N. 197 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 1989

                                 N. 197
     Ordinanza emessa il 28 dicembre 1989 dal tribunale di Vicenza
            nel procedimento penale a carico di Longo Eliana
 Processo penale - Codice previgente - Sequestro disposto dalla p.g. -
 Trasmissione del processo verbale all'autorita'  giudiziaria  Decreto
 di  convalida  o  di  restituzione  delle  cose  sequestrate  Termini
 ordinatori  secondo  la  prevalente  giurisprudenza  della  Corte  di
 cassazione  - Lesione del principio dell'inviolabilita' del domicilio
 - Richiesta di riesame.
 (C.P.P. art. 224-bis, secondo comma, riprodotto dal c.p.p. 1988, art.
 355).
 (Cost., artt. 13 e 14).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                              IL TRIBUNALE
     Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Vista  l'ordinanza  n.  551/1989 della Corte costituzionale con la
 quale si rinvia  per  la  decisione  a  questo  tribunale  in  quanto
 trattasi  di  riesame  di  sequestro  pervenuta il 19 dicembre 1989 e
 riguardante Longo Eliana, nata  il  18  luglio  1947  a  Vicenza  ivi
 residente in viale Mazzini n. 11;
    Il  tribunale,  decidendo  sulla  richiesta di riesame proposta da
 Longo Eliana avverso il decreto 25 marzo 1989, con il quale  il  p.m.
 di  Vicenza  convalidava  il sequesto eseguito il 14 marao 1989 dalla
 p.g. all'esito di una pequisizione nel domicilio della Longo;
    Premesso:
      che  con  ordinanza  20  aprile  1989,  pronunciata nel suddetto
 procedimento  di  riesame,  questo   tribunale   ha   sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  13  e  14  della Costituzione, questione di
 legittimita'  dell'art.  224-  bis,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale  del  1930,  nella  parte in cui non prevede che il
 termine di  48  ore,  entro  il  quale  il  pubblico  ministero  deve
 convalidare  con decreto motivato il sequestro eseguito dalla polizia
 giudiziaria, sia  perentorio,  cio'  almeno  secondo  l'avviso  della
 giurisprudenza assolutamente prevalente;
      che   con   ordinanza   14  novembre  1989,  n.  551,  la  Corte
 costituzionale ha disposto ha restituzione degli atti al tribunale di
 Vicenza   perche'   determini   se,  alla  stregua,  della  normativa
 sopravvenuta dopo  la  pronuncia  dell'ordinanza  di  rimessione,  la
 questione  sollevata  sia  tuttora  rilevate,  sul presupposto che le
 disposizioni del nuovo c.p.p., ai sensi dell'art. 258, del d.lgs.  28
 luglio  1989,  n.  271  "si  direbbero  immediatamente applicabili al
 procedimento a quo, non operando nei  suoi  confronti  il  regime  di
 ultrattivita'  delle disposizioni del codice abrogato, data l'assenza
 delle condizioni previste dagli artt. 241 e  242  del  detto  decreto
 legislativo";
      che  all'odierna udienza in camera di consiglio sono comparsi il
 p.m. ed il difensore della Longo, i  quali  hanno  concluso  come  da
 verbale.
    Considerato  che  la  questione  allora  sollevata dalla difesa di
 Longo Eliana appare tuttora rilevante:
      in  fatto,  perche'  risultano  tuttora  acquisiti agli atti del
 procedimento penale n. 359/89 B  a  carico  del  Longo  Eliana,  gia'
 imputata del delitto p. e p. dagli artt. 56, 61, n. 9, del c.p. e 76,
 prima e ultima  parte  e  primo  cpv.  della  legge  n.  685/1975,  -
 procedimento  conclusosi  con  sentenza  3  novembre 1989 del g.i. di
 Vicenza, di improcedibilita' nei confronti della stessa in ordine  al
 reato  ascrittole, per insussistenza del fatto - alcuni degli oggetti
 sequestrati dalla p.g.;
      in  diritto,  in  quanto,  diversamente da quanto ritenuto dalla
 Corte costituzionale nella citata ordinanza, nel procedimento  penale
 contro  la Longo, in corso alla data di entrata in vigore del codice,
 si e' verificata la condizione di  ultrattivita'  delle  disposizioni
 del  codice  abrogato  prevista  dall'art. 242, primo comma, lett. a)
 delle disp. trans., perche' la Longo, alla data di entrata in  vigore
 del  nuovo  codice,  era  gia'  stata interrogata (il 5 e il 7 aprile
 1989) dal p.m., che le aveva compiutamente contestato i fatti oggetto
 dell'imputazione,   cosi'   soddisfando,   contestualmente,   sia  la
 condizione del compimento di "un atto  di  istruzione  del  quale  e'
 previsto  il  deposito",  sia  la  condizione della contestazione del
 fatto all'imputato;
    Rilevato  che  con  l'ordinanza 20 aprile 1989 questo tribunale ha
 gia' espresso il proprio convincimento circa la rilevanza  e  la  non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 224- bis, secondo comma,  al  c.p.p.  previgente  (peraltro
 integralmente  riprodotto,  in parte qua, anche nell'attuale art. 355
 del c.p.p.), in relazione agli artt.  13  e  14  della  Costituzione,
 convincimento  che non puo' non ribadire, richiamandosi integralmente
 alla motivazione espressa in quella ordinanza, che  qui  deve  aversi
 per riprodotta;
                                 P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 224- bis, secondo comma, c.p.p.
 previgente,  in  relazione agli artt. 13 e 14 della Costituzione, nei
 termini di cui in motivazione;
    Sospende le decisione sul ricorso pendente avanti a se';
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale per la relativa decisione;
    Dispone  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata al p.m., all'imputata e ai suoi difensori, e al Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata al Presidente della
 Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
      Vicenza, addi' 28 dicembre 1989
                        Il presidente: CRESTANI

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