N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1990

                                 N. 201
 Ordinanza  emessa  il  9  febbraio  1990  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Pavia nel  procedimento  penale  a
 carico di Nicotra Maximiliano
 Processo  penale  -  Nuovo  codice - Indagini preliminari - Incidente
 probatorio - Richiesta  del  p.m.  -  Notifiche  -  Lamentata  omessa
 previsione  per il difensore della persona sottoposta alle indagini -
 Violazione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 395).
 (Cost., art. 24).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Sulla  eccezione  di legittimita' costituzionale dell'art. 395 del
 c.p.p.  rispetto  all'art.  24  della  Costituzione,  sollevata   dal
 difensore  di  Nicotra  Maximiliano all'udienza per lo svolgimento di
 incidente probatorio;
    Sentito  il  p.m.  che  ha  concluso  per  la  infondatezza  e  la
 irrilevanza della predetta eccezione;
    Dato  atto  che  all'udienza  e' presente il difensore della parte
 offesa Cassa di  risparmio  delle  province  Lombarde  e  che  questa
 ordinanza viene letta alla presenza delle parti;
                             O S S E R V A
    L'eccezione  sollevata  dal  difensore,  secondo  cui  il disposto
 dell'art.  395  del  c.p.p.   violerebbe   il   diritto   di   difesa
 costituzionalmente   garantito,   specificamente  con  riguardo  alla
 mancata previsione  della  notificazione  anche  al  difensore  della
 persona  sottoposta  alle  indagini  della  richiesta  del  p.m.  per
 l'ammissione  di  incidente  probatorio,  appare  rilevante   e   non
 manifestamente infondata.
    E'  ben  vero,  come afferma il p.m., che sua naturale controparte
 nel procedimento e' la persona sottoposta  alle  indagini,  la  quale
 diventa  pertanto  il naturale destinatario della notificazione della
 richiesta di incidente probatorio  a  preferenza  del  difensore;  e'
 altrettanto   vero   pero'   che   la  natura  stessa  dell'incidente
 probatorio, in quanto destinato a formare una prova  in  senso  pieno
 con  le  modalita'  proprie  del  dibattimento di cui costituisce una
 anticipazione, e' tale da postulare che  il  diritto  di  difesa  sia
 effettivo   e   della   stessa   ampiezza   riconosciuta  nella  fase
 dibattimentale, in cui l'assistenza tecnica e' sempre garantita.
    Tale  pienezza  di difesa non sembra invece assicurata dalle norme
 che ne disciplinano lo svolgimento.
    Infatti  se  si  ha riguardo al diritto (o facolta') della persona
 sottoposta  alle  indagini  di  opporsi  o  comunque   di   formulare
 osservazioni o istanze una volta notificatagli la richiesta del p.m.,
 bisogna riconoscere che si tratta di diritti (o facolta') per il  cui
 effettivo  esercizio e' richiesto l'intervento del difensore, il solo
 che possa, per conto della parte, valutare adeguatamente, ad esempio,
 ammissibilita'  e  fondatezza  della  richiesta,  attivita' di natura
 tecnica, realizzazione del diritto di difesa, che, neppure in  questa
 fase incidentale, puo' dirsi effettivo se limitato alla mera presenza
 o partecipazione all'assunzione della prova.
    Si  deve  considerare innanzitutto che l'avviso alla parte ex art.
 395 del c.p.p. e' funzionale all'esercizio dei diritti  (o  facolta')
 sopra  indicati; dalla notificazione della richiesta del p.m. decorre
 in sostanza un termine a difesa la cui conoscenza e la  cui  funzione
 e' normalmente ignota al singolo interessato, che, personalmente, non
 e' in grado di organizzare  la  propria  difesa,  dovendosi  altresi'
 considerare  che il ristretto termine concesso alla parte ex art. 396
 del c.p.p. di fatto non puo' essere  pienamente  utilizzato  per  una
 difesa  tecnica  (tenuto  conto  del tempo inevitabilmente necessario
 all'interessato per informare il proprio difensore).
    La violazione del diritto di difesa appare tanto piu' probabile se
 si rileva che l'impossibilita' o intempestivita'  di  tale  attivita'
 difensiva  non e' piu' rimediabile, stante il disposto dell'art. 401,
 quarto comma, del c.p.p.,  che  impedisce,  all'udienza  fissata  per
 l'assunzione  della  prova,  la  trattazione  e la pronuncia di altri
 provvedimenti su questioni relative alla ammissibilita' e  fondatezza
 della richiesta.
    Nella  fattispecie  tale  possibile  menomazione  del  diritto  di
 difesa, per l'omessa notificazione al difensore della  richiesta  del
 p.m., si e' verificata.
    Pertanto  si  deve ribadire che l'eccezione sollevata dalla difesa
 di Nicotra Maximiliano non e' irrilevante  e  neppure  manifestamente
 infondata.
    Nel   caso   concreto   la   necessita'   di  inviare  alla  Corte
 costituzionale  gli  atti  relativi  alla  richiesta   di   incidente
 probatorio formulata dal p.m. comporta la sospensione, evidentemente,
 non  delle  indagini  preliminari,  ma  di  questa   specifica   fase
 incidentale,   con  conseguente  impossibilita'  di  dar  corso  alla
 assunzione della richiesta ricognizione di persona.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 395 del c.p.p.  in  riferimento
 all'art.  24  della  Costituzione,  in  quanto  non  prevede  che  la
 richiesta  del  p.m.  di  procedere  ad  incidente   probatorio   sia
 notificata anche al difensore della persona sottoposta alle indagini;
    Sospende il procedimento per l'incidente probatorio;
    Ordina  la  trasmissione  alla  Corte  costituzionale  degli  atti
 relativi all'incidente probatorio relativo a Nicotra Maximiliano;
    Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti.
      Pavia, addi' 9 febbraio 1990
                          Il giudice: BERETTA

 90C0494