N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 1990

                                 N. 32
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 9 aprile 1990
             (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
 Finanza  regionale  - Norme urgenti in materia di finanza locale e di
 rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni -  Riduzione  di  fondi
 per  le  regioni a statuto speciale e per le province autonome (Fondo
 comune per i servizi dei consultori familiari,  ivi  compresi  quelli
 relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale
 per l'esercizio delle funzioni gia' ex O.N.M.I., fondo per gli  asili
 nido)  ed  esclusione  dal riparto del fondo nazionale per il ripiano
 dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art.
 9  della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario
 nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome  -
 Esclusione dai seguenti fondi:  per i programmi regionali di sviluppo
 a  destinazione  indistinta,  per   l'attuazione   degli   interventi
 programmati  in  agricoltura,  per  l'attuazione  del piano forestale
 nazionale, per gli investimenti nel settore  dei  trasporti  pubblici
 locali   e   sanitario   di  conto  capitale  -  Asserita  violazione
 dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale  e  delle
 province  autonome e del principio della copertura finanziaria per le
 minori entrate conseguenti  alle  norme  impugnate  -  Ingiustificata
 discriminazione  delle  regioni  a  statuto  speciale  rispetto  alle
 regioni ordinarie Violazione dei principi  di  imparzialita'  e  buon
 andamento della p.a. e di tutela della salute dei cittadini - Mancata
 partecipazione del presidente della giunta alla seduta del  Consiglio
 dei  Ministri  in  cui  e'  stato  deliberato  il disegno di legge di
 conversione del d.-l. n. 415/1989.
 (Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1).
 (Cost.,  artt.  3,  32,  81,  97,  116  e 119; statuto Friuli-Venezia
 Giulia, artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e titolo IV).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
   Ricorso  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona
 del presidente della giunta regionale pro-tempore  Adriano  Biasutti,
 giusta   delibera   della   giunta   n.  1346,  del  23  marzo  1990,
 rappresentata e difesa - in virtu' di mandato a margine del  presente
 atto  -  dall'avv.  prof.  Sergio  Panunzio  e  presso  il suo studio
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese  n.  3  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica,  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 dell'art.  1  della  legge  28  febbraio 1990, n. 38 ("conversione in
 legge, con modificazioni, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, recante
 norme  urgenti  in materia di finanza locale e di rapporti finanziari
 tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie"), nella  parte
 in  cui  ha  convertito  in legge gli artt. 18, 19, e 20 del d.-l. 28
 dicembre 11989, n. 415.
                               F A T T O
    Com'e'  noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n.
 415, hanno stabilito numerosi tagli ai  trasferimenti  finanziari  da
 parte  dello  Stato  a carico delle sole regioni a statuto speciale e
 delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di  norme  che
 stabiliscono  o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi
 (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi  destinati
 a  finanziarie  attivita'  e  spese che peraltro le regioni a statuto
 speciale e le province autonome sono  tenute  ad  effettuare  (e'  il
 caso,  in  particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art.
 19 del d.-l. n. 415/1989).
    Poiche'  tale  disciplina  stabilita dal d.-l. n. 415/1989 risulta
 essere incostituzionale e lesiva delle competenze  costituzionalmente
 attribuite alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, questa la
 ha impugnata con il ricorso notificato il 29 gennaio 1990 e  pendente
 innanzi a codesta ecc.ma Corte.
    La  legge  di  conversione  e'  stata approvata dalle Camere senza
 introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18,  19
 e  20: e' la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 49 del 28  febbraio  1990.  Pertanto  restano  ferme  le
 censure gia' dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la
 disciplina stabilita dal decreto-legge, che vengono qui  ribadite  ed
 integralmente richiamate.
    Con  il  presente  atto  si  impugna  tuttavia  anche  la legge di
 conversione n.  38/1990,  sia  per  dedurre  un  suo  autonomo  vizio
 procedurale  di  incostituzionalita';  sia per integrare e sviluppare
 una  censura  di  carattere  sostanziale  relativa  all'art.  18  del
 decreto-legge ora convertito.
    Poiche',  dunque,  la  legge  28  febbraio  1990,  n. 38, viola le
 competenze costituzionalmente attribuite alla  regione  autonoma  del
 Friuli-Venezia Giulia, questa la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
     1.  -  Violazione  delle  competenze regionali di cui all'art. 44
 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e relative norme  di
 attuazione.
    Il   presente   ricorso   e   le   censure  di  seguito  formulate
 presuppongono,  ovviamente,  quanto  gia'  dedotto  con  il   ricorso
 precedente,  in relazione alla disciplina stabilita dal decreto-legge
 n. 415/1989. In esso si e' ampiamente illustrata la rilevanza,  anche
 in  termini  quantitativi,  della decurtazione di risorse finanziarie
 della regione ricorrente operata dalla impugnata disciplina del d.-l.
 n.  415/1989,  ora convertito. Si tratta infatti, di una decurtazione
 che assomma a circa 350  miliardi.  Orbene,  specialmente  se  si  ha
 presente    cio',   risulta   evidente   uno   specifico   vizio   di
 incostituzionalita' formale della legge di conversione.
    La  disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad
 autonomia speciale e le province di  Trento  e  Bolzano.  Non  vi  e'
 dubbio,  quindi,  che  si  tratta  di  una  disciplina  che "riguarda
 particolarmente" la regione ricorrente. Pertanto, ai sensi  dell'art.
 44   dello   statuto   il   presidente  della  giunta  regionale  del
 Friuli-Venezia Giulia doveva essere convocato  per  intervenire  alla
 seduta  del Consiglio dei Ministri in cui venne deliberato il disegno
 di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi'  come  esso  era
 stato doverosamente invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio
 dei Ministri del 29 settembre 1989, per la deliberazione del  disegno
 di  legge "di accompagnamento" alla legge finanziaria 1990 intitolato
 "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle  regioni  e
 altre  disposizioni  concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e
 le regioni" - il cui contenuto e' stato poi in gran parte ripreso dal
 d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990).
    Ma  il presidente della giunta non e' stato convocato in occasione
 della deliberazione del Consiglio dei Ministri  di  approvazione  del
 disegno  di  legge  di  conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi' come
 esso non era stato convocato neppure in  occasione  della  precedente
 deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del d.-l. n.
 415/1989).  Cio'  comporta  una  puntuale  violazione   della   norma
 statutaria  gia'  indicata  e  dell'autonomia  regionale, e quindi la
 incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata.
    2.  -  Violazione,  da  parte  dell'art. 18 del d.-l. n. 415/1989,
 convertito in legge n. 38/1990, delle attribuzioni regionali  di  cui
 agli  artt.  4,  5,  6,  7, 8, e del titolo IV (artt. 48 e 57), dello
 statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia  e  delle  relative  norme
 d'attuazione,  nonche'  degli  artt.  3,  32, 81, 97, 116 e 119 della
 Costituzione.
    Con  il  ricorso  gia'  proposto  nei  confronti  della disciplina
 stabilita dal decreto-legge  n.  415/1989,  si  e'  gia'  dedotta  la
 violazione  delle norme ora richiamate in epigrafe da parte dell'art.
 18, primo comma; in particolare (pag. 21 e segg. del  ricorso)  nella
 parte  in cui il primo comma dell'art. 18 dispone la esclusione della
 Regione ricorrente dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei
 disavanzi  di  esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9
 della legge n. 151/1981.
    Si  tratta infatti di una disciplina che incide particolarmente in
 una materia di competenza  regionale  di  grado  primario,  quale  e'
 quella  in  materia  di  trasporti di interesse regionale di cui agli
 artt. 4, n. 11, ed 8 dello statuto Friuli-Venezia Giulia  (oltre  che
 in  quella  concorrente  in  materia di servizi pubblici di interesse
 regionale, ex art. 5, n. 7, dello statuto).
    Anche  per  questa parte l'art. 18 non ha subito modifiche in sede
 di conversione. Restano dunque ferme al riguardo,  anche  per  questa
 parte,  le  censure  gia'  dedotte  nel  precedente  ricorso  tuttora
 pendente. Con il presente atto esse vengono peraltro qui  di  seguito
 ulteriormente sviluppate ed integrate.
     Il primo comma dell'art. 18, dopo avere stabilito nel suo secondo
 periodo che "Le predette regioni sono altresi'  escluse  dal  riparto
 del  fondo  nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
 aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n.
 151,  e  provvedono  alla  concessione dei contributi alle aziende di
 trasporto  con  propri  mezzi  finanziari",  nel  successivo  periodo
 (l'ultimo  dell'art.  18, primo comma) stabilisce ancora che "Restano
 comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui  alla  legge
 10  aprile 1981, n. 151". Orbene, tale norma, rivolgendosi anche alla
 regione del Friuli-Venezia Giulia, e' lesiva della sua autonomia.
    Invero  "i  principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151" non
 possono   in   alcun   modo   vincolare   l'autonomia    legislativa,
 amministrativa  e programmatoria che alla Regione autonoma ricorrente
 e' garantita in materia di trasporti pubblici regionali  dagli  artt.
 4, n. 11, ed 8 dello statuto. Come e' infatti espressamente stabilito
 dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 151/1981, tale legge -  in
 particolare al titolo primo ("Principi fondamentali") - "stabilisce i
 principi fondamentali cui  le  regioni  a  statuto  ordinario  devono
 attenersi    nell'esercizio   delle   potesta'   legislative   e   di
 programmazione, in materia di trasporti pubblici locali".
    Dunque  la  legge  n. 151/1981 contiene solo principi fondamentali
 diretti a delimitare ex art. 117 della Costituzione l'esercizio della
 competenza  concorrente in materia di trasporti pubblici locali delle
 sole regioni "a statuto ordinario". Non si  rivolge  alle  regioni  a
 statuto  speciale  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano,
 ne' comunque stabilisce "principi generali dell'ordinamento giuridico
 dello  Stato"  o  "norme fondamentali delle riforme economico sociali
 dello Stato" (art. 4 dello statuto Friuli-Venezia Giulia) che possano
 validamente  limitare  le  competenze esclusive attribuite in materia
 alla regione ricorrente dagli artt. 4, n. 11, ed 8 dello statuto.
    Pertanto  e'  incostituzionale  l'ultimo  periodo  del primo comma
 dell'impugnato art. 18, nella parte in cui pretenderebbe  di  rendere
 applicabili   anche  alla  regione  ricorrente,  ed  anche  per  essa
 vincolanti, i principi di cui alla legge n.  151/1981.  Principi  che
 mai - per loro natura - sono stati applicabili alle regioni a statuto
 speciale ed alle province autonome,  e  che  non  puo'  certo  essere
 l'art. 18 a rendere tali.
                                P. Q. M.
    Voglia  l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale
 dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte  in  cui
 ha  convertito  gli  artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n.
 415.
      Roma, addi' 28 marzo 1990
                       Prof. avv. Sergio PANUNZIO

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