N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1989
N. 191 Ordinanza emessa il 15 novembre 1989 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Soc. cooperativa a r.l. Comitato di quartiere S. Polo Case ed altra e Zubani Aldo ed altri Espropriazione per pubblico interesse - Diritto del proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene - Ingiustificata legittimazione di qualsiasi comportamento della pubblica amministrazione, anche se posto in essere al di fuori dei casi e dei modi stabiliti dalle norme che disciplinano le espropriazioni, una volta che si sia edificato sul suolo nel tempo intercorso tra l'occupazione illegittima ed il momento in cui l'espropriato riesce ad ottenere ragione dal giudice amministrativo. (Legge 27 ottobre 1988, n. 458, art. 3, primo comma). (Cost., art. 42).(GU n.18 del 2-5-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; RILEVATO IN FATTO Con decreto 21 agosto 1979 il sindaco del comune di Brescia disponeva l'occupazione d'urgenza dell'area di proprieta' dei convenuti Zubani in attuazione del p.e.e.p. di cui era dotato il comune. Con ricorso del 12 novembre 1979 il decreto, unitamente alla delibera della giunta municipale del 17 settembre 1975 e alla delibera del consiglio comunale 29 aprile 1975 della variante al p.e.e.p., veniva impuganto dagli Zubani davanti al giudice amministrativo; Il 16 luglio 1980 veniva materialmente eseguita l'occupazione dell'area, quando era ormai ampiamente scaduto il termine di cui all'art. 20 della legge n. 865/1971; in data 26 novembre 1980 la giunta municipale deliberava la concessione del diritto di superficie sull'area a favore della cooperativa Comitato di quartiere S. Polo Case. Con ordinanza 10 gennaio 1981 il pretore di Brescia ordinava al comune di Brescia di reintegrare gli Zubani nel possesso dell'area occupata. Con decreto in data 16 febbraio 1981, confermato con ordinanza 3 marzo 1981, il pretore di Brescia, in accoglimento del ricorso presentato ex art. 700 del c.p.c. dalle cooperative attrici, che si affermavano cessionarie di un diritto di superficie sull'area, ordinava agli Zubani di non eseguire l'ordinanza di reintegrazione per la parte assegnata in diritto di superficie. In data 20 marzo 1981 la giunta municipale deliberava la concessione del diritto di superficie a favore della cooperativa Case Amici di S. Polo. Con atto di citazione notificato il 16 aprile 1981 e il 23 aprile 1981 le due cooperative iniziavano la presente causa di merito; In data 6 ottobre 1981 il presidente della regione Lombardia disponeva l'esproprio definitivo dell'area; In data 19 febbraio 1982 e 1 aprile 1982, gia' pendente la presente causa e quando ormai parte delle costruzioni era stata ultimata e parte era in corso di edificazione, venivano stipulate le convenzioni previste dall'art. 35 della legge n. 865/1971 per la concessione del diritto di superficie a favore rispettivamente della cooperativa Comitato di quartiere S. Polo Case e della cooperativa Case Amici di S. Polo. Il 20 dicembre 1982 veniva accolto il ricorso straordinario al Capo delo Stato presentato dai fratelli Zubani contro le concessioni edilizie rilasciate alle due cooperative in data 18 aprile 1980 e 22 dicembre 1980, in quanto rilasciate a soggetti non aventi un titolo qualificato e valido per ottenerle. Con sentenza n. 669 del 16 giugno-30 luglio 1984, confermata in appello e passata in giudicato, il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia annullava gli atti amministrativi impugnati dagli Zubani, attinenti alla procedura di esproprio: il decreto di occupazione d'urgenza; la variante al p.e.e.p. del 1975; il decreto di determinazione dell'indennita' provvisoria di esproprio; il decreto di esproprio definitivo; la proroga della validita' del piano di zona A/5. Con sentenza del 2 aprile 1987, in altra causa pendente fra i fratelli Zubani e il comune di Brescia, il tribunae di Brescia condannava il comune di Brescia alla restituzione agli Zubani dell'area, libera da persone e cose, con esclusione dell'ordine di riduzione in pristino delle costruzioni realizzate da terzi soggetti, in quanto non partecipi al giudizio, costruzioni che avrebbero dovuto essere consegnate agli Zubani nello stato in cui si trovavano. Con sentenza 9 novembre 1988 la corte d'appello di Brescia in riforma della citata sentenza del tribunale, applicando la legge 27 ottobre 1988, n. 458, nel frattempo entrata in vigore, respingeva la domanda degli Zubani di rilascio dell'area. RILEVATO IN DIRITTO che nella presente causa di merito, a seguito dell'ordinanza ex art. 700 del c.p.c., emessa dal pretore di Brescia in data 3 marzo 1981, le due cooperative chiedono la condanna degli Zubani, oltre che del comune di Brescia, al risarcimento del danno per il ritardo nella realizzazione degli edifici, affermando il loro diritto di superficie e che gli Zubani resistono in giudizio chiedendo a loro volta la condanna delle cooperative al risarcimento del danno da loro subito; che, sia pure formulandole impropriamente con riferimento ai provvedimenti pretorili di reintegrazione e ex art. 700 del c.p.c., con le loro conclusioni le attrici e i convenuti Zubani (comparsa di risposta) chiedono l'accertamento, da parte del tribunale, le une del loro diritto di superficie e gli altri del loro diritto di proprieta'; accertamento che del resto e' logicamente e giuridicamente preliminare per la decisione di ogni altra domanda; RITENUTO PERTANTO che a seguito dell'annullamento, con sentenza passata in giudicato, di tutti gli atti del procedimento di espropriazione che avrebbero legittimato il trasferimento della proprieta' dell'area al comune di Brescia e la costituzione del diritto di superficie a favore delle cooperative attrici, si dovrebbe fare applicazione nella controversia dell'art. 3, primo comma, della legge n. 458/1988, nel frattempo entrata in vigore; che, sotto il profilo temporale, in base all'art. 11 delle preleggi, in conformita' all'uniforme indirizzo della giurisprudenza e alla opinione della migliore dottrina, della norma in questione, benche' non retroattiva, dovrebbe farsi applicazione trattandosi della disciplina di effetti funzionalmente autonomi di un rapporto non esauritosi sotto l'impero della legge precedente; che, pur essendo nota al tribunale l'esistenza della sentenza della corte d'appello di Brescia, che ha gia' statuito in merito, e del ricorso per Cassazione contro la stessa, non risulta allo stato l'esistenza di alcun giudicato esterno sulla questione, non potendo inoltre essere esaminati in questa sede i limiti che potrebbero derivare da un eventuale giudicato esterno nella decisione di una controversia tra soggetti parzialmente diversi e con domande diverse; che in ogni caso l'art. 9, primo comma, della legge n. 458/1988 verrebbe autonomamente in considerazione e dovrebbe essere applicato nella presente controversia, indipendentemente dalla pronuncia resa nell'altra causa, sia in relazione alla domanda risarcitoria degli Zubani nei confronti delle cooperative attrici, sia, soprattutto, per la decisione della domanda di accertamento proposta da queste ultime, in ordine alla estensione della non retrocessione dell'area (domande sulla quale non e' stato rifiutato il contraddittorio); Ritenuta, quindi, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 458/1988; RITENUTO ALTRESI' che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione con l'inciso "nei casi preveduti dalla legge" sembra volere limitare il potere di esproprio della pubblica amministrazione - quale eccezione al riconoscimento e alla garanzia della proprieta' privata di cui al primo comma dell'articolo - ai soli casi tassativi preventivamente stabiliti e tipizzati dalla legge, anche in considerazione della circostanza che nei procedimenti ablativi della proprieta' solo attraverso il rispetto delle norme proceduali e' consentito al privato di rappresentare i propri interessi ai fini di una piu' adeguata e imparziale valutazione dell'interesse pubblico; che una norma quale quella contenuta nell'art. 3 della legge n. 458/1988 sembra invece legittimare successivamente qualsiasi comportamento della pubblica amministrazione, anche se posto in essere al di fuori dei casi e dei modi stabiliti dalle norme che disciplinano e espropriazioni, una volta che sia stato edificato il suolo nel tempo intercorso fra l'occupazione illegittima e il momento in cui l'espropriato riesce ad ottenere ragione dal giudice amministrativo, recependo in tal modo anche per le opere destinate a privati cittadini quell'indirizzo giurisprudenziale sulla c.d. "accessione invertita" formatosi, per le sole opere pubbliche, senza peraltro il supporto di alcuna norma di legge; Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, legge n. 458/1988 per contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, per contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Manda alla cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione alle parti e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Brescia, addi' 15 novembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0474