N. 221 ORDINANZA 4 - 19 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Ratei di pensione comunque non posti in pagamento - Prescrizione quinquennale - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 283/1989) Manifesta inammissibilita'. (Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 11). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.18 del 2-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Fogli Mila Alda Assunta e l'I.N.P.S., iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 (pervenuta il 13 dicembre 1989) il Pretore di Lucca ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione comunque non posti in pagamento, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata; che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. anche ordinanza n. 527 del 1989); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), gia' dichiarato illegittimo con sentenza n. 283 del 1989, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0485