Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: "Determinazione delle indennita' e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio".(GU n.19 del 19-5-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le lettere a) e b) dell'art. 4 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, gia' sostituite dall'articolo unico della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 6, sono sostituite dalle seguenti: " a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un'indennita' pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, a chilometro in caso di spostamento con autovettura propria oltre il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali; b) una diaria per ogni giornata pari a L. 80.000 per le missioni effettuate nel territorio nazionale e L. 100.000 per le missioni all'estero, ridotte rispettivamente a L. 50.000 e L. 70.000 in caso di alloggio ed a L. 30.000 e L. 40.000 in caso di vitto e alloggio forniti gratuitamente dall'Amministrazione o da qualsiasi ente pubblico, ovvero il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate". 2. La documentazione delle spese di cui al precedente comma potra' avvenire: a) attraverso l'esibizione di ricevute fiscali o fatture intestate all'interessato; b) attraverso l'esibizione di scontrini fiscali o ricevute non intestate all'interessato, ma che l'interessato medesimo dichiari per iscritto riferirsi a spese sostenute per l'effettuazione della missione. Tale forma sara' utilizzata anche per paesi nei quali vigono sistemi che non prevedono il rilascio di ricevute o scontrini fiscali. Il rimborso e' comunque maggiorato, per le spese documentabili, rispettivamente del 10 per cento per viaggi nel territorio nazionale e del 20 per cento per viaggi all'estero. 3. La legge regionale 8 gennaio 1986, n. 6, e' abrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 10 maggio 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 maggio 1989.