N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 1985- 20 marzo 1990

                                 N. 186
 Ordinanza   emessa   il   23   gennaio  1985  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 20 marzo  1990)  dalla  commissione  tributaria  di
 primo grado di Terni sul ricorso proposo da Camilli Claudio controllo
 l'ufficio imposte dirette di Terni
 Tributi  in  genere - Esenzione decennale da ogni tributo sul reddito
 alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole  e  medie  imprese
 industriali  che  si  costituiscano  nelle  zone depresse dell'Italia
 settentrionale e centrale - Mancata previsione di detta esenzione per
 le  piccole  e  medie  imprese  produttrici di servizi Ingiustificata
 disparita' di trattamento di situazioni  analoghe  e  violazione  del
 principio della capacita' contributiva.
 (Legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 8).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso proposto da
 Camilli Claudio avverso il provvedimento di revoca della  concessione
 dell'esenzione decennale dell'imposta Ilor;
    Letti gli atti;
    Sentito  il  rappresentante dell'ufficio e il rappresentante della
 parte;
 Camilli  Claudio  in data 27 giugno 1981 proponeva ricorso avverso il
 provvedimento di revoca dell'esenzione decennale dell'imposta Ilor.
    Sostiene  il ricorrente che l'esenzione concessa non poteva essere
 suscettibile di revoca, in quanto le condizioni poste dalla  legge  a
 base della concessione richiesta non sono venute meno.
     Con  memoria  aggiunta,  prodotta  in  data  24  ottobre 1984, il
 rappresentante del  Camilli  avv.  Lamberto  Palazzari  sostiene  che
 l'art.  8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, limita l'esenzione alle
 nuove imprese artigiane e alle nuove medie imprese industriali aventi
 per  oggetto  produzioni  di  beni  che  si  costituiscono nelle zone
 depresse dell'Italia settentrionale e centrale.
    Tutto   cio',   secondo   il  rappresentante  del  ricorrente,  si
 concretizzerebbe  in  un  contrasto  con  gli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione.  Se  lo  scopo della norma e' quello di incrementare il
 sorgere delle nuove imprese, tale effetto puo'  raggiungersi  si  con
 aziende  che  producono  beni  sia con aziende che producono servizi,
 infatti ambedue favoriscono  l'incremento  occupazionale  nelle  zone
 depresse.
    L'art.  2082 del codice civile definisce imprenditore chi esercita
 professionalmente un'attivita' economica organizzata  al  fine  della
 produzione  o  dello  scambio  dei beni o di esercizi. La limitazione
 della previsione legislativa de quo opera inoltre una distinzione che
 contrasta con l'art. 3 della Costituzione.
    La  disparita' di trattamento invece sancita dall'art. 8 tra i due
 tipi,  di  impresa  e'  pure  in  contrasto  con   l'art.   3   della
 Costituzione,   che   sostiene  l'obbligo  di  tutti  i  cittadini  a
 concorrere alle spese  pubbliche  in  ragione  della  loro  capacita'
 contributiva.
                             O S S E R V A
    E' pacifico che la legge 22 luglio 1966, n. 614, all'art. 8 limiti
 l'esenzione da ogni tributo sul  reddito  alle  sole  "nuove  imprese
 artigiane  ed  alle  nuove piccole e medie imprese industriali aventi
 per oggetto produzione  di  beni  che  si  costituiscono  nelle  zone
 depresse dell'Italia settentrionale e centrale".
    Questa  commissione  ravvisa  in  tale  norma il contrasto con gli
 artt. 3 e 53 della Costituzione per le seguenti considerazioni.
    Se  lo  scopo  precipuo  della  norma e' quello di incrementare il
 sorgere di nuoce  imprese  in  detti  territori,  tale  effetto  puo'
 raggiungersi  sia con l'attivita' che produce beni sia con quello che
 produce servizi.
    Considerato  che  le  imrpese  di entrambi i tipi possano favorire
 l'incremento  occupazionale  nelle  zone  medesime;  cio'  a  maggior
 ragione  va  tenuto  presente  in  quanto  sovente  anche  le imprese
 produttrici di servizi sono complementari o strumentali a quelle  che
 producono beni.
    Inoltre  va  rilevato  che  l'art.  2082 del codice civile vigente
 definisce imprenditore chi  esercita  professionalmente  un'attivita'
 economica  organizzata  al  fine  della  produzione  dei  beni  o dei
 servizi. Non si comprende allora  perche'  si  voglia,  limitatamente
 alla previsione legislativa de quo, operare una distinzione tra i due
 tipi di produzione, distinzione che a parere del collegio  sembra  in
 contrasto  con l'art. 3 della Carta costituzionale. Cosi' pure la non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita'  della  citata
 norma,   sembra   emergere  anche  in  relazione  all'art.  53  della
 Costituzione, poiche' tutti  sono  tenuti  a  concorrere  alle  spese
 pubbliche  in  ragione  della  loro  capacita'  contributiva,  non si
 condivide la disparita' di trattamento  operata  invece  dall'art.  8
 suddetto tra i due tipi di impresa.
    Ritiene  quindi  il  collegio  che  la sollevata questione non sia
 manifestamente infondata e sia rilevante ai fini dell'accoglimento  o
 meno delle domande di esenzione decennale proposte dal ricorrente.
                                P. Q. M.
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n.  614,  in  relazione  agli
 artt. 3 e 53 della Costituzione;
    Ritenuta, altresi', la sua rilevanza ai fini del decidere;
    Dispone   che   a   cura  della  segreteria  gli  atti  di  questo
 procedimento siano trasmessi alla  Corte  costituzionale;  che  copia
 della  presente  ordinanza sia notificata alle parti; che altra copia
 sia notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;  che  di
 questa  ordinanza  sia  data comunicazione al Presidente della Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso.
      Terni, addi' 23 gennaio 1985
                          Il presidente: NICO

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