N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1989
N. 203 Ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Lombardo Francesco contro il comune di Catenanuova ed altri Regione Sicilia - Impiego pubblico - Commissioni esaminatrici per l'assunzione di personale presso comuni con numero di consiglieri non inferiore a quaranta - Composizione di dette commissioni secondo criteri inidonei a garantire una corretta e imparziale valutazione della preparazione dei concorrenti - Incidenza sul principio di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125, art. 28). (Cost., art. 97).(GU n.18 del 2-5-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1657/1988, sezione seconda, proposto dal signor Lombardo Francesco, rappresentato e difeso dal prof. avv. Michele Ali', presso il cui studio, sito in Catania, via Crociferi n. 60, e' elettivamente domiciliato, contro il comune di Catenanuova, in personale del sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vaccaro, presso il cui studio, sito in Catania, via F. Crispi n. 225, e' elettivamente domiciliato, e nei confronti di Calandrino Vito, Grasso Salvatore e Sapienza Carmela, non costituiti in giudizio, per l'annullamento previa sospensione, degli atti seguenti: 1) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 127 del 21 ottobre 1983, avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico per assunzione delle categorie protette"; 2) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 74 del 31 marzo 1984, con la quale sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice; 3) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 56 del 14 gennaio 1985, con la quale si e' preso atto delle dimissioni del componente (di minoranza) sig. Lo Iacona Ugo e si e' nominato in sostituzione il sig. Fichera Carmelo; 4) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 31 del 4 gennaio 1986, avente ad oggetto: "Copertura di nove posti da attribuire alle categorie protette. Presa d'atto della surroga del presidente. Sostituzione dei consiglieri comunali e nomina di altri. Delibera consiliare n. 56/85"; 5) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 128 del 22 settembre 1987, con la quale l'amministrazione ha preso atto della sostituzione del presidente della commissione; 6) deliberazione del consiglio comunale di Catenanuova n. 109 del 30 maggio 1988 (pubblicata il 5 giugno 1988), avente ad oggetto: "Approvazione graduatoria di merito per attribuzione posti ex carriera esecutiva, nomina vincitori, provvedimenti"; 7) deliberazione della giunta municipale di Catenanuova nn. 442, 443 e 444 del 22 agosto 1988, con le quali sono stati assunti in prova i signori Calandrino Vito, Sapienza Carmela e Grasso Salvatore; 8) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compresi gli atti della procedura selettiva meglio richiamati della delibera di cui al superiore punto 6); Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 26 aprile 1989 il referendario dott. Ettore Leotta; Uditi l'avv. M. Ali' per il ricorrente e l'avv. G. Vaccaro per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Il comune di Catenanuova con delibera consiliare n. 127 del 21 ottobre 1983 decideva di procedere all'assunzione obbligatoria per chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, di nove appartenenti alle categorie protette, da individuare sulla base di apposite prove selettive attitudinali. Con il medesimo provvedimento era approvato altresi' lo schema dell'avviso pubblico. Con delibera consiliare 31 marzo 1984, n. 74, era nominata la commissione giudicatrice per la formazione delle graduatorie di merito. La predetta commissione risultava composta da: Mazzaglia Mario, sindaco pro-tempore; Hermis Giuseppe e Belloni Nicolo', consiglieri di maggioranza; Lo Jacona Ugo, consigliere di minoranza; Vitale Vincenzo, funzionario della c.p.c., esperto. Con delibera consiliare 14 gennaio 1985, n. 56, il consigliere di minoranza Lo Jacona era surrogato con Fichera Carmelo. Con delibera consiliare 4 luglio 1986, n. 31, a seguito di modifica della maggioranza, la commissione esaminatrice era rinnovata quasi per intero. La nuova composizione risultava la seguente: Di Benedetto Gaetano, sindaco pro-tempore; Salerno Vincenzo e Nocilla Paolo, consiglieri di maggioranza; Mazzaglia Mario, consigliere di minoranza; Vitale Vincenzo, funzionario della c.p.c., esperto. Con delibera consiliare 22 settembre 1987, n. 128, la presidenza della commissione era assunta da Gatto Rotondo Fortunato, nuovo sindaco pro-tempore. Con delibera 30 maggio 1988, n. 109, il consiglio comunale approvava la graduatoria finale di merito per la carriera esecutiva, frattanto predisposta dalla commissione, e nominava quali vincitori i signori Calandrino Vito Prospero, Sapienza Carmela e Grasso Salvatore, candidati primi graduati. L'assunzione in servizio dei tre vincitori era disposta con delibere di g.m. nn. 442, 443 e 444 del 22 agosto 1988. Con ricorso notificato l'8 settembre 1988, depositato il 19 settembre 1988, il sig. Lombardo Francesco, collocato al quarto posto della graduatoria finale di merito degli aspiranti alla nomina nei posti della carriera esecutiva, ha impugnato tutti i provvedimenti sopra menzionati, nonche' tutti gli atti della procedura selettiva, deducendo a sostegno delle proprie ragioni le seguenti censure: I. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, vizio del procedimento. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge n. 486/1968, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assumere senza concorso, nelle percentuali indicate dalla legge stessa, e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, sia gli operai che i dipendenti appartenenti alle carriere esecutiva ed ausiliaria. Nell'ambito in cui opera l'assunzione diretta senza concorso, il legislatore ha prescritto l'accertamento dell'idoneita' professionale mediante apposita prova attitudinale unicamente per il personale operaio. Nessuna prova d'esame e' stata prevista per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria. Tenuto conto della normativa prima indicata, l'amministrazione comunale di Catenanuova, avendo individuato ed accantonato nove posti vacanti in organico in favore delle categorie protette (di cui tre posti della carriera esecutiva, tre posti della carriera ausiliaria, e tre posti della carriera operaia), avrebbe potuto procedere all'espletamento della prova d'esame attitudinale soltanto con riferimento ai posti della carriera operaia, ai sensi dell'art. 12, primno comma, lett. a), della legge n. 482/1968, e non anche per quelli delle carriere esecutive ed ausiliarie, per le quali avrebbe dovuto dar luogo all'assunzione diretta senza concorso, esonerando i candidati da quelle pregnanti valutazioni di merito desunte da prove di esame in forma colloquiale. Da cio' l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati. A cio' aggiungasi che per la carriera esecutiva la commissione giudicatrice, oltre alle prove attitudinali, avrebbe disposto anche una prova di dattilografia. Il vizio denunciato apparirebbe ancor piu' macroscopico, essendo stato previsto con la delibera consiliare n. 127/1983 per ogni candidato il punteggio massimo di 60/60, di cui 50/60 per la prova attitudinale (di merito) ed appena 10/60 per i requisiti non discrezionalmente valutabili (quali il reddito familiare ed il carico familiare). II. - Violazione dei principi generali in materia di composizione delle commissioni giudicatrici, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, difetto assoluto di motivazione. A) I provvedimenti di nomina della commissione giudicatrice, sarebbero viziati per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, avendo l'amministrazione chiamato a far parte di un organo tecnico dei componenti "politici", rappresentanti delle forze presenti nel consiglio comunale, frustando in tal modo l'esigenza di indipendenza dell'organo stesso. Nel caso in esame il comune di Catenanuova non solo avrebbe nominato quali componenti della commissione giudicatrice dei "politici" della maggioranza e minoranza consiliare, ma avrebbe proceduto via via alla sostituzione dei medesimi alla stregua dei mutamenti che si succedevano nel tempo negli schieramenti presenti nel civico consesso. Cio' avrebbe inficiato la legittimita' della costituzione e dell'operato della commissione giudicatrice. B) In ogni caso, l'amministrazione avrebbe violato il principio in base al quale i membri di una commissione esaminatrice, nominati ratione muneris, continuano legittimamente a far parte della commissione, fino al completo espletamento della procedura concorsuale, anche in presenza di eventi modificativi delle loro funzioni giuridiche. Infatti l'ente aveva mutato la composizione della commissione giudicatrice, allorche' era intervenuta nell'assetto politico dell'amministrazione una modifica nelle componenti rappresentative. C) Infine, ammessa in ipotesi la legittimita' dell'operato dell'amministrazione comunale, ove quest'ultima avesse ritenuta prevalente l'interesse pubblico a mutare la composizione della commissione esaminatrice in considerazione dei mutamenti degli schieramenti politici, si sarebbero dovute motivare adeguatamente le deliberazioni che attuavano detti mutamenti, dando contezza dell'interesse pubblico perseguito. Il comune di Catenanuova, costituendosi in giudizio, ha dedotto: l'irricevibilita' del gravame, avendo il ricorrente impugnato degli atti conosciuti da tempo; l'infondatezza nel merito dei singoli motivi di ricorso. All'udienza pubblica del 26 aprile 1989 la causa e' passata in decisione. D I R I T T O 1. - Con delibera consiliare 21 ottobre 1983, n. 127, il comune di Catenanuova decideva di procedere all'assunzione obbligatoria, per chiamata direta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 di nove appartenenti alle categorie protette da individuare sulla base di apposite prove selettive attitudinali. Tre posti erano destinati alla carriera esecutiva, tre posti alla carriera operaia e tre posti alla carriera ausiliaria. Con il medesimo provvedimento era approvato altresi' lo schema dell'avviso pubblico. Alle prove selettive chiedeva di partecipare il sig. Lombardo Francesco, odierno ricorrente, il quale si classificava al quarto posto della graduatoria di merito per la chiamata diretta dei tre dipendenti appartenenti alla carriera esecutiva. Con delibera 30 maggio 1988, n. 109 il consiglio comunale di Catenanuova approvata la graduatoria finale di merito relativa alla carriera esecutiva e nominava i primi tre candidati meglio graduati signori Calandrino Vito Prospero, Sapienza Carmela e Grasso Salvatore. L'assunzione in servizio dei tre vincitori era disposta con delibere di g.m. nn. 442, 443 e 444 del 22 agosto 1988. Con il seguente ricorso il sig. Lombardo ha impugnato i provvedimenti prima indicati, gli atti della procedura selettiva nonche' le delibere di nomina e di modifica della commissione giudicatrice, deducendone l'illegittimita' sotto vari profili. 2. - Con il primo motivo di gravame l'interessato deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonche' l'eccesso di potere per erroneita' dei presupposti e vizio del procedimento. Ad avviso del ricorrente, in base alla disposizione di legge citata, il comune di Catenanuova avrebbe potuto procedere all'espletamento di prove d'esame attitudinali soltanto per i posti della carriera operaia, e non anche per i posti della carriera esecutiva ed ausiliaria. Relativamente a tale censura, il collegio ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni. Secondo un indirizzo giurisprudenziale costante, le clausole di un bando di concorso che stabiliscono il contenuto e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame o che impongono prove non previste dalla legge debbono essere considerate direttamente lesive (cfr. Cons. Stato VI 5 ottobre 1973, n. 350; V 19 dicembre 1970 n. 1086; t.a.r. Veneto 13 luglio 1979 n. 302) il che comporta la loro impugnabilita' immediata. Nel caso in esame, le modalita' di svolgimento della procedura selettiva per i posti della carriera esecutiva sono state determinate dal comune di Catenanuova con la delibera consiliare n. 127/1983 che, in quanto provvedimento direttamente lesivo, avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente (dopo il visto di esecutivita' dell'organo di controllo) o, quanto meno, all'atto della pubblicazione dell'avviso pubblico e contestualmente a questo. Poiche' il ricorrente ha chiesto di partecipare alla procedura selettiva senza riserva alcuna e per circa cinque anni e' rimasto inerte, attivandosi soltanto dopo la nomina dei vincitori, la delibera consiliare n. 127/1983 e l'avviso pubblico sono divenuti inoppugnabili sul punto ed i presente motivo di gravame deve essere dichiarato irricevibile perche' tardivo. 3. - Con la seconda censura il sig. Lombardo deduce la violazione dei principi generali in materia di composizione delle commissioni giudicatrici, l'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento ed il difetto assoluto di motivazione. Sostiene in particolare l'interessato che: A) I provvedimenti di nomina e di sostituzione dei componenti della commissione giudicatrice sarebbero illegittimi per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, in quanto l'amministrazione avrebbe chiamato a far parte di un organo tecnico dei componenti "politici", rappresentanti delle forze presenti nel consiglio comunale, frustando in tal modo l'esigenza di indipendenza dell'organo stesso. B) L'amministrazione avrebbe mutato la composizione della commissione giudicatrice, ogni qualvolta era intervenuta una modifica dell'assetto delle forze politiche presenti in consiglio comunale. C) Le deliberazioni con le quali era stata modificata la composizione della commissione esaminatrice non sarebbero state adeguatamente motivate. Contrariamente a quanto sostiene la difesa del comune di Catenanuova, la censura in esame e' tempestiva. Secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. cons. Stato VI 15 novembre 1982, n. 563), i provvedimenti con i quali e' determinata la composizione di una commissione esaminatrice non sono immediatamente lesivi dell'interesse dei candidati, onde la loro impugnativa deve essere proposta contestualmente con l'impugnativa degli atti conclusivi del procedimento concorsuale. Superata l'eccezione di rito sollevata dall'amministrazione, il collegio puo' ora procedere all'esame del presente motivo di gravame. Il rilievo sub A e' palesemente infondato. Come e' affermato dalla stessa difesa dell'ente (a pag. 10 del controricorso), con la delibera n. 127/1983 il consiglio comunale di Catenanuova ha riternuto opportuno procedere a tutte le assunzioni relative alle categorie protette "con il sistema concorsuale", onde rendere trasparente il proprio operato. Coerentemente con tale scelta, l'ente, nel determinare la composizione della commissione giuricatrice, si e' attenuto al disposto di cui all'art. 28 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, che disciplina la formazione delle commissioni dei concorsi per l'assunzione del personale comunale di ruolo. Cosi' la presidenza della commissione e' stata affidata al rappresentante legale del comune, mente sono stati nominati componenti due consiglieri di maggioranza, un consigliere di minoranza ed un esperto. Dal momento che il comune si e' limitato ad applicare la normativa regionale in materia di concorsi pubblici presso gli enti locali, il denunciato vizio di eccesso di potere per sviamento non e' configurabile. Anche le doglianze sub B e sub C debbono essere rigettate. L'art. 4, primo comma, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 656 (contenenti norme di esecuzione del testo unico sugli impiegati civili dello Stato) prescrive che il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici che vengono destinati ad altro servizio o il cui rapporto d'impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori della commissine, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione. La giurisprudenza ha interpretato tale disposizione (ritenuta espressione di un principio di carattere generale) nel senso che "i componenti delle commissioni giudicatrici di concorso, chiamati a parteciparvi in dipendenza del loro ufficio, possono continuare a far parte delle commissioni anche se nel corso dell'espletamento del concorso vengono a cessare dalla carica, purche' interventa una manifestazione di volonta' da parte dell'amministrazione di confermare l'incarico o comunque di non procedere alla sostituzione; tale manifestazione di volonta' e' ampiamente discrezionale, purche' sia esercitata nell'ambito di un apprezzamento dell'interesse dell'amministrazione, e deve essere motivata quando si procede alla conferma". Ad avviso del collegio, l'ipotesi dei consiglieri designati quali componenti delle commissioni esaminatrici perche' facenti parte della "maggioranza" o della "minoranza" consiliare ben puo' essere equiparata a quella dei commissari nominati ratione muneris. Infatti l'essere consigliere di maggioranza o di minoranza e l'essere titolare di un particolare ufficio altro non e' se non un requisito per la nomina, che deve sussistere nel momento in cui viene effettuata la designazione. Nel caso in esame, in dipendenza del formarsi di una nuova maggioranza consiliare e dell'elezione di un nuovo sindaco, il comune di Catenanuova era tenuto a modificare la composizione della commissione, sostituendo i componenti cessati, salvo a deciderne la riconferma, adottando solo in questo caso un provvedimento adeguatamente motivato, che evidenziasse l'interesse pubblico perseguito. Con le delibere impugnate l'ente locale ha optato per la prima soluzione (per la quale non sussisteva alcun obbligo di motivazione) conformandosi sostanzialmente al principio generale di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 686/1957. Ne' con tale scelta e' stata vulnerata la par condicio dei concorrenti, dal momento che le prove selettive vere e proprie hanno avuto inizio il 13 febbraio 1988, e cioe' in data successiva al provvedimento con il quale era stata effettuata l'ultima sostituzione. Le considerazioni che precedono dovrebbero comportare, allo stato, il rigetto dell'intero gravame. Tuttavia, prima di adottare una pronuncia in proposito, il tribunale d'ufficio ritiene necessario che debba essere verificata la conformita' ai precetti costituzionali dell'art. 28 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, in applicazione del quale il comune di Catenanuova ha determinato la composizione della commissione giudicatrice di cui trattasi. La norma citata, al primo ed al terzo comma, prevede testualmente: "nei comuni con numero di consiglieri non inferiori a quaranta e nelle amministrazioni provinciali, le commissioni giudicatrici..... sono presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato e, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, sono composte da cinque membri eletti dal consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto designato dal rappresenante legale dell'ente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.....". "Nei restanti comuni la composizione delle commissioni..... dovra' assicurare la rappresentanza della minoranza". Con tali disposizioni il legislatore regionale ha palesemente privilegiato la composizione "politica" delle commissioni esaminatrici, a discapito della componente "tecnica", la cui presenza, limitata ad una sola untia', diventa meramente simbolica. Il collegio ritiene che tale scelta organizzativa non sia conforme ai fondamentali principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, in base ai quali: a) il mezzo normale di accesso agli impieghi di tutte le pubbliche amministrazioni e' il pubblico concorso (terzo comma); b) i pubblici uffici non organizzati in modo che sia assicurata l'imparzialita' dell'amministrazione (primo comma). Nella fase del reclutamento del personale tali principi si combinano ed interagiscono tra loro, formando un unicum inscindibile. Va ricordato, in proposito, che l'assunzione del personale mediante concorso pubblico mira ad assicurare alle amministrazioni, attraverso un sistema basato essenzialmente su valutazioni e giudizi di carattere tecnico, la scelta di soggetti non soltanto preparati e capaci (e percio' efficienti), ma anche il piu' possibile imparziali, e quindi in grado di considerare in modo oggettivo gli interessi pubblici e privati da valutare, senza soggiacere a pressioni di gruppo. Ai concorsi provvedono le commissioni giudicatrici, le quali: sono chiamate ad esprimere giudizi di carattere tecnico-discrezionale, e vanno pertanto ascritte alla categoria degli organi collegiali ad interessi omogenei. I loro componenti intervengono nell'attivita' collegiale in ragione della loro competenza tecnica e professionale, e non in relazione agli interessi di cui sono espressione. In quanto organi dell'amministrazione, ancorche' straordinari, sono tenute all'osservanza del principio di "imparzialita'", inteso come precetto che impone ad ogni autorita' pubblica, nell'esercizio della funzione amministrativa, di considerare in modo oggettivo i vari interessi pubblici e privati che e' chiamata a valutare, senza soggiacere a pressioni esterne di qualsiasi natura. Con l'art. 28 della legge regionale n. 125/1980 il legislatore regionale si e' palesemente discostato dall'osservanza di tali principi. Cosi' sono state previste in Sicilia delle commissioni di esame, che altro non sono se non vere e proprie "commissioni consiliari" nelle quali - coerentemente con tale scelta organizzativa - vanno debitamente rappresentate la "maggioranza" e la "minoranza" del consiglio comunale, (o provinciale), mentre la presenza degli esperti, che con la loro preparazione specialistica garantiscono la corretta valutazione delle capacita' professionali dei candidati, e' palesemente mortificata, essendo ridotta ad una sola unita'. La schiacciante prevalenza dei componenti "politici" sui componenti "esperti" snatura l'operato delle commissioni, che non sono cosi' in grado di esprimere adeguatamente le valutazioni di carattere tecnico, in forza delle quali dovrebbe essere effettuata la selezione dei candidati. In particolare, poi, il gioco delle alleanze tra i partiti politici - che determina le "maggioranze" e le "minoranze" in seno ai consigli comunali e provinciali - viene a riflettersi, per espressa pervisione legislativa, prima nella scelta dei commissari e quindi, irrimediabilmente, sul loro operato, mortificando (anzi umiliando) il principio di imparzialita' dell'amministrazione. Il collegio ritiene che la funzione che ogni commissione giudicatrice e' tenuta ad assolvere non puo' essere posta in essere per conto o nell'interesse o secondo le direttive, piu' o meno palesi, dell'ente locale che ha bandito il concorso o, peggio ancora, degli schieramenti politici dei cui interessi i commissari sono portatori, bensi' nel rispetto della normativa vigente, ed in posizione di assoluta indipendenza, al fine di assicurare, nel preminente interesse pubbico, l'ottimale svolgimento della procedura concorsuale e l'oculata e disinteressata selezione dei concorrenti. In base alle considerazioni che precedono, il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 28 della l.r. n. 125/1980, per contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della costituzione, appare non manifestamente infondato e rilevante ai fini della decisione. Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che la sorte del ricorso e' indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' del citato art. 28 della l.r. n. 125/1980, dal momento che la domanda del ricorrente puo' essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale. Con l'occasione, il collegio fa presente che il legislatore regionale, nel dettare nuove norme in materia di procedure concorsuali presso l'amministrazione regionale, gli enti locali, le uu.ss.ll. e gli enti sottoposti a vigilanza o tutela da parte della regione, con l'art. 7 della l.r.12 febbraio 1988, n. 2 (nel testo sostituito dall'art. 7 della l.r. 9 agosto 1988, n. 21) ha previsto una composizione delle commissioni esaminatrici, che sostanzialmente ripropone il contenuto dell'art. 28 della l.r. n. 125/1980. Tanto si segnala, affinche' la Corte costituzionale, ove ritenga fondata la questione di costituzionalita' prospettata con la presente ordinanza, si pronunci, ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953 n. 87, anche nei confronti delle altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' costituisce una conseguenza delle decisioni adottate.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della l.r. 2 dicembre 1980, n. 125, in relazione all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della regione siciliana e sia comunciata al presidente dell'assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 aprile 1989 e del 25 ottobre 1989. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0496