N. 219 ORDINANZA 4 - 19 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Diniego della pensione sociale a causa del superamento dei limiti reddituali per effetto del cumulo con il reddito del coniuge - Jus superveniens: legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2 - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.-L. 23 dicembre 1976, n. 850, art. 1, quale sostituito dalla legge 21 febbraio 1977, n. 29; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 4, quale aggiunto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33) (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.18 del 2-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), quale sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), quale aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1989 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Bortolotti Fernanda e I.N.P.S., iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Bortolotti Fernanda nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Modena dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, quale sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, e dell'art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto, introducendo ai fini del conseguimento delle prestazioni (pensione ed assegno) d'invalidita' civile nuovi e piu' favorevoli requisiti reddituali, ed in particolare escludendo la rilevanza del reddito del coniuge, hanno omesso di estendere tali previsioni alla pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni; che in tal modo sarebbero stati violati, a suo avviso, gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., risultando alterata la preesistente parificazione fra tali trattamenti quanto ai limiti di reddito, e contraddetta l'esigenza di coerenza - basata sulla sostanziale equivalenza tra le rispettive condizioni invalidanti - affermata da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988; che la parte privata ha chiesto che la questione venga accolta, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che essa sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata; Considerato che il Pretore di Modena - chiamato a decidere su un caso di diniego della pensione sociale dipendente dal superamento del limite di reddito per effetto del cumulo con quello del coniuge dell'istante - lamenta in particolare che dopo la predetta sentenza non sia stato adottato alcun provvedimento atto ad eliminare o almeno ad attenuare la rilevata incoerenza; che dall'ordinanza non risulta che sia stata presa in considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140 del 1985, ha disposto un aumento della pensione sociale spettante "anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito" ed ha introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi al suo conseguimento; che, conseguentemente, non risulta se detta disposizione sia o meno idonea ad incidere sulla definizione del giudizio principale ed a modificare la valutazione del giudice a quo sulla rilevanza della questione; che gli atti vanno percio' restituiti al medesimo onde consentirgli di effettuare in proposito un riesame alla stregua della citata disposizione;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena per riesame della rilevanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0483