N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 aprile 1990

                                 N. 36
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 20 aprile 1990 (del Commissario  dello  Stato  per  la
 regione siciliana)
 Regione  Sicilia  -  Legge regionale recante "Definizione ed adozione
 dello stemma e del gonfalone della regione  siciliana"  -  Invio  del
 provvedimento  al Commissario dello Stato il quarto giorno successivo
 all'approvazione, e quindi oltre il previsto termine di tre giorni  -
 Conseguente  mancata  integrazione  della  efficacia  della  legge  -
 Indebito  esercizio  di  competenza  in  materia  non   espressamente
 attribuita  alla regione, ne' dallo statuto, ne' dalle relative norme
 di attuazione, ne' da alcuna disposizione  della  Costituzione  o  di
 legge in generale.
 (Legge regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990).
 (Statuto speciale regione Sicilia, artt. 14, 17 e 28; Cost., artt. 5,
 115 e 116).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
    L'assemblea  Regionale  siciliana, nella seduta del 5 aprile 1990,
 ha approvato il disegno di legge n. 519/625, dal titolo  "Definizione
 ed  adozione  dello  stemma e del gonfalone della regione siciliana",
 pervenuto a questo commissariato dello Stato il successivo  9  aprile
 1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale.
    Al  riguardo,  ed  in  via  del tutto preliminare, di eccepisce la
 violazione della norma contenuta nell'art. 28 dello statuto  speciale
 concernente   la   modalita'   per  la  trasmissione  del  deliberato
 assembleare e la conseguente decorrenza dei termini  per  l'eventuale
 proposizione  del  giudizio  di  costituzionalita' da parte di questo
 commissariato.
    Nel  caso  in  ispecie, infatti, la legge approvata dall'assemblea
 nella seduta del 5 aprile  (giovedi')  e'  stata  trasmessa,  in  via
 amministrativa,   il  quarto  giorno  successivo  giacche'  il  terzo
 ricadeva in giorno festivo (domenica).
    Questo ufficio nella considerazione che si tratta di comunicazione
 in forma amministrativa, cui, peraltro,  stricto  iure,  non  possono
 ritenersi   applicabili  le  disposizioni  in  materia  di  notifiche
 giudiziarie ed atteso inoltre che l'ufficio rimane aperto  anche  nei
 giorni   festivi  per  la  ricezione  di  atti,  chiede  che  codesta
 eccellentissima Corte voglia dichiarare la incostituzionalita'  della
 legge  di  cui  trattasi per vizi nella procedura attinente alla c.d.
 fase  di  integrazione  dell'efficacia  (trasmissione  e  conseguente
 controllo da parte del commissario).
    In   punto  di  diritto,  passando  all'esame  del  contenuto  del
 provvedimento teste'  approvato,  con  il  quale  il  legislatore  ha
 stabilito,  quale  segno  della  propria  personalita'  giuridica  di
 diritto pubblico, uno stemma ed un gonfalone,  dalle  caratteristiche
 descritte,  rispettivamente,  negli  artt. 2 e 3, lo scrivente rileva
 innazitutto  l'assoluta  incompetenza  dell'assemblea   regionale   a
 legiferare in materia.
    Si  ritiene  opportuno  rilevare, infatti, che lo statuto speciale
 della regione siciliana, a differenza di quanto espressamente sancito
 dagli   statuti   speciali   per  il  Tentino-Alto  Adige  e  per  il
 Friuli-Venezia Giulia (rispettivamente art. 3, quarto comma,  e  art.
 2,  terzo  comma),  non  contiene  alcuna  espressa  disposizione che
 disciplini le modalita' di adozione  e  di  definizione  dei  simboli
 rappresentativi della regione medesima.
    Le sopracitate disposizioni costituzionali attribuiscono, infatti,
 alle Regioni interessate solamente il diritto ad avere uno stemma  ed
 un gonfalone, i quali, pero', devono formare oggetto di uno specifico
 provvedimento  di  concessione  da   parte   del   Presidente   della
 Repubblica, ai sensi dei rr.dd. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652.
    A  questo punto, si ritiene peraltro necessario porre nella dovuta
 evidenza che anche negli statuti speciali per la Sardegna  e  per  la
 Valle  d'Aosta  si  riscontra  l'assenza  di puntuali disposizioni in
 subiecta materia, similmente a quanto prima rilevato per  la  regione
 siciliana.
    Tali  regioni, tuttavia, hanno ovviato al sopracitato silenzio del
 legislatore costituzionale  facendo  ricorso  al  principio  generale
 dell'analogia  legis  ed  iuris  (agli statuti speciali delle regioni
 Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), ovvero  richiedendo  al
 Presidente  della  Repubblica  la  concessione,  per l'adozione e per
 l'uso, ai sensi di legge,  dello  stemma  e  del  gonfalone,  le  cui
 caratteristiche   avevano   formato   peraltro  oggetto  di  apposite
 deliberazioni-proposte del consiglio regionale.
    Siffatti    provvedimenti    concessori    sono   stati   emanati,
 rispettivamente, per la regione  Sardegna  e  per  la  regione  Valle
 d'Aosta, con decreti del Presidente della Repubblica in data 5 luglio
 1952 e 13 luglio 1987.
    Alla   luce   di   tali   precedenti,   (di   cui  uno,  peraltro,
 particolarmente recente: 1987) risultano, invero, poco  comprensibili
 e  giustificati  i  motivi  che  possono avere indotto il legislatore
 regionale  siciliano  a   ritenersi   competente   in   materia   non
 espressamente  attribuitagli  ne'  dallo  statuto speciale, ne' dalle
 relative  norme  d'attuazione,  ne'  da  alcuna  disposizione   della
 Costituzione ne' da alcuna legge in generale.
   Privo  di  valido  fondamento  giuridico  apparirebbe, peraltro, il
 ricorso all'analogia con la disciplina attuale, nella materia de qua,
 delle  regioni  di  diritto  comune,  per  le  quali e' previsto, dai
 rispettivi statuti, la competenza  del  legislatore  ad  adottare  lo
 stemma ed il gonfalone con propria legge.
    Siffatto  convincimento scaturisce dalla prevalente considerazione
 che la competenza del legislatore regionale ordinario  trae  comunque
 origine da una norma (dallo statuto) che, per sua stessa natura e per
 le modalita' di approvazione (con legge del Parlamento nazionale), si
 colloca  ad  un livello superiore rispetto alla legge regionale nella
 gerarchia delle fonti del diritto.
    Non  priva  di  rilevanza  e',  peraltro,  la  possibilita'  di un
 eventuale controllo di merito, dinanzi alle  Camere,  ai  fini  della
 valutazione,  sotto  ogni  aspetto,  dei simboli distintivi adottati,
 atteso che quest'ultimi potrebbero, sia pure per mera ipotesi,  anche
 porsi  in contrasto con l'interesse dello Stato e/o di altre regioni.
 Del resto e' appena del 1987 - e percio' recentissima - la  procedura
 concessoria  presidenziale  adottata  per  i "segni distintivi" della
 regione speciale Valle d'Aosta.
    Degna  di  rilievo  e',  pertanto, ai fini della valutazione nelle
 eventuali competenze  della  regione  siciliana  a  legiferare  nella
 materia   di  cui  trattasi,  la  particolare  natura  del  controllo
 preventivo di legittimita' esercitato  dal  commissario  dello  Stato
 sulle  leggi  dell'assemblea,  ai  sensi  dell'art.  28 dello statuto
 speciale.
    Ne'   tanto  piu'  appare  condivisibile  la  tesi,  eventualmente
 prospettabile, che la definizione ed adozione di stemma  e  gonfalone
 possano essere riconducibili ad un particolare aspetto della potesta'
 di organizzazione interna,  ex  art.  14,  lett.  p),  dello  statuto
 speciale, in quanto di tratta pur sempre di simboli, segni distintivi
 tangibili, rappresentativi della personalita' giuridica della regione
 anche e soprattutto nei confronti dei terzi.
    Lo  scrivente  e' dell'avviso, altresi', che non possono ritenersi
 applicabili alla fattispecie, oggetto della presente controversia, le
 massime  deducibili  da  recenti  sentenze di codesta eccellentissima
 Corte, (quale ad esempio la n.  223/1984)  in  base  alle  quali  non
 sarebbe  concepibile  che  le  regioni  a  statuto  speciale  abbiano
 competenze inferiori rispetto a quelle a statuto ordinario,  giacche'
 si  tratta  di  competenze  pur  sempre  amministrative  e  non  gia'
 legislative  le  quali,  per  loro  stessa  natura,  necessitano   di
 espressa, puntuale e tassativa enumerazione.
    La determinazione di investire codesta eccellentissima Corte di un
 giudizio che,  ad  un  primo  esame,  potrebbe  apparire  di  modesta
 rilevanza   ai  fini  pratici,  si  rivela,  invece,  di  sostanziale
 importanza in quanto e' prioritario il buon e ordinato  funzionamento
 dei  vari  organi istituzionali, specie a livello legislativo, tenuto
 in particolare conto la circostanza che la Repubblica e'  si'  "Stato
 delle  autonomie" ma non gia' "Stato di anarchia" o di confusione ...
 giuridica...
    Nella  nostra Repubblica, invero, i poteri istituzionali, statuali
 in  senso  onnicomprensivo  e  aspecifico,  sono  molto   frazionati,
 quasi...  parcellizzati,  per cui e' necessario che le competenze, le
 norme,  che  regolano  e  discriminano  le  competenze   (specie   se
 costituzionali),  siano  puntualmente  rispettate e fatte rispettare.
 Unicuique suum.
    Le  norme  sulla competenza, sulle competenze, specie legislative,
 sono sempre inderogabili e, pertanto, determinano la  nullita'  degli
 atti o, quanto meno, l'invalidita' degli stessi. L'incompetenza della
 Regione e' sul punto assoluta, per cui questo ufficio potrebbe  anche
 ipotizzare  di  spingere  il  proprio  sindacato  pure nel merito del
 provvedimento che, secondo alcuni  studiosi  di  storia  di  Sicilia,
 sarebbe viziato di antistoricita'.
    Ma  questo  commissariato  non  vuole,  anche  per  rispetto delle
 prerogative autonomistiche, spingersi fino a tanto,  ma  e'  comunque
 sempre  opportuno,  al riguardo, rilevare, specie per quanto concerne
 il  gonfalone,  che  si  e'  pervenuto,   da   parte   dell'assemblea
 all'attuale  scelta  dopo  una  ulteriore e recentissima modifica dei
 simboli originari; e che, inoltre, studiosi della materia - come gia'
 accennata  -  hanno piu' volte pubblicamente affermato la astoricita'
 delle scelte compiute; e cio' si ritiene sufficiente  a  far  pensare
 che,  in  effetti, qualche cosa non vada per il verso giusto... della
 storia siciliana.
    E'  noto che, anche sulla scelta di questi simboli rappresentativi
 delle regioni, viene normalmente sentita la Consulta araldica.
    In questa sede, dato anche il breve tempo disponibile per proporre
 ricorso, il sottoscritto ricorrente, onestamente,  non  si  sente  in
 grado  di  offrire  sufficienti,  obiettivi, suffraganti argomenti al
 riguardo; paradossalmente - e senza volere profferire una  boutade  -
 anche  se  nel  gonfalone  fosse  stato  inserito  uno  qualsiasi dei
 personaggi di Walt Disney - e con  questo  si  vuol  dare  unicamente
 l'idea,  la  misura  della obiettiva difficolta' che, sul punto, ora,
 incontra il ricorrente -  egli  non  sarebbe  in  grado  di  cogliere
 esattamente  nel segno (la soluzione adeguata). Ed ecco allora che si
 preferisce, di proposito, tralasciare di avanzare,  concreti  rilievi
 nel  merito  del provvedimento legislativo censurato, dal momento che
 l'accoglimento   (auspicato)   del   presente   gravame   consentira'
 (consentirebbe)  un  nuovo  e  piu' approfondito e piu' attento esame
 della questione  nel  suo  complesso,  che  non  e'  di  trascurabile
 interesse  se  non  si  vuole  oltretutto...  "stravolgere" la storia
 dell'Isola.
    Del  resto,  la regione siciliana e' l'ultima, in ordine di tempo,
 delle regioni di diritto speciale (e anche ordinario)  a  darsi  i...
 connotati esteriori e distintivi. Sono trascorsi quasi cinquant'anni,
 oramai, dalla sua felice ma tormentata  nascita  e  "perdere"  ancora
 qualche altro, ragionevole tempo - per non... tradire la storia - non
 puo' certo nuocere ne' alla sua funzionalita' istituzionale ne'  alla
 sua  dignita'  di  Regione  fortemente e sentitamente autonomistica e
 speciale.
    Ed  ecco perche' lo scrivente ricorrente dott. Antonino Prestipino
 Giarritta, prefetto-commissario dello Stato per la regione siciliana,
 peraltro  oramai...  dimezzato  (come  il  "Visconte" di Calvino?) in
 virtu' della sentenza di codesta eccellentissima Corte n. 545 del  14
 dicembre  1989,  con riserva di presentare ulteriori note, documenti,
 atti  e  chiarimenti,  nei  termini  di   legge,   per   il   tramite
 dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  lo  difende  in questa
 controversia.
   Visto  l'art.  28  dello  statuto  speciale,  con  il presente atto
 impugna la legge approvata dall'assemblea regionale  siciliana  nella
 seduta  del  5 aprile 1990, dal titolo "Definizione ed adozione dello
 stemma e del gonfalone della regione siciliana", preliminarmente  per
 violazione  dell'art.  28 dello statuto speciale, per i motivi di cui
 in premessa, nonche'  degli  artt.  14  e  17  sempre  dello  statuto
 speciale e degli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione.
      Roma, addi' 12 aprile 1990
 Il  commissario  dello  Stato per la regione siciliana: A. PRESTIPINO
 GIARRITTA
 90C0514