' sanitarie locali, in forza
 delle  leggi  regione Puglia nn. 72/1980 e 33/1985 Applicazione della
 legge statale n. 207/1985 al personale ivi contemplato  mancante  dei
 requisiti  dalla  legge  stessa previsti, con particolare riferimento
 all'anzianita' di servizio - Mancata precisazione della "deroga" alle
 percentuali  di  riserva dei posti da mettere a concorso - Estensione
 agli infermieri non di ruolo delle disposizioni della legge regionale
 n.  7/1983  che  riguarda  solo gli infermieri di ruolo ai fini della
 loro straordinaria qualificazione -  Violazione  dei  principi  della
 legge statale Incompetenza della regione.
 (Legge  regione  Puglia del 5 marzo 1990, artt. 1, secondo comma, 2 e
 3, secondo comma).
 (Cost., art. 117 in relazione all'art. 3 della legge n. 207/1985).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
    Ricorso   diretto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato in giudizio e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  ha  sede  a  Roma,  in  via  dei  Portoghesi, 12, per la
 dichiarazione di illeggittimita' costituzionale della legge  5  marzo
 1990,  delibera  di  Consiglio  in  pari data, adottata dalla regione
 Puglia dopo il rinvio da parte del Governo (art. 127,  ultimo  comma,
 della Costituzione e art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
                               PRECEDENTI
    Il  consiglio  della regione Puglia il 19 settembre 1989 approvava
 una legge regionale recante  "disciplina  dell'inquadramento  diretto
 nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici
 utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
 e della l.r. Puglia 20 giugno 1980, n. 72".
    Con  tale  provvedimento  la regione intendeva dare una definitiva
 sistemazione alla posizione  del  personale  degli  istituti  privati
 psichiatrici  convenzionati,  gia'  assegnato ai servizi psichiatrici
 pubblici delle uu.ss.ll. in virtu' di due successive leggi regionali,
 rispettivamente nn. 72/1980 e 33/1985. In particolare, l'art. 1 della
 nuova legge intendeva inquadrare direttamente  nei  ruoli  nominativi
 del  servizio  regionale  sanitario  il  predetto  personale privato,
 estendendo allo stesso, ora per  allora,  la  normativa  della  legge
 statale  n.  207/1985  (c.d.  legge  di  sanatoria)  con  la quale il
 legislatore statale aveva previsti  l'immissione  diretta  nei  ruoli
 delle  uu.ss.ll. del personale che si trovava, entro determinate date
 e  con  determinati  requisiti,  in  servizio  presso  le   uu.ss.ll.
 medesime, in posizione di "precariato".
    Le  altre norme del provvedimento concernevano la possibilita' per
 il predetto personale di scegliere sedi diverse rispetto a quelle  in
 cui  attualmente opera (art. 2), nonche' la possibilita' di sostenere
 concorsi per chiamata diretta da parte del  restante  personale,  che
 non  veniva  fatto  transitare  nei  ruoli  delle  uu.ss.ll. ai sensi
 dell'art. 1 della legge (art. 4).
    Al    riguardo   il   dipartimento   affari   regionali   rilevava
 preliminarmente - su conforme avviso del Ministero  della  sanita'  e
 del dipartimento per la funzione pubblica (sentiti nelle vie brevi) -
 che l'art.  1  del  provvedimento  recava  un  assorbente  motivo  di
 illegittimita',   laddove   prevedeva  l'applicazione  -  come  sopra
 accennato - della legge n. 207/1985 al personale ivi contemplato, che
 tuttavia  non  ha  i  requisiti  da  essa  previst,  con  particolare
 riferimento all'anzianita' di  servizio  fissata  dall'art.  3  della
 legge statale medesima.
    Mentre infatti l'art. 3 sopra citato ha chiaramente previsto oltre
 ad  altri  requisiti,  che  il   personale   privato   con   rapporto
 convenzionale  dovesse  essere  comunque in servizio alla data del 31
 dicembre 1983, l'art. 1  del  provvedimento  in  esame  prevede  tale
 anzianita'   di  servizio  dal  trasferimento  alle  uu.ss.ll.  delle
 funzioni    inerenti    all'assistenza    psichiatrica    e    cioe',
 presumibilmente,  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della legge
 regionale n. 33/1985 (giugno 1985) che ha  appunto  contemplato  tale
 trasferimento.
    Per  quanto  sopra  esposto  il dipartimento proponeva pertanto il
 rinvio della legge a nuovo esame.
    Nell'unito  telex  si  riportavano  altresi'  altri  due  rilievi,
 condivisi anche dal Ministero della sanita': l'uno in relazione  alla
 non chiara formulazione dell'art. 2, secondo comma, che non precisava
 quale fosse la "deroga" alle percentuali  di  riserva  dei  posti  da
 mettere  a confronto; l'altro in relazione all'art. 3, secondo comma,
 che illegittimamente estendeva agli infermieri non di  ruolo  di  cui
 alla  legge in esame le disposizioni della legge regionale n. 7/1983,
 che riguarda  solo  gli  infermieri  di  ruolo  ai  fini  della  loro
 straordinaria riqualificazione.
    Si  formulava infine anche un'osservazione per segnalare l'erronea
 intitolazione dell'art. 4, che recava la "dichiarazione  di  urgenza"
 mentre il contenuto dell'articolo era del tutto diverso.
    Disposto  il  rinvio  con telegramma 27 ottobre 1989, il consiglio
 riapprovava il testo rinviato, salva la cancellazione  dell'accennata
 rubrica  dell'art.  4,  onde  permangono  le  ragioni degli originari
 rilievi, in base ai quali il Governo il 23 marzo 1990  ha  deliberato
 di  promuovere  questione  di  legittimita'  costituzionale  a  norma
 dell'art. 127, quarto comma, della carta fondamentale per i seguenti
                              M O T I V I
    1.  -  Come  si e' visto, con il provvedimento in esame la regione
 insiste nel voler dare una definitiva sistemazione alla posizione del
 personale  degli  istituti  privati  psichiatrici convenzionati, gia'
 assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.ll. in  virtu'
 di  due  successive  leggi regionali, rispettivamente n. 72/1980 e n.
 33/1985. In  particolare,  l'art.  1  della  presente  legge  intende
 inquadrare  direttamente  nei ruoli nominativi del servizio regionale
 sanitario il predetto personale privato, estendendo, allo stesso, ora
 per  allora, la normativa della legge statale n. 207/1985 (c.d. legge
 di sanatoria)  con  la  quale  il  legislatore  statale  ha  previsto
 l'immissione  diretta  nei ruoli delle uu.ss.ll. del personale che si
 trovava, entro determinate date,  e  con  determinati  requisiti,  in
 servizio  presso le uu.ss.ll. medesime, in posizione di "precariato".
    Le altre norme del provvedimento concernono la possibilita' per il
 predetto personale di scegliere sei diverse rispetto a quelle in  cui
 attualmente  opera  (art.  2),  nonche'  la possibilita' di sostenere
 concorsi per chiamata diretta da parte del restante personale che non
 viene  fatto transitare nei ruoli delle uu.ss.ll. a sensi dell'art. 1
 della legge (art. 4).
    Al riguardo deve ancora rilevarsi preliminarmente che l'art. 1 del
 presente provvedimento reca un assorbente  motivo  di  illegittimita'
 laddove  prevede  l'applicazione - come sopra accennato - della legge
 n. 207/1985 al personale  ivi  contemplato  che  non  ha  tuttavia  i
 requisiti    da    essa   previsti,   con   particolare   riferimento
 all'anzianita' di servizio fissata dall'art. 3  della  legge  statale
 medesima.
    Mentre infatti l'art. 3 sopra citato ha chiaramente previsto oltre
 ad  altri  requisiti,  che  il   personale   privato   con   rapporto
 convenzionale  dovesse  essere  comunque in servizio alla data del 31
 dicembre 1983, l'art. 1  del  provvedimento  in  esame  prevede  tale
 anzianita'   di  servizio  dal  trasferimento  alle  uu.ss.ll.  delle
 funzioni    inerenti    all'assistenza    psichiatrica    e    cioe',
 presumibilmente,  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della legge
 regionale n. 33/1985 (giugno 1985) che ha  appunto  contemplato  tale
 trasferimento.
    Per quanto sopra esposto si deduce l'illegittimita' costituzionale
 della disposizione ora riassunta (art. 1) per violazione delle  norme
 di principio dettate, in tema di inquadramento straordinario in ruolo
 di personale con rapporto convenzionato, dall'art. 3 della  legge  n.
 207/1985.
    Occorrendo,   se   cioe'  si  ritenesse  che  l'applicabilita'  al
 personale in argomento della legge n. 207/1985  trovi  la  sua  causa
 giuridica  nell'art.  5, terzo comma, della l.r. n. 33/1985, dovrebbe
 dedursi   incidentalmente    l'illegittimita'    costituzionale    di
 quest'ultima  norma,  per  violazione  dei  principi  stabiliti nella
 ripetuta legge statale n. 207/1985, art. 3, con riferimento  all'art.
 117 della Carta fondamentale.
    Al  riguardo  si  ricorda  che  spesso  la Corte costituzionale ha
 ritenuto  la  propria  competenza  a  sollevare  dinanzi  a  se'  una
 questione   incidentale   di   leg.   cost.,  la  cui  soluzione  sia
 pregiudiziale per la definizione del giudizio ad essa proposto, tanto
 se  tale  giudizio  verta  su conflitti di attribuzione (n. 73/1960),
 quanto su azione in via incidentale (n. 75/1965 e  ord.  n.  73/1965)
 (Mortati,  Ist.  dir.  pubbl.  1969,  1258; Gizzi, Man. di dir. reg.,
 1986, 730: "Si aggiunge che  dovrebbe  ravvisarsi  che  il  controllo
 preventivo  esercitato dallo Stato sulle leggi regionali non precluda
 ad un'amministrazione statale - nella sua veste di  parte  attrice  o
 convenuta  -  di  porre  nel  giudizio a quo la questione incidentale
 avverso  una  legge  regionale".  Non  si  tratta  di   riaprire   il
 procedimento  di  controllo che riguarda leggi non ancora promulgate;
 si  tratta  invece  di  colpire  norme   gia'   operanti,   onde   la
 dichiarazione  di  illegittimita'  ne  impedisce soltanto l'ulteriore
 applicazione.
    2.  -  Si sono poi sollevati altri due rilievi: l'uno in relazione
 alla non chiara formulazione dell'art.  2,  secondo  comma  (l.r.  in
 epigrafe)  che  non precisa quale sia la "deroga" alle percentuali di
 riserva dei  posti  da  mettere  a  concorso;  l'altro  in  relazione
 all'art.   3,   secondo  comma,  che  illegittimamente  estende  agli
 infermieri non di ruolo di cui alla legge in  esame  le  disposizioni
 della  legge  regionale n. 7/1983 che riguarda solo gli infermieri di
 ruolo ai fini della loro straordinaria riqualificazione.
                                P. Q. M.
    Si  chiede  che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari illegittimi
 gli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della l.r.  Puglia
 19  settembre  1989  nelle  parti  in  cui, rispettivamente, dichiara
 applicabile al personale ivi contemplato  l'art.  3  della  legge  n.
 207/1985  pur  essendo  tale  personale  sprovvisto dei requisiti ivi
 stabiliti; non precisa  quale  sia  la  deroga  alle  percentuali  di
 riserva  dei posti da mettere a concorso; estende agli infermieri non
 di ruolo le disposizioni della l.r. n. 7/1983, che riguarda solo  gli
 infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria qualificazione;
    Con ogni conseguente pronunzia di ragione e di legge;
    Saranno  depositati  con  l'originale  relazionato del ricorso: 1)
 testo della legge rinviata (19  settembre  1989);  2)  telegramma  di
 rinvio  (27  ottobre 1989); 3) testo della legge riapprovata (5 marzo
 1990); 4) delibera del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990;
    Riservato quant'altro.
      Roma, addi' 27 marzo 1990
                     L'avvocato dello Stato: CEVARO

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