N. 223 ORDINANZA 4 - 19 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Commercianti - Cessazione dell'attivita' - Comunicazione oltre i termini di legge Accertamento di ufficio - Obbligo di corrispondere i contributi per tutto l'anno solare in corso - Intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera della legge 23 aprile 1981, n. 155 Manifesta infondatezza. (Legge 27 novembre 1980, n. 1397, art. 36, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.18 del 2-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989, in un procedimento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), "nella parte in cui dispone che in caso di denunce di cessazione dell'attivita' commerciale effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare in corso", in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, rilevando l'intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ha gia' dichiarato non fondata identica questione con sentenza n. 165 del 1990; che pertanto, non rinvenendosi motivi o argomenti nuovi o comunque tali da modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0487