N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 1985- 20 marzo 1990
N. 186 Ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1990) dalla commissione tributaria di primo grado di Terni sul ricorso proposo da Camilli Claudio controllo l'ufficio imposte dirette di Terni Tributi in genere - Esenzione decennale da ogni tributo sul reddito alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscano nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale - Mancata previsione di detta esenzione per le piccole e medie imprese produttrici di servizi Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe e violazione del principio della capacita' contributiva. (Legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 8). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.18 del 2-5-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Camilli Claudio avverso il provvedimento di revoca della concessione dell'esenzione decennale dell'imposta Ilor; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'ufficio e il rappresentante della parte; Camilli Claudio in data 27 giugno 1981 proponeva ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'esenzione decennale dell'imposta Ilor. Sostiene il ricorrente che l'esenzione concessa non poteva essere suscettibile di revoca, in quanto le condizioni poste dalla legge a base della concessione richiesta non sono venute meno. Con memoria aggiunta, prodotta in data 24 ottobre 1984, il rappresentante del Camilli avv. Lamberto Palazzari sostiene che l'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, limita l'esenzione alle nuove imprese artigiane e alle nuove medie imprese industriali aventi per oggetto produzioni di beni che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale. Tutto cio', secondo il rappresentante del ricorrente, si concretizzerebbe in un contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Se lo scopo della norma e' quello di incrementare il sorgere delle nuove imprese, tale effetto puo' raggiungersi si con aziende che producono beni sia con aziende che producono servizi, infatti ambedue favoriscono l'incremento occupazionale nelle zone depresse. L'art. 2082 del codice civile definisce imprenditore chi esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio dei beni o di esercizi. La limitazione della previsione legislativa de quo opera inoltre una distinzione che contrasta con l'art. 3 della Costituzione. La disparita' di trattamento invece sancita dall'art. 8 tra i due tipi, di impresa e' pure in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sostiene l'obbligo di tutti i cittadini a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. O S S E R V A E' pacifico che la legge 22 luglio 1966, n. 614, all'art. 8 limiti l'esenzione da ogni tributo sul reddito alle sole "nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale". Questa commissione ravvisa in tale norma il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione per le seguenti considerazioni. Se lo scopo precipuo della norma e' quello di incrementare il sorgere di nuoce imprese in detti territori, tale effetto puo' raggiungersi sia con l'attivita' che produce beni sia con quello che produce servizi. Considerato che le imrpese di entrambi i tipi possano favorire l'incremento occupazionale nelle zone medesime; cio' a maggior ragione va tenuto presente in quanto sovente anche le imprese produttrici di servizi sono complementari o strumentali a quelle che producono beni. Inoltre va rilevato che l'art. 2082 del codice civile vigente definisce imprenditore chi esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata al fine della produzione dei beni o dei servizi. Non si comprende allora perche' si voglia, limitatamente alla previsione legislativa de quo, operare una distinzione tra i due tipi di produzione, distinzione che a parere del collegio sembra in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale. Cosi' pure la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' della citata norma, sembra emergere anche in relazione all'art. 53 della Costituzione, poiche' tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva, non si condivide la disparita' di trattamento operata invece dall'art. 8 suddetto tra i due tipi di impresa. Ritiene quindi il collegio che la sollevata questione non sia manifestamente infondata e sia rilevante ai fini dell'accoglimento o meno delle domande di esenzione decennale proposte dal ricorrente.
P. Q. M. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione; Ritenuta, altresi', la sua rilevanza ai fini del decidere; Dispone che a cura della segreteria gli atti di questo procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale; che copia della presente ordinanza sia notificata alle parti; che altra copia sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri; che di questa ordinanza sia data comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato; Dispone la sospensione del procedimento in corso. Terni, addi' 23 gennaio 1985 Il presidente: NICO 90C0469