N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1990
N. 201 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pavia nel procedimento penale a carico di Nicotra Maximiliano Processo penale - Nuovo codice - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. - Notifiche - Lamentata omessa previsione per il difensore della persona sottoposta alle indagini - Violazione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 395). (Cost., art. 24).(GU n.18 del 2-5-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Sulla eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 395 del c.p.p. rispetto all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal difensore di Nicotra Maximiliano all'udienza per lo svolgimento di incidente probatorio; Sentito il p.m. che ha concluso per la infondatezza e la irrilevanza della predetta eccezione; Dato atto che all'udienza e' presente il difensore della parte offesa Cassa di risparmio delle province Lombarde e che questa ordinanza viene letta alla presenza delle parti; O S S E R V A L'eccezione sollevata dal difensore, secondo cui il disposto dell'art. 395 del c.p.p. violerebbe il diritto di difesa costituzionalmente garantito, specificamente con riguardo alla mancata previsione della notificazione anche al difensore della persona sottoposta alle indagini della richiesta del p.m. per l'ammissione di incidente probatorio, appare rilevante e non manifestamente infondata. E' ben vero, come afferma il p.m., che sua naturale controparte nel procedimento e' la persona sottoposta alle indagini, la quale diventa pertanto il naturale destinatario della notificazione della richiesta di incidente probatorio a preferenza del difensore; e' altrettanto vero pero' che la natura stessa dell'incidente probatorio, in quanto destinato a formare una prova in senso pieno con le modalita' proprie del dibattimento di cui costituisce una anticipazione, e' tale da postulare che il diritto di difesa sia effettivo e della stessa ampiezza riconosciuta nella fase dibattimentale, in cui l'assistenza tecnica e' sempre garantita. Tale pienezza di difesa non sembra invece assicurata dalle norme che ne disciplinano lo svolgimento. Infatti se si ha riguardo al diritto (o facolta') della persona sottoposta alle indagini di opporsi o comunque di formulare osservazioni o istanze una volta notificatagli la richiesta del p.m., bisogna riconoscere che si tratta di diritti (o facolta') per il cui effettivo esercizio e' richiesto l'intervento del difensore, il solo che possa, per conto della parte, valutare adeguatamente, ad esempio, ammissibilita' e fondatezza della richiesta, attivita' di natura tecnica, realizzazione del diritto di difesa, che, neppure in questa fase incidentale, puo' dirsi effettivo se limitato alla mera presenza o partecipazione all'assunzione della prova. Si deve considerare innanzitutto che l'avviso alla parte ex art. 395 del c.p.p. e' funzionale all'esercizio dei diritti (o facolta') sopra indicati; dalla notificazione della richiesta del p.m. decorre in sostanza un termine a difesa la cui conoscenza e la cui funzione e' normalmente ignota al singolo interessato, che, personalmente, non e' in grado di organizzare la propria difesa, dovendosi altresi' considerare che il ristretto termine concesso alla parte ex art. 396 del c.p.p. di fatto non puo' essere pienamente utilizzato per una difesa tecnica (tenuto conto del tempo inevitabilmente necessario all'interessato per informare il proprio difensore). La violazione del diritto di difesa appare tanto piu' probabile se si rileva che l'impossibilita' o intempestivita' di tale attivita' difensiva non e' piu' rimediabile, stante il disposto dell'art. 401, quarto comma, del c.p.p., che impedisce, all'udienza fissata per l'assunzione della prova, la trattazione e la pronuncia di altri provvedimenti su questioni relative alla ammissibilita' e fondatezza della richiesta. Nella fattispecie tale possibile menomazione del diritto di difesa, per l'omessa notificazione al difensore della richiesta del p.m., si e' verificata. Pertanto si deve ribadire che l'eccezione sollevata dalla difesa di Nicotra Maximiliano non e' irrilevante e neppure manifestamente infondata. Nel caso concreto la necessita' di inviare alla Corte costituzionale gli atti relativi alla richiesta di incidente probatorio formulata dal p.m. comporta la sospensione, evidentemente, non delle indagini preliminari, ma di questa specifica fase incidentale, con conseguente impossibilita' di dar corso alla assunzione della richiesta ricognizione di persona.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395 del c.p.p. in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto non prevede che la richiesta del p.m. di procedere ad incidente probatorio sia notificata anche al difensore della persona sottoposta alle indagini; Sospende il procedimento per l'incidente probatorio; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti relativi all'incidente probatorio relativo a Nicotra Maximiliano; Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti. Pavia, addi' 9 febbraio 1990 Il giudice: BERETTA 90C0494