N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 1990

                                 N. 195
      Ordinanza emessa il 7 febbraio 1990 dal tribunale di Savona
          nel procedimento penale a carico di Kurtuma Milorad
 Processo  penale  -  Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta
 per il rito abbreviato - Mancato consenso del  p.m.  Insindacabilita'
 da  parte  del  giudice,  pur  se in presenza di motivazione ritenuta
 infondata - Conseguente inapplicabilita'  della  diminuente  ex  art.
 442,  secondo  comma,  del c.p.p. 1988 Violazione del principio della
 subordinazione del giudice alla sola legge - Limitazione  del  potere
 decisorio  dell'organo giudicante in relazione alla misura della pena
 operata da una parte (p.m.).
 (C.P.P. 1988, art. 452, in relazione all'art. 442, secondo comma).
 (Cost., artt. 25, 101 e 102)
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Premesso  che  il procuratore della Repubblica in sede ha tratto a
 giudizio con il rito direttissimo Kurtuma Milorad per i reati di  cui
 agli artt. 81 cpv. del c.p. e 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1947, n.
 895, in Varazze il 30 gennaio 1990;
      che  all'udienza odierna l'imputato si e' avvalso della facolta'
 di chiedere il giudizio abbreviato;
      che  il pubblico ministero non ha consentito alla trasformazione
 del  rito,  motivando  il  suo  dissenso  con  la  impossibilita'  di
 definizione del giudizio allo stato degli atti;
      che  il  difensore  dell'imputato  ha eccepito la illegittimita'
 costituzionale dell'art. 452 del c.p.p. nella parte in cui condiziona
 l'ammissibilita' del giudizio abbreviato al consenso del p.m.;
      che  il  p.m.  ha  chiesto respingersi l'eccezione, in quanto la
 questione di costituzionalita' della norma non e' rilevante, poiche',
 comunque,   non   sarebbe  ammissibile  il  rito  abbreviato  per  la
 impossibilita' di definire il giudizio allo stato degli atti;
                             O S S E R V A
    La  questione di costituzionalita' dell'art. 452 del c.p.p., nella
 parte in  cui  subordina  l'ammissibilita'  del  rito  abbreviato  al
 consenso  motivato  del  pubblico ministero, e' rilevante ai fini del
 decidere, in quanto il consenso del p.m. e' condizione  necessaria  e
 sufficiente  per  la  trasformazione  del  giudizio  direttissimo  in
 giudizio  abbreviato.  Infatti,   nel   giudizio   direttissimo,   il
 legislatore  non  richiede come presupposto per la trasformazione del
 rito in giudizio abbreviato, la definibilita' del processo allo stato
 degli  atti,  ammettendo,  anzi,  che  si proceda, su indicazione del
 giudice, a ulteriori acquisizioni  probatorie.  Ne  consegue  che  la
 motivazione  addotta dal p.m. a sostegno del suo dissenso, non rende,
 per cio' solo, irrilevante la questione, in quanto la  trasformazione
 del  rito  non  e' condizionata dalla possibilita' o meno di decidere
 allo stato degli atti, giacche', ove questa possibilita' non vi  sia,
 si  procede  ugualmente  con  le forme del giudizio abbreviato previa
 indicazione, da parte del giudice, dei temi dell'indagine probatoria.
    La questione e', altresi', non manifestamente infondata.
    Occorre,   infatti,   considerare   che,  precludere  all'imputato
 l'accesso al giudizio abbreviato significa impedirgli di fruire della
 diminuzione  premiale  della  pena  prevista dall'art. 442 del c.p.p.
 Pertanto si verifica una situazione nella quale l'applicazione o meno
 di   una   diminuente  dipende  unicamente  dalla  manifestazione  di
 volonta', senza necessita' di motivazione, del  p.m.,  cioe'  di  una
 parte del processo.
    Orbene,   il  sistema  costituzionale,  affida  l'esercizio  della
 giurisdizione al giudice  ordinario  senz'altro  vincolo  che  quello
 della subordinazione alla legge.
    Infatti,  l'art.  102,  primo  comma,  afferma  che  "la  funzione
 giurisdizionale e' esercitata  da  magistrati  ordinari  istituiti  e
 regolati  dalle  norme  sull'ordinamento  giudiziario";  l'art.  101,
 secondo comma, stabilisce che "i giudici sono soggetti soltanto  alla
 legge";  l'art.  25, primo comma, istituisce il diritto, cui la legge
 ordinaria non puo'  derogare,  secondo  il  quale  non  e'  possibile
 distogliere  alcuno  da  quel  giudice  che esercita la giurisdizione
 soggetto soltanto alla legge, che, anche per questo,  viene  definito
 "naturale".
     Appartiene,   certamente,   all'esercizio   della  giurisdizione,
 l'applicazione o meno di una diminuzione di pena, derivi questa dalla
 sussistenza di una determinata circostanza o dalla scelta del rito.
    Il  sistema  delineato dall'art. 452 del c.p.p. sembra confliggere
 con quello che risulta dalle  citate  norme  costituzionali,  poiche'
 l'esercizio  della  giurisdizione,  in  punto  misura  della pena, e'
 condizionato, non  gia'  dalla  legge,  ma  dalla  manifestazione  di
 volonta' del p.m., parte del processo.
    Conforta,  in  questa  conclusione,  l'esame del sistema parallelo
 previsto dal codice di procedura penale in tema di applicazione della
 pena  su  richiesta delle parti. In questo caso, infatti, il dissenso
 del p.m., che deve essere motivato, impedisce il  passaggio  al  rito
 speciale  -  il  che,  di  per  se', non e' certo in contrasto con il
 sistema  costituzionale  -  ma  consente  al  giudice   che   ritenga
 ingiustificato  il  dissenso, di esercitare la giurisdizione in punto
 misura della pena.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452 del c.p.p. nella  parte  in
 cui  prevede  che  il  dissenso  del  p.m., in ordine alla scelta del
 giudizio  abbreviato,  precluda  al  giudice   l'applicazione   della
 diminuzione  premiale di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.,
 in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo  comma,  102,
 primo comma, della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
 deputati ed al Presidente del Senato.
      Savona, addi' 7 febbraio 1990
                     Il presidente: Franco Becchino

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