N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1989

                                 N. 203
 Ordinanza  emessa  il  25  ottobre  1989 dal tribunale amministrativo
 regionale per la Sicilia, sezione staccata di  Catania,  sul  ricorso
 proposto  da  Lombardo  Francesco  contro il comune di Catenanuova ed
 altri
 Regione  Sicilia  -  Impiego  pubblico - Commissioni esaminatrici per
 l'assunzione di personale presso comuni con numero di consiglieri non
 inferiore  a  quaranta  -  Composizione  di dette commissioni secondo
 criteri inidonei a garantire una corretta  e  imparziale  valutazione
 della  preparazione  dei  concorrenti  -  Incidenza  sul principio di
 imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge regione Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125, art. 28).
 (Cost., art. 97).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 1657/1988,
 sezione   seconda,   proposto   dal   signor   Lombardo    Francesco,
 rappresentato  e  difeso  dal  prof. avv. Michele Ali', presso il cui
 studio, sito in  Catania,  via  Crociferi  n.  60,  e'  elettivamente
 domiciliato,  contro  il  comune  di  Catenanuova,  in  personale del
 sindaco  protempore,  rappresentato  e  difeso   dall'avv.   Giovanni
 Vaccaro, presso il cui studio, sito in Catania, via F. Crispi n. 225,
 e' elettivamente domiciliato, e nei  confronti  di  Calandrino  Vito,
 Grasso  Salvatore e Sapienza Carmela, non costituiti in giudizio, per
 l'annullamento previa sospensione, degli atti seguenti:
      1)  deliberazione  del  consiglio comunale di Catenanuova n. 127
 del 21 ottobre 1983, avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico
 per assunzione delle categorie protette";
      2) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 74 del
 31 marzo 1984, con la quale sono stati nominati  i  componenti  della
 commissione giudicatrice;
      3) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 56 del
 14 gennaio 1985, con la quale si e' preso atto delle  dimissioni  del
 componente  (di  minoranza)  sig.  Lo  Iacona Ugo e si e' nominato in
 sostituzione il sig. Fichera Carmelo;
      4) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 31 del
 4 gennaio 1986, avente  ad  oggetto:  "Copertura  di  nove  posti  da
 attribuire  alle  categorie  protette. Presa d'atto della surroga del
 presidente. Sostituzione dei consiglieri comunali e nomina di  altri.
 Delibera consiliare n. 56/85";
      5)  deliberazione  del  consiglio comunale di Catenanuova n. 128
 del 22 settembre 1987, con la quale l'amministrazione ha  preso  atto
 della sostituzione del presidente della commissione;
     6) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 109 del
 30 maggio 1988 (pubblicata il 5  giugno  1988),  avente  ad  oggetto:
 "Approvazione   graduatoria  di  merito  per  attribuzione  posti  ex
 carriera esecutiva, nomina vincitori, provvedimenti";
      7) deliberazione della giunta municipale di Catenanuova nn. 442,
 443 e 444 del 22 agosto 1988, con le  quali  sono  stati  assunti  in
 prova i signori Calandrino Vito, Sapienza Carmela e Grasso Salvatore;
      8)  ogni  altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi
 compresi gli atti della procedura selettiva meglio  richiamati  della
 delibera di cui al superiore punto 6);
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per la pubblica udienza del 26 aprile 1989 il
 referendario dott. Ettore Leotta;
    Uditi  l'avv.  M.  Ali'  per il ricorrente e l'avv. G. Vaccaro per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  comune  di  Catenanuova  con delibera consiliare n. 127 del 21
 ottobre 1983 decideva di procedere  all'assunzione  obbligatoria  per
 chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, di nove
 appartenenti alle categorie protette, da individuare  sulla  base  di
 apposite prove selettive attitudinali.
    Con  il  medesimo  provvedimento  era approvato altresi' lo schema
 dell'avviso pubblico.
    Con  delibera  consiliare  31  marzo  1984, n. 74, era nominata la
 commissione giudicatrice  per  la  formazione  delle  graduatorie  di
 merito.  La  predetta  commissione  risultava  composta da: Mazzaglia
 Mario,  sindaco  pro-tempore;  Hermis  Giuseppe  e  Belloni  Nicolo',
 consiglieri  di maggioranza; Lo Jacona Ugo, consigliere di minoranza;
 Vitale Vincenzo, funzionario della c.p.c., esperto.
    Con  delibera consiliare 14 gennaio 1985, n. 56, il consigliere di
 minoranza Lo Jacona era surrogato con Fichera Carmelo.
    Con  delibera  consiliare  4  luglio  1986,  n.  31,  a seguito di
 modifica della maggioranza, la commissione esaminatrice era rinnovata
 quasi  per  intero.  La  nuova composizione risultava la seguente: Di
 Benedetto Gaetano, sindaco pro-tempore; Salerno  Vincenzo  e  Nocilla
 Paolo,  consiglieri  di  maggioranza; Mazzaglia Mario, consigliere di
 minoranza; Vitale Vincenzo, funzionario della c.p.c., esperto.
    Con  delibera  consiliare 22 settembre 1987, n. 128, la presidenza
 della commissione era  assunta  da  Gatto  Rotondo  Fortunato,  nuovo
 sindaco pro-tempore.
    Con  delibera  30  maggio  1988,  n.  109,  il  consiglio comunale
 approvava la graduatoria finale di merito per la carriera  esecutiva,
 frattanto predisposta dalla commissione, e nominava quali vincitori i
 signori  Calandrino  Vito  Prospero,  Sapienza   Carmela   e   Grasso
 Salvatore, candidati primi graduati.
    L'assunzione  in  servizio  dei  tre  vincitori  era  disposta con
 delibere di g.m. nn. 442, 443 e 444 del 22 agosto 1988.
    Con  ricorso  notificato  l'8  settembre  1988,  depositato  il 19
 settembre 1988, il sig. Lombardo Francesco, collocato al quarto posto
 della  graduatoria  finale  di merito degli aspiranti alla nomina nei
 posti della carriera esecutiva, ha impugnato  tutti  i  provvedimenti
 sopra  menzionati,  nonche' tutti gli atti della procedura selettiva,
 deducendo a sostegno delle proprie ragioni le seguenti censure:
    I.  -  Violazione  e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 2
 aprile  1968,  n.  482,  eccesso  di  potere   per   erroneita'   dei
 presupposti, vizio del procedimento.
    Ai  sensi  dell'art.  12, primo comma, della legge n. 486/1968, le
 amministrazioni pubbliche sono tenute  ad  assumere  senza  concorso,
 nelle  percentuali indicate dalla legge stessa, e subordinatamente al
 verificarsi  delle  vacanze,  sia  gli  operai   che   i   dipendenti
 appartenenti alle carriere esecutiva ed ausiliaria.
    Nell'ambito  in  cui opera l'assunzione diretta senza concorso, il
 legislatore ha prescritto l'accertamento dell'idoneita' professionale
 mediante  apposita  prova  attitudinale  unicamente  per il personale
 operaio. Nessuna prova d'esame e' stata  prevista  per  il  personale
 delle carriere esecutiva ed ausiliaria.
   Tenuto  conto  della  normativa  prima  indicata, l'amministrazione
 comunale di Catenanuova, avendo individuato ed accantonato nove posti
 vacanti  in  organico  in favore delle categorie protette (di cui tre
 posti della carriera esecutiva, tre posti della carriera  ausiliaria,
 e  tre  posti  della  carriera  operaia),  avrebbe  potuto  procedere
 all'espletamento  della  prova  d'esame  attitudinale  soltanto   con
 riferimento  ai  posti della carriera operaia, ai sensi dell'art. 12,
 primno comma, lett. a), della legge n.  482/1968,  e  non  anche  per
 quelli  delle  carriere esecutive ed ausiliarie, per le quali avrebbe
 dovuto dar luogo all'assunzione diretta senza concorso, esonerando  i
 candidati  da quelle pregnanti valutazioni di merito desunte da prove
 di esame in forma colloquiale.
    Da cio' l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati.
    A  cio'  aggiungasi  che  per la carriera esecutiva la commissione
 giudicatrice, oltre alle prove attitudinali, avrebbe  disposto  anche
 una prova di dattilografia.
    Il  vizio  denunciato apparirebbe ancor piu' macroscopico, essendo
 stato previsto con  la  delibera  consiliare  n.  127/1983  per  ogni
 candidato  il  punteggio  massimo di 60/60, di cui 50/60 per la prova
 attitudinale  (di  merito)  ed  appena  10/60  per  i  requisiti  non
 discrezionalmente valutabili (quali il reddito familiare ed il carico
 familiare).
    II.  - Violazione dei principi generali in materia di composizione
 delle commissioni giudicatrici, eccesso di potere  sotto  il  profilo
 dello sviamento, difetto assoluto di motivazione.
     A)  I  provvedimenti  di  nomina  della commissione giudicatrice,
 sarebbero viziati per  eccesso  di  potere  sotto  il  profilo  dello
 sviamento, avendo l'amministrazione chiamato a far parte di un organo
 tecnico  dei  componenti  "politici",  rappresentanti   delle   forze
 presenti  nel consiglio comunale, frustando in tal modo l'esigenza di
 indipendenza dell'organo stesso.
    Nel  caso  in  esame  il  comune  di  Catenanuova non solo avrebbe
 nominato  quali  componenti  della   commissione   giudicatrice   dei
 "politici"  della  maggioranza  e  minoranza  consiliare,  ma avrebbe
 proceduto via via alla sostituzione dei  medesimi  alla  stregua  dei
 mutamenti  che  si  succedevano nel tempo negli schieramenti presenti
 nel civico consesso.
    Cio'  avrebbe  inficiato  la  legittimita'  della  costituzione  e
 dell'operato della commissione giudicatrice.
     B)  In  ogni caso, l'amministrazione avrebbe violato il principio
 in base al quale i membri di una commissione  esaminatrice,  nominati
 ratione   muneris,   continuano  legittimamente  a  far  parte  della
 commissione,  fino   al   completo   espletamento   della   procedura
 concorsuale,  anche  in  presenza  di  eventi modificativi delle loro
 funzioni giuridiche.
    Infatti  l'ente  aveva  mutato  la  composizione della commissione
 giudicatrice,  allorche'  era   intervenuta   nell'assetto   politico
 dell'amministrazione una modifica nelle componenti rappresentative.
     C)  Infine,  ammessa  in  ipotesi  la  legittimita'  dell'operato
 dell'amministrazione  comunale,  ove  quest'ultima  avesse   ritenuta
 prevalente  l'interesse  pubblico  a  mutare  la  composizione  della
 commissione  esaminatrice  in  considerazione  dei  mutamenti   degli
 schieramenti  politici, si sarebbero dovute motivare adeguatamente le
 deliberazioni  che  attuavano   detti   mutamenti,   dando   contezza
 dell'interesse pubblico perseguito.
    Il comune di Catenanuova, costituendosi in giudizio, ha dedotto:
      l'irricevibilita'  del  gravame,  avendo il ricorrente impugnato
 degli atti conosciuti da tempo;
      l'infondatezza nel merito dei singoli motivi di ricorso.
    All'udienza  pubblica  del  26  aprile 1989 la causa e' passata in
 decisione.
                             D I R I T T O
    1. - Con delibera consiliare 21 ottobre 1983, n. 127, il comune di
 Catenanuova decideva di procedere  all'assunzione  obbligatoria,  per
 chiamata  direta,  ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 di nove
 appartenenti alle categorie protette da  individuare  sulla  base  di
 apposite prove selettive attitudinali.
    Tre  posti erano destinati alla carriera esecutiva, tre posti alla
 carriera operaia e tre posti alla carriera ausiliaria.
    Con  il  medesimo  provvedimento  era approvato altresi' lo schema
 dell'avviso pubblico.
    Alle  prove  selettive  chiedeva  di  partecipare il sig. Lombardo
 Francesco, odierno ricorrente, il quale  si  classificava  al  quarto
 posto  della  graduatoria  di  merito per la chiamata diretta dei tre
 dipendenti appartenenti alla carriera esecutiva.
    Con  delibera  30  maggio  1988,  n.  109 il consiglio comunale di
 Catenanuova approvata la graduatoria finale di merito  relativa  alla
 carriera  esecutiva  e nominava i primi tre candidati meglio graduati
 signori  Calandrino  Vito  Prospero,  Sapienza   Carmela   e   Grasso
 Salvatore.
    L'assunzione  in  servizio  dei  tre  vincitori  era  disposta con
 delibere di g.m. nn. 442, 443 e 444 del 22 agosto 1988.
    Con   il   seguente  ricorso  il  sig.  Lombardo  ha  impugnato  i
 provvedimenti prima indicati,  gli  atti  della  procedura  selettiva
 nonche'  le  delibere  di  nomina  e  di  modifica  della commissione
 giudicatrice, deducendone l'illegittimita' sotto vari profili.
    2.  -  Con  il  primo  motivo  di  gravame l'interessato deduce la
 violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 della legge 2  aprile
 1968,  n.  482,  nonche'  l'eccesso  di  potere  per  erroneita'  dei
 presupposti e vizio del procedimento.
    Ad  avviso  del  ricorrente,  in  base  alla disposizione di legge
 citata,  il  comune   di   Catenanuova   avrebbe   potuto   procedere
 all'espletamento  di  prove d'esame attitudinali soltanto per i posti
 della carriera operaia, e  non  anche  per  i  posti  della  carriera
 esecutiva ed ausiliaria.
    Relativamente  a  tale  censura,  il  collegio  ritiene  di  dover
 formulare le seguenti considerazioni.
    Secondo un indirizzo giurisprudenziale costante, le clausole di un
 bando di concorso che stabiliscono il contenuto  e  le  modalita'  di
 svolgimento  delle  prove  d'esame o che impongono prove non previste
 dalla legge debbono  essere  considerate  direttamente  lesive  (cfr.
 Cons.  Stato  VI  5 ottobre 1973, n. 350; V 19 dicembre 1970 n. 1086;
 t.a.r. Veneto 13  luglio  1979  n.  302)  il  che  comporta  la  loro
 impugnabilita' immediata.
    Nel  caso  in  esame,  le modalita' di svolgimento della procedura
 selettiva per i posti della carriera esecutiva sono state determinate
 dal comune di Catenanuova con la delibera consiliare n. 127/1983 che,
 in quanto provvedimento direttamente lesivo,  avrebbe  dovuto  essere
 impugnata  immediatamente  (dopo il visto di esecutivita' dell'organo
 di  controllo)  o,  quanto   meno,   all'atto   della   pubblicazione
 dell'avviso pubblico e contestualmente a questo.
    Poiche'  il  ricorrente  ha  chiesto di partecipare alla procedura
 selettiva senza riserva alcuna e per circa  cinque  anni  e'  rimasto
 inerte,  attivandosi  soltanto  dopo  la  nomina  dei  vincitori,  la
 delibera consiliare n. 127/1983 e  l'avviso  pubblico  sono  divenuti
 inoppugnabili  sul  punto ed i presente motivo di gravame deve essere
 dichiarato irricevibile perche' tardivo.
    3.  - Con la seconda censura il sig. Lombardo deduce la violazione
 dei principi generali in materia di  composizione  delle  commissioni
 giudicatrici, l'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento ed
 il difetto assoluto di motivazione.
    Sostiene in particolare l'interessato che:
     A)  I  provvedimenti  di  nomina e di sostituzione dei componenti
 della commissione giudicatrice sarebbero illegittimi per  eccesso  di
 potere  sotto il profilo dello sviamento, in quanto l'amministrazione
 avrebbe chiamato a far parte di  un  organo  tecnico  dei  componenti
 "politici",   rappresentanti   delle  forze  presenti  nel  consiglio
 comunale,  frustando  in  tal   modo   l'esigenza   di   indipendenza
 dell'organo stesso.
     B)   L'amministrazione   avrebbe  mutato  la  composizione  della
 commissione giudicatrice, ogni qualvolta era intervenuta una modifica
 dell'assetto delle forze politiche presenti in consiglio comunale.
      C)  Le  deliberazioni  con  le  quali  era  stata  modificata la
 composizione  della  commissione  esaminatrice  non  sarebbero  state
 adeguatamente motivate.
    Contrariamente   a   quanto  sostiene  la  difesa  del  comune  di
 Catenanuova, la censura in esame e' tempestiva.
    Secondo  la  giurisprudenza  prevalente  (cfr.  cons.  Stato VI 15
 novembre 1982, n. 563), i provvedimenti con i quali e' determinata la
 composizione  di una commissione esaminatrice non sono immediatamente
 lesivi dell'interesse dei candidati, onde la  loro  impugnativa  deve
 essere   proposta   contestualmente   con  l'impugnativa  degli  atti
 conclusivi del procedimento concorsuale.
    Superata  l'eccezione  di  rito sollevata dall'amministrazione, il
 collegio puo' ora procedere all'esame del presente motivo di gravame.
    Il rilievo sub A e' palesemente infondato.
    Come  e'  affermato  dalla  stessa difesa dell'ente (a pag. 10 del
 controricorso), con la delibera n. 127/1983 il consiglio comunale  di
 Catenanuova  ha  riternuto  opportuno procedere a tutte le assunzioni
 relative alle categorie protette "con il sistema  concorsuale",  onde
 rendere trasparente il proprio operato.
    Coerentemente   con   tale  scelta,  l'ente,  nel  determinare  la
 composizione  della  commissione  giuricatrice,  si  e'  attenuto  al
 disposto di cui all'art. 28 della legge regionale 2 dicembre 1980, n.
 125, che disciplina la formazione delle commissioni dei concorsi  per
 l'assunzione del personale comunale di ruolo.
    Cosi'  la  presidenza  della  commissione  e'  stata  affidata  al
 rappresentante  legale  del  comune,  mente   sono   stati   nominati
 componenti   due   consiglieri  di  maggioranza,  un  consigliere  di
 minoranza ed un esperto.
    Dal momento che il comune si e' limitato ad applicare la normativa
 regionale in materia di concorsi pubblici presso gli enti locali,  il
 denunciato   vizio   di  eccesso  di  potere  per  sviamento  non  e'
 configurabile.
   Anche le doglianze sub B e sub C debbono essere rigettate.
    L'art.   4,  primo  comma,  del  d.P.R.  3  maggio  1957,  n.  656
 (contenenti norme di  esecuzione  del  testo  unico  sugli  impiegati
 civili dello Stato) prescrive che il presidente ed i componenti delle
 commissioni esaminatrici che vengono destinati ad altro servizio o il
 cui  rapporto  d'impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori
 della   commissine,    cessano    dall'incarico,    salvo    conferma
 dell'amministrazione.
    La  giurisprudenza  ha  interpretato  tale  disposizione (ritenuta
 espressione di un principio di carattere generale) nel senso  che  "i
 componenti  delle  commissioni  giudicatrici  di concorso, chiamati a
 parteciparvi in dipendenza del loro ufficio, possono continuare a far
 parte  delle  commissioni  anche  se  nel corso dell'espletamento del
 concorso vengono a  cessare  dalla  carica,  purche'  interventa  una
 manifestazione   di   volonta'   da   parte  dell'amministrazione  di
 confermare l'incarico o comunque di non procedere alla  sostituzione;
 tale  manifestazione di volonta' e' ampiamente discrezionale, purche'
 sia  esercitata  nell'ambito  di  un   apprezzamento   dell'interesse
 dell'amministrazione,  e  deve essere motivata quando si procede alla
 conferma".
    Ad  avviso del collegio, l'ipotesi dei consiglieri designati quali
 componenti delle commissioni esaminatrici perche' facenti parte della
 "maggioranza"   o   della  "minoranza"  consiliare  ben  puo'  essere
 equiparata a quella dei commissari nominati ratione muneris.
    Infatti  l'essere  consigliere  di  maggioranza  o  di minoranza e
 l'essere titolare di un particolare ufficio altro non e'  se  non  un
 requisito per la nomina, che deve sussistere nel momento in cui viene
 effettuata la designazione.
    Nel  caso  in  esame,  in  dipendenza  del  formarsi  di una nuova
 maggioranza consiliare e dell'elezione di un nuovo sindaco, il comune
 di   Catenanuova  era  tenuto  a  modificare  la  composizione  della
 commissione, sostituendo i componenti cessati, salvo a  deciderne  la
 riconferma,   adottando   solo   in   questo  caso  un  provvedimento
 adeguatamente  motivato,  che   evidenziasse   l'interesse   pubblico
 perseguito.
    Con  le  delibere  impugnate  l'ente locale ha optato per la prima
 soluzione (per la quale non sussisteva alcun obbligo di  motivazione)
 conformandosi sostanzialmente al principio generale di cui all'art. 4
 del d.P.R. n. 686/1957.
    Ne'  con  tale  scelta  e'  stata  vulnerata  la  par condicio dei
 concorrenti, dal momento che le prove selettive vere e proprie  hanno
 avuto  inizio  il  13  febbraio  1988,  e cioe' in data successiva al
 provvedimento  con   il   quale   era   stata   effettuata   l'ultima
 sostituzione.
    Le considerazioni che precedono dovrebbero comportare, allo stato,
 il rigetto dell'intero gravame.
    Tuttavia,  prima  di  adottare  una  pronuncia  in  proposito,  il
 tribunale d'ufficio ritiene necessario che debba essere verificata la
 conformita'  ai  precetti  costituzionali  dell'art.  28  della legge
 regionale 2 dicembre 1980, n.  125,  in  applicazione  del  quale  il
 comune   di   Catenanuova   ha   determinato  la  composizione  della
 commissione giudicatrice di cui trattasi.
    La norma citata, al primo ed al terzo comma, prevede testualmente:
 "nei comuni con numero di consiglieri  non  inferiori  a  quaranta  e
 nelle  amministrazioni  provinciali, le commissioni giudicatrici.....
 sono presiedute dal rappresentante  legale  dell'ente  o  da  un  suo
 delegato  e, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza,
 sono composte da cinque membri eletti dal consiglio con voto limitato
 ad  uno, da un esperto designato dal rappresenante legale dell'ente e
 da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.....".
    "Nei restanti comuni la composizione delle commissioni..... dovra'
 assicurare la rappresentanza della minoranza".
    Con  tali  disposizioni  il  legislatore  regionale ha palesemente
 privilegiato   la   composizione   "politica"    delle    commissioni
 esaminatrici,   a   discapito  della  componente  "tecnica",  la  cui
 presenza, limitata ad una sola untia', diventa meramente simbolica.
    Il collegio ritiene che tale scelta organizzativa non sia conforme
 ai fondamentali principi dettati dall'art. 97 della Costituzione,  in
 base ai quali:
       a)  il  mezzo  normale  di  accesso  agli  impieghi di tutte le
 pubbliche amministrazioni e' il pubblico concorso (terzo comma);
       b) i pubblici uffici non organizzati in modo che sia assicurata
 l'imparzialita' dell'amministrazione (primo comma).
    Nella  fase  del  reclutamento  del  personale  tali  principi  si
 combinano ed interagiscono tra loro, formando un unicum inscindibile.
    Va   ricordato,  in  proposito,  che  l'assunzione  del  personale
 mediante concorso pubblico mira ad assicurare  alle  amministrazioni,
 attraverso  un sistema basato essenzialmente su valutazioni e giudizi
 di carattere tecnico, la scelta di soggetti non soltanto preparati  e
 capaci (e percio' efficienti), ma anche il piu' possibile imparziali,
 e quindi in grado di considerare  in  modo  oggettivo  gli  interessi
 pubblici  e  privati  da  valutare,  senza  soggiacere a pressioni di
 gruppo.
    Ai concorsi provvedono le commissioni giudicatrici, le quali:
    sono     chiamate    ad    esprimere    giudizi    di    carattere
 tecnico-discrezionale, e vanno pertanto ascritte alla categoria degli
 organi   collegiali   ad   interessi   omogenei.  I  loro  componenti
 intervengono  nell'attivita'  collegiale  in   ragione   della   loro
 competenza tecnica e professionale, e non in relazione agli interessi
 di cui sono espressione.
    In  quanto  organi  dell'amministrazione,  ancorche' straordinari,
 sono tenute all'osservanza del principio di  "imparzialita'",  inteso
 come  precetto  che impone ad ogni autorita' pubblica, nell'esercizio
 della funzione amministrativa, di considerare  in  modo  oggettivo  i
 vari  interessi  pubblici e privati che e' chiamata a valutare, senza
 soggiacere a pressioni esterne di qualsiasi natura.
    Con  l'art.  28  della  legge regionale n. 125/1980 il legislatore
 regionale  si  e'  palesemente  discostato  dall'osservanza  di  tali
 principi.
    Cosi'  sono  state previste in Sicilia delle commissioni di esame,
 che altro non sono se non vere  e  proprie  "commissioni  consiliari"
 nelle  quali  -  coerentemente  con tale scelta organizzativa - vanno
 debitamente rappresentate  la  "maggioranza"  e  la  "minoranza"  del
 consiglio   comunale,  (o  provinciale),  mentre  la  presenza  degli
 esperti, che con la loro preparazione specialistica  garantiscono  la
 corretta  valutazione delle capacita' professionali dei candidati, e'
 palesemente mortificata, essendo ridotta ad una sola unita'.
    La   schiacciante   prevalenza   dei   componenti  "politici"  sui
 componenti "esperti" snatura l'operato  delle  commissioni,  che  non
 sono  cosi'  in  grado  di  esprimere adeguatamente le valutazioni di
 carattere tecnico, in forza delle quali dovrebbe essere effettuata la
 selezione dei candidati.
    In  particolare,  poi,  il  gioco  delle  alleanze  tra  i partiti
 politici - che determina le "maggioranze" e le "minoranze" in seno ai
 consigli  comunali  e provinciali - viene a riflettersi, per espressa
 pervisione legislativa, prima nella scelta dei commissari  e  quindi,
 irrimediabilmente, sul loro operato, mortificando (anzi umiliando) il
 principio di imparzialita' dell'amministrazione.
    Il   collegio   ritiene  che  la  funzione  che  ogni  commissione
 giudicatrice e' tenuta ad assolvere non puo' essere posta  in  essere
 per  conto  o  nell'interesse  o  secondo  le  direttive, piu' o meno
 palesi, dell'ente locale che ha bandito il concorso o, peggio ancora,
 degli  schieramenti  politici  dei  cui  interessi  i commissari sono
 portatori,  bensi'  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  ed  in
 posizione  di  assoluta  indipendenza,  al  fine  di  assicurare, nel
 preminente interesse pubbico, l'ottimale svolgimento della  procedura
 concorsuale e l'oculata e disinteressata selezione dei concorrenti.
    In   base  alle  considerazioni  che  precedono,  il  sospetto  di
 incostituzionalita'  dell'art.  28  della  l.r.  n.   125/1980,   per
 contrasto  con  l'art.  97,  primo e terzo comma, della costituzione,
 appare  non  manifestamente  infondato  e  rilevante  ai  fini  della
 decisione.
    Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che
 la sorte  del  ricorso  e'  indissolubilmente  legata  all'esito  del
 giudizio  di  costituzionalita'  del  citato  art.  28  della l.r. n.
 125/1980, dal momento che  la  domanda  del  ricorrente  puo'  essere
 accolta  solo  in  quanto  risulti  fondata la sollevata questione di
 legittimita' costituzionale.
    Con  l'occasione,  il  collegio  fa  presente  che  il legislatore
 regionale,  nel  dettare  nuove  norme  in   materia   di   procedure
 concorsuali  presso  l'amministrazione regionale, gli enti locali, le
 uu.ss.ll. e gli enti sottoposti a vigilanza o tutela da  parte  della
 regione,  con  l'art.  7  della l.r.12 febbraio 1988, n. 2 (nel testo
 sostituito dall'art. 7 della l.r. 9 agosto 1988, n. 21)  ha  previsto
 una  composizione delle commissioni esaminatrici, che sostanzialmente
 ripropone il contenuto dell'art. 28 della l.r. n. 125/1980.
    Tanto  si  segnala, affinche' la Corte costituzionale, ove ritenga
 fondata la questione di costituzionalita' prospettata con la presente
 ordinanza,  si  pronunci,  ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della
 legge  11  marzo  1953  n.  87,  anche  nei  confronti  delle   altre
 disposizioni  legislative,  la  cui  illegittimita'  costituisce  una
 conseguenza delle decisioni adottate.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28  della  l.r.  2
 dicembre 1980, n. 125, in relazione all'art. 97, primo e terzo comma,
 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle  parti  in  causa  ed  al  presidente  della  regione
 siciliana  e  sia  comunciata  al presidente dell'assemblea regionale
 siciliana.
    Cosi'  deciso  in Catania, nella camera di consiglio del 26 aprile
 1989 e del 25 ottobre 1989.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0496