N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 1990
N. 212 Ordinanza emessa il 5 febbraio 1990 dal pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Gerla e la S.r.l. Intercar Procedimento civile - Decreto ingiuntivo - Condizioni di ammissibilita' - Prova scritta - Estratti autentici di scritture contabili (registro I.V.A.) relative a somministrazione di merci e denaro - Idoneita' - Analoghi estratti ma relativi a prestazione di servizi - Esclusione - Ingiustificata disparita' di trattamento. (C.P.C., art. 634, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.19 del 9-5-1990 )
IL PRETORE In esito alla riserva nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla S.r.l. Gerla in persona del legale rappresentante dott. proc. P. E. Iani, contro la S.r.l. Intercar in persona dell'amministratore unico Catarozzolo Giancarlo, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 14 dicembre 1988, la Intercar S.r.l., premesso di aver eseguito, per conto della Gerla S.r.l., dei lavori di riparazione, con sostituzione di pezzi vari, relativamente ad una autovettura della seconda, instava per la concessione al riguardo di un decreto ingiuntivo. Il pretore accoglieva il ricorso, ingiungendo alla Gerla S.r.l. il pagamento della somma capitale di L. 1.191.581, oltre accessori. Il decreto veniva notificato in data 23 dicembre 1988. Con citazione, notificata l'11 gennaio 1989, la Gerla S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto in questione, lamentando, tra l'altro, che illegittimamente il pretore avrebbe emesso il decreto stesso, per la parte relativa alla prestazione di servizi, sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili, essendo tali estratti prova idonea soltanto in relazione alla somministrazione di merci e di denaro. All'udienza del 1 febbraio 1990 la causa veniva trattenuta a sentenza. M O T I V I Il pretore ritiene debba essere sollevata questioe di costituzionalita' dell'art. 634, secondo commma, della Corte costituzionale. SULLA RILEVANZA Secondo l'articolo in questione la possibilita' di ottenere un decreto ingiuntivo producendo, quale prova, gli estratti autentici delle scritture contabili, e' ammessa soltanto qualora il credito azionato riguardi prestazioni di merci o di denaro e non anche quando concerna prestazioni di servizi. Nel caso concreto il decreto ingiuntivo, relativo in parte a prestazioni di merci (pezzi di ricambio), in parte a prestazioni di servizi (manodopera), e' stato emesso in base agli estratti autentici del registro Iva vendite. Non c'e' dunque dubbio che l'applicazione della norma in questione porterebbe ad una parziale revoca del decreto ingiuntivo, e cio', ancorche' il giudice dell'opposizione dovrebbe poi comunque decidere nel merito, avrebbe in ogni caso delle conseguenze relativamente al punto delle spese liquidate in decreto. SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA La norma in questione introduce una facilitazione a favore degli imprenditori che esercitino un'attivita' commerciale, sul presupposto della particolare attendibilita' delle scritture contabili di questi, in considerazione dell'essere tali scritture, ancorche' di parte, soggette a regolamentazioni e controlli sotto il profilo fiscale. Stante tale ratio, non ha nessuna ragione d'essere la limitazione della operativita' della norma stessa alle sole prestazioni di merci e di denaro, posto che nessuna differenza presentano le prestazioni suddette rispetto a quelle relative a servizi, tali da giustificare una disparita' di trattamento quale quella de qua. Si appalesa quindi, sotto tale profilo un contrasto dell'art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile, con l'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Solleva questione di Costituzionalita', in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art 634, secondo comma, del codice di procedura civile; Sospende il giudizio davanti a se'; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmesa alla Corte costituzionale notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. La Spezia, addi' 5 febbraio 1990 Il pretore: FORNACIARI 90C0505