N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 1990

                                 N. 212
      Ordinanza emessa il 5 febbraio 1990 dal pretore di La Spezia
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  la S.r.l. Gerla e la S.r.l.
 Intercar
   Procedimento   civile   -   Decreto   ingiuntivo  -  Condizioni  di
 ammissibilita' - Prova scritta  -  Estratti  autentici  di  scritture
 contabili  (registro  I.V.A.)  relative a somministrazione di merci e
 denaro - Idoneita' - Analoghi estratti ma relativi a  prestazione  di
 servizi - Esclusione - Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (C.P.C., art. 634, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 9-5-1990 )
                               IL PRETORE
    In  esito alla riserva nella causa civile di opposizione a decreto
 ingiuntivo  promossa  dalla  S.r.l.  Gerla  in  persona  del   legale
 rappresentante  dott.  proc. P. E. Iani, contro la S.r.l. Intercar in
 persona   dell'amministratore   unico   Catarozzolo   Giancarlo,   ha
 pronunciato   la   seguente   ordinanza   di  rimessione  alla  Corte
 costituzionale.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  ricorso,  depositato il 14 dicembre 1988, la Intercar S.r.l.,
 premesso di aver eseguito, per conto della Gerla S.r.l.,  dei  lavori
 di  riparazione, con sostituzione di pezzi vari, relativamente ad una
 autovettura della seconda, instava per la concessione al riguardo  di
 un decreto ingiuntivo.
    Il pretore accoglieva il ricorso, ingiungendo alla Gerla S.r.l. il
 pagamento della somma capitale di L. 1.191.581, oltre accessori.
    Il  decreto  veniva  notificato  in  data  23  dicembre  1988. Con
 citazione, notificata l'11 gennaio 1989, la  Gerla  S.r.l.  proponeva
 opposizione avverso il decreto in questione, lamentando, tra l'altro,
 che illegittimamente il pretore avrebbe emesso il decreto stesso, per
 la  parte  relativa  alla  prestazione  di  servizi, sulla base degli
 estratti autentici delle scritture contabili, essendo  tali  estratti
 prova  idonea  soltanto in relazione alla somministrazione di merci e
 di denaro.
    All'udienza  del  1›  febbraio  1990  la causa veniva trattenuta a
 sentenza.
                              M O T I V I
    Il   pretore   ritiene   debba   essere   sollevata   questioe  di
 costituzionalita'  dell'art.  634,  secondo   commma,   della   Corte
 costituzionale.
                            SULLA RILEVANZA
    Secondo  l'articolo  in  questione  la possibilita' di ottenere un
 decreto ingiuntivo producendo, quale prova,  gli  estratti  autentici
 delle  scritture  contabili,  e'  ammessa soltanto qualora il credito
 azionato riguardi prestazioni di merci o di denaro e non anche quando
 concerna  prestazioni  di  servizi.  Nel  caso  concreto  il  decreto
 ingiuntivo, relativo in  parte  a  prestazioni  di  merci  (pezzi  di
 ricambio),  in  parte a prestazioni di servizi (manodopera), e' stato
 emesso in base agli estratti autentici del registro Iva vendite.  Non
 c'e'  dunque  dubbio  che  l'applicazione  della  norma  in questione
 porterebbe ad una parziale revoca del  decreto  ingiuntivo,  e  cio',
 ancorche'  il giudice dell'opposizione dovrebbe poi comunque decidere
 nel merito, avrebbe in ogni caso delle conseguenze  relativamente  al
 punto delle spese liquidate in decreto.
                    SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA
    La  norma  in questione introduce una facilitazione a favore degli
 imprenditori che esercitino un'attivita' commerciale, sul presupposto
 della particolare attendibilita' delle scritture contabili di questi,
 in considerazione dell'essere tali  scritture,  ancorche'  di  parte,
 soggette a regolamentazioni e controlli sotto il profilo fiscale.
    Stante  tale ratio, non ha nessuna ragione d'essere la limitazione
 della operativita' della norma stessa alle sole prestazioni di  merci
 e  di  denaro, posto che nessuna differenza presentano le prestazioni
 suddette rispetto a quelle relative a servizi, tali  da  giustificare
 una disparita' di trattamento quale quella de qua.
    Si appalesa quindi, sotto tale profilo un contrasto dell'art. 634,
 secondo comma, del codice di procedura civile,  con  l'art.  3  della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
    Solleva  questione  di  Costituzionalita', in relazione all'art. 3
 della Costituzione,  dell'art  634,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura civile;
    Sospende il giudizio davanti a se';
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 trasmesa alla  Corte  costituzionale  notificata  alle  parti  ed  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
      La Spezia, addi' 5 febbraio 1990
                         Il pretore: FORNACIARI

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