N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 1990
N. 31 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Regione Puglia - Inquadramento nei ruoli nominativi del servizio regionale sanitario del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati, gia' assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle unita' sanitarie locali, in forza delle leggi regione Puglia nn. 72/1980 e 33/1985 Applicazione della legge statale n. 207/1985 al personale ivi contemplato mancante dei requisiti dalla legge stessa previsti, con particolare riferimento all'anzianita' di servizio - Mancata precisazione della "deroga" alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso - Estensione agli infermieri non di ruolo delle disposizioni della legge regionale n. 7/1983 che riguarda solo gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria qualificazione - Violazione dei principi della legge statale Incompetenza della regione. (Legge regione Puglia del 5 marzo 1990, artt. 1, secondo comma, 2 e 3, secondo comma). (Cost., art. 117 in relazione all'art. 3 della legge n. 207/1985).(GU n.18 del 2-5-1990 )
Ricorso diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato in giudizio e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sede a Roma, in via dei Portoghesi, 12, per la dichiarazione di illeggittimita' costituzionale della legge 5 marzo 1990, delibera di Consiglio in pari data, adottata dalla regione Puglia dopo il rinvio da parte del Governo (art. 127, ultimo comma, della Costituzione e art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87). PRECEDENTI Il consiglio della regione Puglia il 19 settembre 1989 approvava una legge regionale recante "disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della l.r. Puglia 20 giugno 1980, n. 72". Con tale provvedimento la regione intendeva dare una definitiva sistemazione alla posizione del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati, gia' assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.ll. in virtu' di due successive leggi regionali, rispettivamente nn. 72/1980 e 33/1985. In particolare, l'art. 1 della nuova legge intendeva inquadrare direttamente nei ruoli nominativi del servizio regionale sanitario il predetto personale privato, estendendo allo stesso, ora per allora, la normativa della legge statale n. 207/1985 (c.d. legge di sanatoria) con la quale il legislatore statale aveva previsti l'immissione diretta nei ruoli delle uu.ss.ll. del personale che si trovava, entro determinate date e con determinati requisiti, in servizio presso le uu.ss.ll. medesime, in posizione di "precariato". Le altre norme del provvedimento concernevano la possibilita' per il predetto personale di scegliere sedi diverse rispetto a quelle in cui attualmente opera (art. 2), nonche' la possibilita' di sostenere concorsi per chiamata diretta da parte del restante personale, che non veniva fatto transitare nei ruoli delle uu.ss.ll. ai sensi dell'art. 1 della legge (art. 4). Al riguardo il dipartimento affari regionali rilevava preliminarmente - su conforme avviso del Ministero della sanita' e del dipartimento per la funzione pubblica (sentiti nelle vie brevi) - che l'art. 1 del provvedimento recava un assorbente motivo di illegittimita', laddove prevedeva l'applicazione - come sopra accennato - della legge n. 207/1985 al personale ivi contemplato, che tuttavia non ha i requisiti da essa previst, con particolare riferimento all'anzianita' di servizio fissata dall'art. 3 della legge statale medesima. Mentre infatti l'art. 3 sopra citato ha chiaramente previsto oltre ad altri requisiti, che il personale privato con rapporto convenzionale dovesse essere comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1983, l'art. 1 del provvedimento in esame prevede tale anzianita' di servizio dal trasferimento alle uu.ss.ll. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica e cioe', presumibilmente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 33/1985 (giugno 1985) che ha appunto contemplato tale trasferimento. Per quanto sopra esposto il dipartimento proponeva pertanto il rinvio della legge a nuovo esame. Nell'unito telex si riportavano altresi' altri due rilievi, condivisi anche dal Ministero della sanita': l'uno in relazione alla non chiara formulazione dell'art. 2, secondo comma, che non precisava quale fosse la "deroga" alle percentuali di riserva dei posti da mettere a confronto; l'altro in relazione all'art. 3, secondo comma, che illegittimamente estendeva agli infermieri non di ruolo di cui alla legge in esame le disposizioni della legge regionale n. 7/1983, che riguarda solo gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria riqualificazione. Si formulava infine anche un'osservazione per segnalare l'erronea intitolazione dell'art. 4, che recava la "dichiarazione di urgenza" mentre il contenuto dell'articolo era del tutto diverso. Disposto il rinvio con telegramma 27 ottobre 1989, il consiglio riapprovava il testo rinviato, salva la cancellazione dell'accennata rubrica dell'art. 4, onde permangono le ragioni degli originari rilievi, in base ai quali il Governo il 23 marzo 1990 ha deliberato di promuovere questione di legittimita' costituzionale a norma dell'art. 127, quarto comma, della carta fondamentale per i seguenti M O T I V I 1. - Come si e' visto, con il provvedimento in esame la regione insiste nel voler dare una definitiva sistemazione alla posizione del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati, gia' assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.ll. in virtu' di due successive leggi regionali, rispettivamente n. 72/1980 e n. 33/1985. In particolare, l'art. 1 della presente legge intende inquadrare direttamente nei ruoli nominativi del servizio regionale sanitario il predetto personale privato, estendendo, allo stesso, ora per allora, la normativa della legge statale n. 207/1985 (c.d. legge di sanatoria) con la quale il legislatore statale ha previsto l'immissione diretta nei ruoli delle uu.ss.ll. del personale che si trovava, entro determinate date, e con determinati requisiti, in servizio presso le uu.ss.ll. medesime, in posizione di "precariato". Le altre norme del provvedimento concernono la possibilita' per il predetto personale di scegliere sei diverse rispetto a quelle in cui attualmente opera (art. 2), nonche' la possibilita' di sostenere concorsi per chiamata diretta da parte del restante personale che non viene fatto transitare nei ruoli delle uu.ss.ll. a sensi dell'art. 1 della legge (art. 4). Al riguardo deve ancora rilevarsi preliminarmente che l'art. 1 del presente provvedimento reca un assorbente motivo di illegittimita' laddove prevede l'applicazione - come sopra accennato - della legge n. 207/1985 al personale ivi contemplato che non ha tuttavia i requisiti da essa previsti, con particolare riferimento all'anzianita' di servizio fissata dall'art. 3 della legge statale medesima. Mentre infatti l'art. 3 sopra citato ha chiaramente previsto oltre ad altri requisiti, che il personale privato con rapporto convenzionale dovesse essere comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1983, l'art. 1 del provvedimento in esame prevede tale anzianita' di servizio dal trasferimento alle uu.ss.ll. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica e cioe', presumibilmente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 33/1985 (giugno 1985) che ha appunto contemplato tale trasferimento. Per quanto sopra esposto si deduce l'illegittimita' costituzionale della disposizione ora riassunta (art. 1) per violazione delle norme di principio dettate, in tema di inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato, dall'art. 3 della legge n. 207/1985. Occorrendo, se cioe' si ritenesse che l'applicabilita' al personale in argomento della legge n. 207/1985 trovi la sua causa giuridica nell'art. 5, terzo comma, della l.r. n. 33/1985, dovrebbe dedursi incidentalmente l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima norma, per violazione dei principi stabiliti nella ripetuta legge statale n. 207/1985, art. 3, con riferimento all'art. 117 della Carta fondamentale. Al riguardo si ricorda che spesso la Corte costituzionale ha ritenuto la propria competenza a sollevare dinanzi a se' una questione incidentale di leg. cost., la cui soluzione sia pregiudiziale per la definizione del giudizio ad essa proposto, tanto se tale giudizio verta su conflitti di attribuzione (n. 73/1960), quanto su azione in via incidentale (n. 75/1965 e ord. n. 73/1965) (Mortati, Ist. dir. pubbl. 1969, 1258; Gizzi, Man. di dir. reg., 1986, 730: "Si aggiunge che dovrebbe ravvisarsi che il controllo preventivo esercitato dallo Stato sulle leggi regionali non precluda ad un'amministrazione statale - nella sua veste di parte attrice o convenuta - di porre nel giudizio a quo la questione incidentale avverso una legge regionale". Non si tratta di riaprire il procedimento di controllo che riguarda leggi non ancora promulgate; si tratta invece di colpire norme gia' operanti, onde la dichiarazione di illegittimita' ne impedisce soltanto l'ulteriore applicazione. 2. - Si sono poi sollevati altri due rilievi: l'uno in relazione alla non chiara formulazione dell'art. 2, secondo comma (l.r. in epigrafe) che non precisa quale sia la "deroga" alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso; l'altro in relazione all'art. 3, secondo comma, che illegittimamente estende agli infermieri non di ruolo di cui alla legge in esame le disposizioni della legge regionale n. 7/1983 che riguarda solo gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria riqualificazione.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari illegittimi gli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della l.r. Puglia 19 settembre 1989 nelle parti in cui, rispettivamente, dichiara applicabile al personale ivi contemplato l'art. 3 della legge n. 207/1985 pur essendo tale personale sprovvisto dei requisiti ivi stabiliti; non precisa quale sia la deroga alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso; estende agli infermieri non di ruolo le disposizioni della l.r. n. 7/1983, che riguarda solo gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria qualificazione; Con ogni conseguente pronunzia di ragione e di legge; Saranno depositati con l'originale relazionato del ricorso: 1) testo della legge rinviata (19 settembre 1989); 2) telegramma di rinvio (27 ottobre 1989); 3) testo della legge riapprovata (5 marzo 1990); 4) delibera del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990; Riservato quant'altro. Roma, addi' 27 marzo 1990 L'avvocato dello Stato: CEVARO 90C0466