N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1990

                                 N. 215
 Ordinanza  emessa  il  14  febbraio  1990 dal giudice per le indagini
 preliminari presso la  pretura  di  Lamezia  Terme  nel  procedimento
 relativo ad indagini preliminari nei confronti di ignoti
   Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote -
 Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione  Ritenuta
 preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di
 quelle gia'  effettuate  -  Ingiustificata  discriminazione  rispetto
 all'analogo  rito  presso  il  tribunale  Violazione del principio di
 obbligatorieta'  dell'esercizio  dell'azione   penale   -   Lamentata
 impossibilita' di esercitare un controllo sull'operato del p.m.
 (C.P.P. 1988, art. 554).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.19 del 9-5-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letta  la richiesta di archiviazione presentata in data 23 gennaio
 1990 dal p.m. relativamente alla denuncia  contro  ignoti  sporta  da
 Mazzotta Giulio e Mazzotta Laura per il reato di molestie e minacce a
 mezzo del telefono (art. 612 e 660 c.p.);
    Rilevato  che  il p.m. non ha compiuto attivita' di indagine ed ha
 richiesto, sulla  scorta  di  generici  ed  imprecisati  accertamenti
 compiuti  dai  carabinieri, l'archiviazione per essere rimasto ignoto
 l'autore del reato;
    Rilevato   che   nella   specie  sarebbe  invece  stato  opportuno
 verificare la persistenza delle minacce, ascoltando la parte offesa e
 richiedendo, ove del caso, l'intercettazione telefonica;
    Ritenuto  che il vigente sistema processuale impone in casi simili
 al  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la  pretura   di
 accogliere  la  richiesta  di  archiviazione  (arg.  ex  art. 554 del
 c.p.p.), senza poter indicare  con  ordinanza  al  p.m.  le  indagini
 necessarie,  come  invece consentito dall'art. 409, quarto comma, del
 c.p.p. al g.i.p. presso il tribunale;
    Ritenuto  che  deve ritenersi esclusa l'applicabilita' al giudizio
 pretorile dell'art. 409 del c.p.p., in quanto  incompatibile  con  la
 restrittiva formulazione dell'art. 554 del c.p.p. e nonostante quindi
 la norma generale di rinvio di  cui  all'art.  549  del  c.p.p.;  che
 l'art.  157  del  d.lg  28  luglio  1989,  n. 271, ha sostanzialmente
 confermato tale lettura, ovviando ai primi  consistenti  dubbi  sulla
 costituzionalita'  della  disciplina  (per  contrasto  con l'art. 112
 della Costituzione), con la possibilita'  per  il  g.i.p.,  costretto
 all'archiviazione,   di   segnalare  le  carenze  delle  indagini  al
 procuratore generale per una eventuale richiesta di riapertura  delle
 indagini medesime;
    Ritenuto  che  il  sistema  predetto  resta comunque, ad avviso di
 questo  giudice,  gravemente  sospetto  di  incostituzionalita'   per
 violazione:
       a)  dell'art. 112 della Costituzione potendo essere compromesso
 il principio costituzionale di obbligatorieta' dell'azione penale ove
 il  p.m.  (procuratore  della  Repubblica o procuratore generale) sia
 libero di apprezzare la necessita' delle investigazioni  da  compiere
 in  ordine  a  una  notizia  di  reato.  Il  giudice  per le indagini
 preliminari  presso  la  pretura  e'  privo  infatti   di   qualunque
 possibilita'  di  incidere sulla scelta del p.m., salva l'informativa
 al procuratore generale che "se ne ravvisa i  presupposti",  richiede
 la riapertura delle indagini (art. 157 disp.  att. del c.p.p.).
       b)   dell'art.   3   della   Costituzione   essendo   priva  di
 ragionevolezza su tale  delicatissimo  punto  la  differenza  tra  il
 procedimento   pretorile  e  quello  di  tribunale,  non  potendo  il
 principio di massima semplificazione di cui  all'art.  3,  par.  103,
 della  legge  16  febbraio 1987, n. 81 (legge-delega per l'emanazione
 del nuovo codice di procedura penale) giustificare  una  attenuazione
 del principio di obbligatorieta' dell'azione penale.
    Ritenuta  pertanto  non manifestatamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 554 del c.p.p. nella  parte  in
 cui  non  consente al giudice per le indagini preliminari di indicare
 con ordinanza al p.m. le ulteriori indagini che si rendano necessarie
 ai fini della decisione;
    Ritenuta   poi   la  questione  rilevante  dovendo  questo  g.i.p.
 provvedere sulla richiesta del p.m. nel senso ritenuto  non  conforme
 alla   Costituzione,  vale  a  dire  emettendo  il  provvedimento  di
 archiviazione.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 554 del c.p.p.  in  riferimento
 agli  artt. 3 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede
 che il giudice per le indagini  preliminari  presso  la  pretura  ove
 ritenga  di non accogliere la domanda di archiviazione possa indicare
 al p.m. le ulteriori indagini da compiere e il termine indispensabile
 per il loro svolgimento;
    Sospende   il   procedimento   penale  in  oggetto  e  dispone  la
 notificazione della presente ordinanza al p.m. e  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  trasmissione del fascicolo alla
 Corte costituzionale e la comunicazione del testo della ordinanza  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
     Lamezia Terme, addi' 14 febbraio 1990
                          Il giudice: TRIPODI

 90C0508