N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1989
N. 214 Ordinanza emessa il 30 ottobre 1989 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Guida Nunzio ed altri Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalita' di apertura del dibattimento gia' esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442 del c.p.p. 1988 Disparita' di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.19 del 9-5-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Il tribunale di Napoli, sezione 6a penale, sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dai difensori degli imputati Guida Nunzio, Guida Vincenzo, Guida Gaetano e Tagliamento Giovanni, condivisa dal p.m., dell'art. 247 del decreto legislativo n. 271/1989, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, rileva l'eccezione sollevata non appare manifestamente infondata, in quanto, come esattamente rilevato dalle parti - premesso che la norma impugnata ha una duplice valenza, processuale e sostanziale, in quanto contiene una disposizione "premiale" per gli imputati i quali dichiarino di voler avvalersi della definizione del processo allo stato degli atti; nel caso in esame, avendo gli imputati chiesto di avvalersi del giudizio abbreviato dopo che sono state compiute (anteriormente alla entrata in vigore del sopra richiamato decreto legislativo) le formalita' di apertura del dibattimento non puo' ritenersi giustificato il divieto posto dalla norma impugnata perche' il momento processuale di cui alla norma in questione non ha una valenza tale da far ritenere l'insussistenza della ratio giustificativa del rito suddetto. Invero, il legislatore di cui alla normativa transitoria non ha previsto come punto di discriminazione un provvedimento conclusivo di una determinata fase processuale, ma ha fatto esclusivamente riferimento ad una mera accidentalita', che non potrebbe giustificare, per la mancanza di un qualificante elemento di ordine logico, una disparita' di trattamento dal punto di vista giuridico. In altri termini, appare illogico e quindi violatore della norma di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione anche al successivo art. 24, tenuto conto delle conseguenze, quoad poenam della scelta del rito abbreviato, il divieto di farvi ricorso in un momento nel quale si giustifica ancora la disposizione premiale introdotta dal legislatore, perche' in questa fase del dibattimento e' tuttora realizzabile una rilevante economia processuale (es.: discussione meno enfatizzata in camera di consiglio); la cui sussistenza ha indotto lo stesso legislatore alla previsione della norma di favore.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Considerato che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti del dibattimento alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina che la cancelleria notifichi copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri delle due Camere del Parlamento; Sulle istanze di rimessione in liberta' avanzate dai difensori di Guida Gaetano e Tagliamento Giovanni, opposte dal p.m., poiche' persistono elementi di pericolosita'; Considerato che l'attuale stato di detenzione agli arresti domiciliari, attesa la pericolosita' degli imputati evidenziate dalla gravita' dei fatti stessi in relazione alla modalita' di esecuzione, appare un equo contemperamento tra il diritto di liberta' e le esigenze di tutela della collettivita'. Rigetta le predette istanze. Napoli, addi' 30 ottobre 1989 Il presidente: GOLIA I giudici: SENSALE - D'AMORE 90C0507