N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1989
N. 196 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1989 dal pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Bazzica Giuseppe ed altri Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Sanzioni penali - Esecuzione di lavori in zona sottoposta a vincolo paesistico - Previsione di un elevato minimo edittale (cinque giorni di arresto e lire trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilita' di concedere la sospensione condizionale della pena anche in relazione ad interventi edilizi di modestissima entita' Ingiustificato piu' rigoroso trattamento di detti reati rispetto a reati piu' gravi (furto semplice o aggravato, violenza carnale, in presenza di attenuanti generiche, omicidio colposo, sequestro di persona, ecc.), non riconducibile a scelte di politica legislativa incensurabili dalla Corte ma sconfinante in irragionevolezza ed iniquita' tali da comportare violazione anche del principio della finalita' rieducativa della pena. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, primo comma, lett. c), u.p.). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.18 del 2-5-1990 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 2117/1989 a carico di Bazzica Giuseppe, Iannone Renzo, Mantanucci Patrizio e Parserini Francesco, imputati "alla contravvenzione prevista dagli artt. 110 del c.p. e 20 lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere in concorso tra loro, Bazzica Giuseppe in qualita' di proprietario e Iannone Renzo in qualita' di committente, Mantanucci Patrizio di direttore dei lavori e Perserini Francesco di esecutore, senza essere in possesso della concessione edilizia, modificato l'aspetto esteriore di cui fabbricato sito in Orvieto via delle Donne n. 1 e realizzato un vano interrato avente un'altezza di m 2 ed una superficie di mq 15 in contrasto con le norme del piano regolatore acc. in Orvieto il 28 settembre 1989" osserva quanto segue: poiche' il fabbricato oggetto di intervento in assenza di concessione edilizia ricade in zona sottoposta a vincolo paesistico appare allo stato corretta la configurazione del reato indipendentemente dalla modesta entita' dell'intervento stesso; la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 lett. c), ultima parte della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che questo pretore si appresta a sollevare d'ufficio risulta pertanto sicuramente rilevante per la definizione del giudizio, concernendo l'efficacia della norma alla stregua della quale deve essere valutata ed eventualmente sanzionata la condotta degli imputati; ne' vale a "sospendere" provvisoriamente la rilevanza della questione l'eventuale richiesta di concessione in sanatoria dal momento che, trattandosi di richiesta destinata ad essere necessariamente respinta perche' avente per oggetto opera in contrasto con gli strumenti urbanistici generali, non sussistono le condizioni per sospendere l'esercizio dell'azione penale ex artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985; l'elemento che inficia la legittimita' costituzionale della norma e' ravvisabile nella elevata entita' del minimo di pena edittale (5 giorni di arresto e lire trenta milioni di ammenda) tale da non consentire mai, neanche in relazione ad interventi di minima entita' ed in presenza di attenuanti generiche (le uniche attenuanti generalmente riconoscibili in casi del genere) la sospensione condizionale della pena, consentita invece, ovviamente in presenza di tutte le altre condizioni, per reati da ritenere molto piu' gravi sia alla stregua di criteri legali (art. 16, terzo comma, del c.p.p.) sia in base al comune sentire, quali per esempio: furto semplice o aggravato, violenza carnale in presenza di attenuanti generiche, omicidio colposo, sequesto di persona, disastro colposo ecc.; inoltre, per effetto dell'istituto della continuazione ormai operante secondo la prevalente giurisprudenza (Corte costituzionale, sentenza 17 marzo 1988, n. 312) anche tra delitti e contravvenzioni, si verifica che in caso di condanne per il reato di cui all'art. 20 lett. c), della legge n. 47/1985 unificato ad un reato piu' grave, quale per esempio quello di cui all'art. 324 del c.p. o di cui all'art. 631 del c.p., puo' essere sospesa la pena complessiva irrogata grazie ad un aumento della pena fissata per il reato piu' grave contenuto entro il limite di cui all'art. 163 del c.p., mentre non puo' esserlo in caso di assoluzione per il reato piu' grave o di imputazione limitata al reato di cui all'art. 20 citato; la disparita' di trattamento evidenziata e' cosi' macroscopica da sconfinare nella irragionevolezza ed iniquita' e quindi da non poter essere giustificata con la liberta' del legislatore nelle scelte di politica normativa a tutela del territorio, dal momento che la ragionevolezza e l'equita' sono valori immanenti dell'ordinamento giuridico e della Costituzione repubblicana; e poiche' una pena irragionevole ed iniqua lungi dal contribuire alla rieducazione del condannato, cosi' come prescrive invece l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, suscita un sentimento di ostilita' se non addirittura di ribellione nei confronti dell'ordinamento, appare manifesto il contrasto della norma che tale pena commina sia con l'art. 3 che con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, perche' rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma lettera c) ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui, a causa della misura del minimo di pena edittale, non consente neanche in relazione ad interventi di modestissima entita' la sospensione condizionale della pena; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Orvieto, addi' 5 dicembre 1989 Il pretore: (firma illeggibile) 90C0489