N. 218 ORDINANZA 4 - 19 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Indennita' integrativa speciale - Mancata
 ricomprensione nel computo ai fini della indennita' di anzianita' -
 Analoghe questioni gia' dichiarate inammissibili e manifestamente
 inammissibili (sentenza n. 220/1988; ordinanze nn. 143/1990,
 419/1989, 641, 869, 1070 e 1072 del 1988) Reiterazione del monito al
 legislatore - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13; d.-l. 7 maggio 1980, n.  153,
 art. 2, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299; legge  29
 maggio 1982, n. 297, art. 4).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
   Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge
 20 marzo 1975, n.  70  (Disposizioni  sul  riordinamento  degli  enti
 pubblici   e  del  rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente);
 dell'art. 2 del decreto-legge  7  maggio  1980,  n.  153  (Norme  per
 l'attivita'  gestionale  e  finanziaria  degli enti locali per l'anno
 1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'art.  4  della
 legge  29  maggio  1982,  n.  297 (Disciplina del trattamento di fine
 rapporto e norme in materia pensionistica),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il 20 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per
 il Lazio sul ricorso proposto da Lupini Orazio contro  l'Associazione
 della Croce Rossa Italiana, iscritta al n. 654 del registro ordinanze
 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  52,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Lupini Orazio nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -
 nel corso di un giudizio promosso da un ex dipendente  della  C.R.I.,
 il  quale  chiedeva  la  riliquidazione dell'indennita' di anzianita'
 tenendo conto, nella base  di  calcolo,  dell'indennita'  integrativa
 speciale  -  con ordinanza 20 ottobre 1988 (R.O. n. 654 del 1989), ha
 sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  dell'  art.  13
 della  legge  20  marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende
 l'indennita' integrativa speciale tra gli emolumenti  computabili  ai
 fini  dell'indennita'  di anzianita', nonche' dell'art. 3 (rectius 2)
 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153,  convertito  nella  legge  7  luglio
 1980,  n. 299 e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella
 parte in cui escludono,  nei  confronti  dei  dipendenti  degli  enti
 pubblici  di  cui alla legge n. 70 del 1975, la computabilita', nella
 misura e con le decorrenze ivi previste, dell'indennita'  integrativa
 speciale ai fini dell'indennita' di anzianita';
    Considerato  che  la  questione  e' stata sollevata in riferimento
 agli artt. 3 e  36  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  che  il
 trattamento cosi' fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n.
 70 del 1975 sarebbe discriminatorio e  ingiustificatamente  deteriore
 rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti
 all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il  principio  di  proporzionalita'  tra
 retribuzione e trattamento di quiescenza;
      che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato  inammissibili  (e  poi
 manifestamente inammissibili), in relazione agli artt. 3 e  36  della
 Costituzione,  censurandosi  scelte  riservate  alla discrezionalita'
 legislativa,   altre   questioni   di   legittimita'   costituzionale
 riguardanti  la  esclusione  dal  computo, ai fini dell'indennita' di
 buonuscita dei dipendenti statali e  dei  dipendenti  delle  Ferrovie
 dello   Stato,  dell'indennita'  integrativa  speciale  (sentenza  n.
 220/1988; ordinanze n. 143/1990; n. 419/1989; nn. 641,  869,  1070  e
 1072 del 1988);
      che,  sulla  base di tale indirizzo, anche la questione in esame
 va dichiarata  manifestamente  inammissibile,  essendo  di  esclusiva
 competenza  del  legislatore determinare, in relazione alla struttura
 complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine  rapporto  e
 pensionistici,   nell'ambito   di   ciascun   sistema  retributivo  e
 previdenziale,  la  misura  dei  vari  tipi  d'indennita'  dovute  al
 dipendente   al   termine   del   rapporto  di  lavoro,  non  essendo
 comparabile, a detto fine, la posizione  dei  dipendenti  degli  enti
 pubblici  di  cui  alla  legge  n. 70/1975, con quella dei dipendenti
 privati, ne' con quella  dei  dipendenti  iscritti  all'I.N.A.D.E.L.,
 appartenendo essi a sistemi differenziati;
      che, pertanto, l'omogeneizzazione dei trattamenti e' compito del
 legislatore, al quale va reiterato il pressante invito  formulato  da
 questa Corte nella coeva ordinanza n. 143 del 1990;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 20  marzo  1975,
 n.  70  (Disposizioni  sul  riordinamento  degli  enti pubblici e del
 rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente);  dell'art.  2  del
 decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attivita' gestionale
 e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7
 luglio  1980,  n. 299; dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297
 (Disciplina del trattamento di  fine  rapporto  e  norme  in  materia
 pensionistica),  sollevata  in  riferimento  agli  artt. 3 e 36 della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0482