REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1989, n. 24 

  Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente:
"Determinazione delle indennita' e  rimborsi  spese  dei  consiglieri
regionali del Lazio".
(GU n.19 del 19-5-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le lettere a) e b) dell'art. 4 della legge regionale 3 novembre
1977,  n.  42,  gia'  sostituite  dall'articolo  unico  della   legge
regionale 8 gennaio 1986, n. 6, sono sostituite dalle seguenti:
    "  a)  il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i
mezzi pubblici di trasporto, ovvero un'indennita' pari ad  un  quinto
del  prezzo  di  un  litro  di  benzina  super,  vigente nel tempo, a
chilometro in caso di spostamento con autovettura  propria  oltre  il
rimborso degli eventuali pedaggi autostradali;
     b) una diaria per ogni giornata pari a L. 80.000 per le missioni
effettuate nel territorio nazionale e  L.  100.000  per  le  missioni
all'estero,  ridotte  rispettivamente a L. 50.000 e L. 70.000 in caso
di alloggio ed a L. 30.000 e L. 40.000 in caso di  vitto  e  alloggio
forniti   gratuitamente  dall'Amministrazione  o  da  qualsiasi  ente
pubblico, ovvero il rimborso  delle  spese  sostenute  e  debitamente
documentate".
   2. La documentazione delle spese di cui al precedente comma potra'
avvenire:
     a)   attraverso  l'esibizione  di  ricevute  fiscali  o  fatture
intestate all'interessato;
     b)  attraverso  l'esibizione di scontrini fiscali o ricevute non
intestate all'interessato, ma che l'interessato medesimo dichiari per
iscritto  riferirsi  a  spese  sostenute  per  l'effettuazione  della
missione. Tale forma sara'  utilizzata  anche  per  paesi  nei  quali
vigono sistemi che non
prevedono il rilascio di ricevute o scontrini fiscali. Il rimborso e'
comunque maggiorato, per le spese documentabili, rispettivamente  del
10  per  cento per viaggi nel territorio nazionale e del 20 per cento
per viaggi all'estero.
   3. La legge regionale 8 gennaio 1986, n. 6, e' abrogata.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 10 maggio 1989
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 maggio
1989.