N. 197 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 1989
N. 197 Ordinanza emessa il 28 dicembre 1989 dal tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Longo Eliana Processo penale - Codice previgente - Sequestro disposto dalla p.g. - Trasmissione del processo verbale all'autorita' giudiziaria Decreto di convalida o di restituzione delle cose sequestrate Termini ordinatori secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione - Lesione del principio dell'inviolabilita' del domicilio - Richiesta di riesame. (C.P.P. art. 224-bis, secondo comma, riprodotto dal c.p.p. 1988, art. 355). (Cost., artt. 13 e 14).(GU n.18 del 2-5-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Vista l'ordinanza n. 551/1989 della Corte costituzionale con la quale si rinvia per la decisione a questo tribunale in quanto trattasi di riesame di sequestro pervenuta il 19 dicembre 1989 e riguardante Longo Eliana, nata il 18 luglio 1947 a Vicenza ivi residente in viale Mazzini n. 11; Il tribunale, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da Longo Eliana avverso il decreto 25 marzo 1989, con il quale il p.m. di Vicenza convalidava il sequesto eseguito il 14 marao 1989 dalla p.g. all'esito di una pequisizione nel domicilio della Longo; Premesso: che con ordinanza 20 aprile 1989, pronunciata nel suddetto procedimento di riesame, questo tribunale ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 224- bis, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che il termine di 48 ore, entro il quale il pubblico ministero deve convalidare con decreto motivato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, sia perentorio, cio' almeno secondo l'avviso della giurisprudenza assolutamente prevalente; che con ordinanza 14 novembre 1989, n. 551, la Corte costituzionale ha disposto ha restituzione degli atti al tribunale di Vicenza perche' determini se, alla stregua, della normativa sopravvenuta dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la questione sollevata sia tuttora rilevate, sul presupposto che le disposizioni del nuovo c.p.p., ai sensi dell'art. 258, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 "si direbbero immediatamente applicabili al procedimento a quo, non operando nei suoi confronti il regime di ultrattivita' delle disposizioni del codice abrogato, data l'assenza delle condizioni previste dagli artt. 241 e 242 del detto decreto legislativo"; che all'odierna udienza in camera di consiglio sono comparsi il p.m. ed il difensore della Longo, i quali hanno concluso come da verbale. Considerato che la questione allora sollevata dalla difesa di Longo Eliana appare tuttora rilevante: in fatto, perche' risultano tuttora acquisiti agli atti del procedimento penale n. 359/89 B a carico del Longo Eliana, gia' imputata del delitto p. e p. dagli artt. 56, 61, n. 9, del c.p. e 76, prima e ultima parte e primo cpv. della legge n. 685/1975, - procedimento conclusosi con sentenza 3 novembre 1989 del g.i. di Vicenza, di improcedibilita' nei confronti della stessa in ordine al reato ascrittole, per insussistenza del fatto - alcuni degli oggetti sequestrati dalla p.g.; in diritto, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella citata ordinanza, nel procedimento penale contro la Longo, in corso alla data di entrata in vigore del codice, si e' verificata la condizione di ultrattivita' delle disposizioni del codice abrogato prevista dall'art. 242, primo comma, lett. a) delle disp. trans., perche' la Longo, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, era gia' stata interrogata (il 5 e il 7 aprile 1989) dal p.m., che le aveva compiutamente contestato i fatti oggetto dell'imputazione, cosi' soddisfando, contestualmente, sia la condizione del compimento di "un atto di istruzione del quale e' previsto il deposito", sia la condizione della contestazione del fatto all'imputato; Rilevato che con l'ordinanza 20 aprile 1989 questo tribunale ha gia' espresso il proprio convincimento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224- bis, secondo comma, al c.p.p. previgente (peraltro integralmente riprodotto, in parte qua, anche nell'attuale art. 355 del c.p.p.), in relazione agli artt. 13 e 14 della Costituzione, convincimento che non puo' non ribadire, richiamandosi integralmente alla motivazione espressa in quella ordinanza, che qui deve aversi per riprodotta;
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224- bis, secondo comma, c.p.p. previgente, in relazione agli artt. 13 e 14 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione; Sospende le decisione sul ricorso pendente avanti a se'; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al p.m., all'imputata e ai suoi difensori, e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Vicenza, addi' 28 dicembre 1989 Il presidente: CRESTANI 90C0490