N. 217 ORDINANZA 4 - 19 aprile 1990

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Indennita' integrativa speciale - Mancata
 ricomprensione nel computo ai fini della indennita' di anzianita' -
 Analoghe questioni gia' dichiarate inammissibili e manifestamente
 inammissibili (sentenza n. 220/1988; ordinanze nn. 143/1990,
 419/1989, 641, 869, 1070 e 1072 del 1988) Reiterazione del monito al
 legislatore - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma; d.-l. 7
 maggio 1980, n. 153, art. 2, convertito nella legge 7 luglio 1980, n.
 299; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 13 e 26,
 terzo comma, della legge 20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
 riordinamento  degli  enti  pubblici  e  del  rapporto  di lavoro del
 personale dipendente); dell'art. 2 del decreto-legge 7  maggio  1980,
 n.  153  (Norme  per  l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti
 locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n.  299,  e
 dell'art.  4  della  legge  29  maggio  1982,  n. 297 (Disciplina del
 trattamento di fine  rapporto  e  norme  in  materia  pensionistica),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  20  ottobre  1988 dal Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da
 Lupo   Lodoletta   ed   altro   contro   il  Centro  sperimentale  di
 cinematografia, iscritta al n. 468  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 43, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -
 nel corso  di  giudizi  promossi  da  taluni  dipendenti  del  Centro
 sperimentale  di cinematografia, i quali chiedevano la riliquidazione
 dell'indennita' di anzianita' tenendo conto, nella base  di  calcolo,
 dell'indennita  integrativa  speciale - con ordinanza 20 ottobre 1988
 (R.O. n. 468  del  1989),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo
 1975,  n.  70,  nella  parte  in  cui  non  comprendono  l'indennita'
 integrativa   speciale   tra   gli  emolumenti  computabili  ai  fini
 dell'indennita' di anzianita', nonche' dell'art. 3  (rectius  2)  del
 d.l.  7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n.
 299 e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte  in
 cui  escludono,  nei  confronti dei dipendenti degli enti pubblici di
 cui alla legge n. 70 del 1975, la computabilita', nella misura e  con
 le  decorrenze  ivi previste, dell'indennita' integrativa speciale ai
 fini dell'indennita' di anzianita';
    Considerato  che  la  questione  e' stata sollevata in riferimento
 agli artt. 3 e  36  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  che  il
 trattamento cosi' fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n.
 70 del 1975 sarebbe discriminatorio e  ingiustificatamente  deteriore
 rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti
 all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il  principio  di  proporzionalita'  tra
 retribuzione e trattamento di quiescenza;
      che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato  inammissibili  (e  poi
 manifestamente inammissibili), in relazione agli artt. 3 e  36  della
 Costituzione,  censurandosi  scelte  riservate  alla discrezionalita'
 legislativa,   altre   questioni   di   legittimita'   costituzionale
 riguardanti  la  esclusione  dal  computo, ai fini dell'indennita' di
 buonuscita dei dipendenti statali e  dei  dipendenti  delle  Ferrovie
 dello  Stato,  dell'indennita'  integrativa speciale (sentenza n. 220
 del 1988; ordinanze n. 143 del 1990; n. 419 del 1989; nn.  641,  869,
 1070 e 1072 del 1988);
      che,  sulla  base di tale indirizzo, anche la questione in esame
 va dichiarata  manifestamente  inammissibile,  essendo  di  esclusiva
 competenza  del  legislatore determinare, in relazione alla struttura
 complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine  rapporto  e
 pensionistici,   nell'ambito   di   ciascun   sistema  retributivo  e
 previdenziale,  la  misura  dei  vari  tipi  d'indennita'  dovute  al
 dipendente   al   termine   del   rapporto  di  lavoro,  non  essendo
 comparabile, a detto fine, la posizione  dei  dipendenti  degli  enti
 pubblici  di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti
 privati, ne' con quella  dei  dipendenti  iscritti  all'I.N.A.D.E.L.,
 appartenendo essi a sistemi differenziati;
      che,  pertanto,  la progressiva omogeneizzazione dei trattamenti
 e' compito del legislatore, al quale va reiterato il pressante invito
 in tal senso formulato da questa Corte nella recente ordinanza n. 143
 del 1990;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo  comma,  della
 legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti
 pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del  personale   dipendente);
 dell'art.  2  del  decreto-legge  7  maggio  1980,  n. 153 (Norme per
 l'attivita' gestionale e finanziaria degli  enti  locali  per  l'anno
 1980),  conv.  nella  legge  7 luglio 1980, n. 299; dell'art. 4 della
 legge 29 maggio 1982, n. 297  (Disciplina  del  trattamento  di  fine
 rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento
 agli artt. 3 e 36 della Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0481