N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1989

                                 N. 191
 Ordinanza  emessa  il  15  novembre 1989 dal tribunale di Brescia nel
 procedimento civile vertente tra Soc. cooperativa a r.l. Comitato  di
 quartiere S. Polo Case ed altra e Zubani Aldo ed altri
 Espropriazione  per pubblico interesse - Diritto del proprietario del
 terreno utilizzato per finalita' di edilizia  residenziale  pubblica,
 agevolata  e  convenzionata,  al  risarcimento  del  danno causato da
 provvedimento  espropriativo  dichiarato  illegittimo  con   sentenza
 passata  in  giudicato, con esclusione della retrocessione del bene -
 Ingiustificata  legittimazione  di  qualsiasi   comportamento   della
 pubblica  amministrazione,  anche  se posto in essere al di fuori dei
 casi  e  dei  modi  stabiliti  dalle  norme   che   disciplinano   le
 espropriazioni,  una  volta  che si sia edificato sul suolo nel tempo
 intercorso  tra  l'occupazione  illegittima  ed  il  momento  in  cui
 l'espropriato  riesce ad ottenere ragione dal giudice amministrativo.
 (Legge 27 ottobre 1988, n. 458, art. 3, primo comma).
 (Cost., art. 42).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                              IL TRIBUNALE
     Ha pronunciato la seguente ordinanza;
                           RILEVATO IN FATTO
    Con  decreto  21  agosto  1979  il  sindaco  del comune di Brescia
 disponeva  l'occupazione  d'urgenza  dell'area  di   proprieta'   dei
 convenuti  Zubani  in  attuazione  del  p.e.e.p. di cui era dotato il
 comune.
    Con  ricorso  del  12  novembre  1979  il decreto, unitamente alla
 delibera della  giunta  municipale  del  17  settembre  1975  e  alla
 delibera  del  consiglio  comunale  29  aprile 1975 della variante al
 p.e.e.p.,  veniva  impuganto  dagli   Zubani   davanti   al   giudice
 amministrativo;
    Il  16  luglio  1980  veniva  materialmente eseguita l'occupazione
 dell'area, quando era ormai ampiamente  scaduto  il  termine  di  cui
 all'art.  20  della  legge  n.  865/1971; in data 26 novembre 1980 la
 giunta municipale deliberava la concessione del diritto di superficie
 sull'area  a  favore  della cooperativa Comitato di quartiere S. Polo
 Case.
    Con  ordinanza  10  gennaio 1981 il pretore di Brescia ordinava al
 comune di Brescia di reintegrare gli Zubani  nel  possesso  dell'area
 occupata.
    Con  decreto  in data 16 febbraio 1981, confermato con ordinanza 3
 marzo 1981, il  pretore  di  Brescia,  in  accoglimento  del  ricorso
 presentato  ex  art. 700 del c.p.c. dalle cooperative attrici, che si
 affermavano  cessionarie  di  un  diritto  di  superficie  sull'area,
 ordinava  agli  Zubani  di non eseguire l'ordinanza di reintegrazione
 per la parte assegnata in diritto di superficie.
    In   data  20  marzo  1981  la  giunta  municipale  deliberava  la
 concessione del diritto di superficie a favore della cooperativa Case
 Amici di S. Polo.
    Con  atto di citazione notificato il 16 aprile 1981 e il 23 aprile
 1981 le due cooperative iniziavano la presente causa di merito;
    In  data  6  ottobre  1981  il  presidente della regione Lombardia
 disponeva l'esproprio definitivo dell'area;
    In  data  19  febbraio  1982  e  1›  aprile 1982, gia' pendente la
 presente causa e quando  ormai  parte  delle  costruzioni  era  stata
 ultimata  e parte era in corso di edificazione, venivano stipulate le
 convenzioni previste dall'art. 35 della  legge  n.  865/1971  per  la
 concessione  del diritto di superficie a favore rispettivamente della
 cooperativa Comitato di quartiere S. Polo Case  e  della  cooperativa
 Case Amici di S. Polo.
    Il  20  dicembre  1982  veniva accolto il ricorso straordinario al
 Capo delo Stato presentato dai fratelli Zubani contro le  concessioni
 edilizie  rilasciate alle due cooperative in data 18 aprile 1980 e 22
 dicembre 1980, in quanto rilasciate a soggetti non aventi  un  titolo
 qualificato e valido per ottenerle.
    Con  sentenza  n.  669 del 16 giugno-30 luglio 1984, confermata in
 appello e passata in giudicato, il tribunale amministrativo regionale
 per  la  Lombardia  annullava gli atti amministrativi impugnati dagli
 Zubani,  attinenti  alla  procedura  di  esproprio:  il  decreto   di
 occupazione  d'urgenza;  la variante al p.e.e.p. del 1975; il decreto
 di  determinazione  dell'indennita'  provvisoria  di  esproprio;   il
 decreto di esproprio definitivo; la proroga della validita' del piano
 di zona A/5.
    Con  sentenza  del  2  aprile  1987, in altra causa pendente fra i
 fratelli Zubani e il  comune  di  Brescia,  il  tribunae  di  Brescia
 condannava  il  comune  di  Brescia  alla  restituzione  agli  Zubani
 dell'area, libera da persone e cose, con  esclusione  dell'ordine  di
 riduzione in pristino delle costruzioni realizzate da terzi soggetti,
 in quanto non partecipi al giudizio, costruzioni che avrebbero dovuto
 essere consegnate agli Zubani nello stato in cui si trovavano.
    Con  sentenza  9  novembre  1988  la corte d'appello di Brescia in
 riforma della citata sentenza del tribunale, applicando la  legge  27
 ottobre  1988, n. 458, nel frattempo entrata in vigore, respingeva la
 domanda degli Zubani di rilascio dell'area.
                          RILEVATO IN DIRITTO
      che  nella presente causa di merito, a seguito dell'ordinanza ex
 art. 700 del c.p.c., emessa dal pretore di Brescia in  data  3  marzo
 1981, le due cooperative chiedono la condanna degli Zubani, oltre che
 del comune di Brescia, al risarcimento del danno per il ritardo nella
 realizzazione degli edifici, affermando il loro diritto di superficie
 e che gli Zubani resistono in giudizio  chiedendo  a  loro  volta  la
 condanna delle cooperative al risarcimento del danno da loro subito;
      che,  sia  pure  formulandole  impropriamente con riferimento ai
 provvedimenti pretorili di reintegrazione e ex art. 700  del  c.p.c.,
 con  le loro conclusioni le attrici e i convenuti Zubani (comparsa di
 risposta) chiedono l'accertamento, da parte del tribunale, le une del
 loro   diritto  di  superficie  e  gli  altri  del  loro  diritto  di
 proprieta';   accertamento   che   del   resto   e'   logicamente   e
 giuridicamente preliminare per la decisione di ogni altra domanda;
                           RITENUTO PERTANTO
      che   a  seguito  dell'annullamento,  con  sentenza  passata  in
 giudicato, di tutti gli atti del procedimento di  espropriazione  che
 avrebbero  legittimato il trasferimento della proprieta' dell'area al
 comune di Brescia e la  costituzione  del  diritto  di  superficie  a
 favore delle cooperative attrici, si dovrebbe fare applicazione nella
 controversia dell'art. 3, primo comma, della legge n.  458/1988,  nel
 frattempo entrata in vigore;
      che,  sotto  il  profilo  temporale,  in  base all'art. 11 delle
 preleggi, in conformita' all'uniforme indirizzo della  giurisprudenza
 e  alla  opinione  della migliore dottrina, della norma in questione,
 benche' non  retroattiva,  dovrebbe  farsi  applicazione  trattandosi
 della  disciplina  di  effetti funzionalmente autonomi di un rapporto
 non esauritosi sotto l'impero della legge precedente;
      che,  pur  essendo  nota al tribunale l'esistenza della sentenza
 della corte d'appello di Brescia, che ha gia' statuito in  merito,  e
 del  ricorso  per Cassazione contro la stessa, non risulta allo stato
 l'esistenza di alcun giudicato esterno sulla questione,  non  potendo
 inoltre  essere  esaminati  in  questa  sede  i limiti che potrebbero
 derivare da un eventuale giudicato esterno  nella  decisione  di  una
 controversia tra soggetti parzialmente diversi e con domande diverse;
      che  in ogni caso l'art. 9, primo comma, della legge n. 458/1988
 verrebbe autonomamente in considerazione e dovrebbe essere  applicato
 nella  presente  controversia, indipendentemente dalla pronuncia resa
 nell'altra causa, sia in relazione alla  domanda  risarcitoria  degli
 Zubani nei confronti delle cooperative attrici, sia, soprattutto, per
 la decisione della domanda di accertamento proposta da queste ultime,
 in  ordine alla estensione della non retrocessione dell'area (domande
 sulla quale non e' stato rifiutato il contraddittorio);
    Ritenuta,  quindi,  la  rilevanza  della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 458/1988;
                           RITENUTO ALTRESI'
      che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione con l'inciso "nei
 casi preveduti dalla legge"  sembra  volere  limitare  il  potere  di
 esproprio   della  pubblica  amministrazione  -  quale  eccezione  al
 riconoscimento e alla garanzia della proprieta'  privata  di  cui  al
 primo  comma  dell'articolo  - ai soli casi tassativi preventivamente
 stabiliti e tipizzati dalla  legge,  anche  in  considerazione  della
 circostanza  che  nei  procedimenti  ablativi  della  proprieta' solo
 attraverso il  rispetto  delle  norme  proceduali  e'  consentito  al
 privato  di  rappresentare  i  propri  interessi  ai fini di una piu'
 adeguata e imparziale valutazione dell'interesse pubblico;
      che  una norma quale quella contenuta nell'art. 3 della legge n.
 458/1988  sembra   invece   legittimare   successivamente   qualsiasi
 comportamento  della  pubblica  amministrazione,  anche  se  posto in
 essere al di fuori dei casi e dei  modi  stabiliti  dalle  norme  che
 disciplinano  e  espropriazioni, una volta che sia stato edificato il
 suolo nel tempo intercorso fra l'occupazione illegittima e il momento
 in   cui   l'espropriato  riesce  ad  ottenere  ragione  dal  giudice
 amministrativo, recependo in tal modo anche per le opere destinate  a
 privati   cittadini   quell'indirizzo  giurisprudenziale  sulla  c.d.
 "accessione invertita" formatosi, per le sole opere pubbliche,  senza
 peraltro il supporto di alcuna norma di legge;
    Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza della eccezione di
 illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  primo  comma,  legge  n.
 458/1988  per  contrasto  con l'art. 42, secondo e terzo comma, della
 Costituzione;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988,
 n.  458,  per  contrasto  con l'art. 42, secondo e terzo comma, della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la comunicazione alle parti e ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Brescia, addi' 15 novembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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