N. 219 ORDINANZA 4 - 19 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Diniego della pensione sociale a causa  del
 superamento dei limiti reddituali per effetto del cumulo con il
 reddito del coniuge -  Jus superveniens: legge 29 dicembre 1988, n.
 544, art. 2 - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
 Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (D.-L. 23 dicembre 1976, n. 850, art. 1, quale sostituito dalla legge
 21 febbraio 1977, n. 29; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 4,
 quale aggiunto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33)
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del
 decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (Norme relative al trattamento
 assistenziale  dei  ciechi  civili e dei sordomuti), quale sostituito
 dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n.  29  e  dell'art.  14
 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
 Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti  stipulati
 dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1Πgiugno 1977, n.
 285, sulla occupazione giovanile),  quale  aggiunto  dalla  legge  di
 conversione 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il
 2 novembre  1989  dal  Pretore  di  Modena  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Bortolotti  Fernanda e I.N.P.S., iscritta al n. 38 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione di Bortolotti Fernanda nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
 Modena dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del
 decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 850, quale sostituito dalla legge
 di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, e dell'art.  14  septies  del
 decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale aggiunto dalla legge di
 conversione 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto, introducendo ai  fini
 del   conseguimento   delle   prestazioni   (pensione   ed   assegno)
 d'invalidita' civile nuovi e piu' favorevoli requisiti reddituali, ed
 in particolare escludendo la rilevanza del reddito del coniuge, hanno
 omesso di estendere tali previsioni alla  pensione  sociale  per  gli
 ultrasessantacinquenni;  che  in  tal modo sarebbero stati violati, a
 suo avviso, gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., risultando alterata
 la  preesistente  parificazione fra tali trattamenti quanto ai limiti
 di reddito, e contraddetta l'esigenza  di  coerenza  -  basata  sulla
 sostanziale  equivalenza  tra  le rispettive condizioni invalidanti -
 affermata da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988;
      che  la parte privata ha chiesto che la questione venga accolta,
 mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto  che  essa
 sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;
    Considerato  che  il Pretore di Modena - chiamato a decidere su un
 caso di diniego della pensione sociale dipendente dal superamento del
 limite  di  reddito  per  effetto  del  cumulo con quello del coniuge
 dell'istante - lamenta in particolare che dopo la  predetta  sentenza
 non sia stato adottato alcun provvedimento atto ad eliminare o almeno
 ad attenuare la rilevata incoerenza;
     che   dall'ordinanza   non   risulta   che  sia  stata  presa  in
 considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della  legge  29
 dicembre  1988,  n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140
 del 1985, ha disposto un aumento  della  pensione  sociale  spettante
 "anche  ai  soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito"
 ed ha introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi  al
 suo  conseguimento;  che,  conseguentemente,  non  risulta  se  detta
 disposizione sia o meno idonea  ad  incidere  sulla  definizione  del
 giudizio  principale ed a modificare la valutazione del giudice a quo
 sulla rilevanza della questione;
      che   gli   atti  vanno  percio'  restituiti  al  medesimo  onde
 consentirgli di effettuare in proposito un riesame alla stregua della
 citata disposizione;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la restituzione degli atti al Pretore di Modena per riesame
 della rilevanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0483