N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 aprile 1990
N. 36 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 1990 (del Commissario dello Stato per la regione siciliana) Regione Sicilia - Legge regionale recante "Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione siciliana" - Invio del provvedimento al Commissario dello Stato il quarto giorno successivo all'approvazione, e quindi oltre il previsto termine di tre giorni - Conseguente mancata integrazione della efficacia della legge - Indebito esercizio di competenza in materia non espressamente attribuita alla regione, ne' dallo statuto, ne' dalle relative norme di attuazione, ne' da alcuna disposizione della Costituzione o di legge in generale. (Legge regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990). (Statuto speciale regione Sicilia, artt. 14, 17 e 28; Cost., artt. 5, 115 e 116).(GU n.21 del 23-5-1990 )
L'assemblea Regionale siciliana, nella seduta del 5 aprile 1990, ha approvato il disegno di legge n. 519/625, dal titolo "Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione siciliana", pervenuto a questo commissariato dello Stato il successivo 9 aprile 1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale. Al riguardo, ed in via del tutto preliminare, di eccepisce la violazione della norma contenuta nell'art. 28 dello statuto speciale concernente la modalita' per la trasmissione del deliberato assembleare e la conseguente decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione del giudizio di costituzionalita' da parte di questo commissariato. Nel caso in ispecie, infatti, la legge approvata dall'assemblea nella seduta del 5 aprile (giovedi') e' stata trasmessa, in via amministrativa, il quarto giorno successivo giacche' il terzo ricadeva in giorno festivo (domenica). Questo ufficio nella considerazione che si tratta di comunicazione in forma amministrativa, cui, peraltro, stricto iure, non possono ritenersi applicabili le disposizioni in materia di notifiche giudiziarie ed atteso inoltre che l'ufficio rimane aperto anche nei giorni festivi per la ricezione di atti, chiede che codesta eccellentissima Corte voglia dichiarare la incostituzionalita' della legge di cui trattasi per vizi nella procedura attinente alla c.d. fase di integrazione dell'efficacia (trasmissione e conseguente controllo da parte del commissario). In punto di diritto, passando all'esame del contenuto del provvedimento teste' approvato, con il quale il legislatore ha stabilito, quale segno della propria personalita' giuridica di diritto pubblico, uno stemma ed un gonfalone, dalle caratteristiche descritte, rispettivamente, negli artt. 2 e 3, lo scrivente rileva innazitutto l'assoluta incompetenza dell'assemblea regionale a legiferare in materia. Si ritiene opportuno rilevare, infatti, che lo statuto speciale della regione siciliana, a differenza di quanto espressamente sancito dagli statuti speciali per il Tentino-Alto Adige e per il Friuli-Venezia Giulia (rispettivamente art. 3, quarto comma, e art. 2, terzo comma), non contiene alcuna espressa disposizione che disciplini le modalita' di adozione e di definizione dei simboli rappresentativi della regione medesima. Le sopracitate disposizioni costituzionali attribuiscono, infatti, alle Regioni interessate solamente il diritto ad avere uno stemma ed un gonfalone, i quali, pero', devono formare oggetto di uno specifico provvedimento di concessione da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dei rr.dd. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652. A questo punto, si ritiene peraltro necessario porre nella dovuta evidenza che anche negli statuti speciali per la Sardegna e per la Valle d'Aosta si riscontra l'assenza di puntuali disposizioni in subiecta materia, similmente a quanto prima rilevato per la regione siciliana. Tali regioni, tuttavia, hanno ovviato al sopracitato silenzio del legislatore costituzionale facendo ricorso al principio generale dell'analogia legis ed iuris (agli statuti speciali delle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), ovvero richiedendo al Presidente della Repubblica la concessione, per l'adozione e per l'uso, ai sensi di legge, dello stemma e del gonfalone, le cui caratteristiche avevano formato peraltro oggetto di apposite deliberazioni-proposte del consiglio regionale. Siffatti provvedimenti concessori sono stati emanati, rispettivamente, per la regione Sardegna e per la regione Valle d'Aosta, con decreti del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1952 e 13 luglio 1987. Alla luce di tali precedenti, (di cui uno, peraltro, particolarmente recente: 1987) risultano, invero, poco comprensibili e giustificati i motivi che possono avere indotto il legislatore regionale siciliano a ritenersi competente in materia non espressamente attribuitagli ne' dallo statuto speciale, ne' dalle relative norme d'attuazione, ne' da alcuna disposizione della Costituzione ne' da alcuna legge in generale. Privo di valido fondamento giuridico apparirebbe, peraltro, il ricorso all'analogia con la disciplina attuale, nella materia de qua, delle regioni di diritto comune, per le quali e' previsto, dai rispettivi statuti, la competenza del legislatore ad adottare lo stemma ed il gonfalone con propria legge. Siffatto convincimento scaturisce dalla prevalente considerazione che la competenza del legislatore regionale ordinario trae comunque origine da una norma (dallo statuto) che, per sua stessa natura e per le modalita' di approvazione (con legge del Parlamento nazionale), si colloca ad un livello superiore rispetto alla legge regionale nella gerarchia delle fonti del diritto. Non priva di rilevanza e', peraltro, la possibilita' di un eventuale controllo di merito, dinanzi alle Camere, ai fini della valutazione, sotto ogni aspetto, dei simboli distintivi adottati, atteso che quest'ultimi potrebbero, sia pure per mera ipotesi, anche porsi in contrasto con l'interesse dello Stato e/o di altre regioni. Del resto e' appena del 1987 - e percio' recentissima - la procedura concessoria presidenziale adottata per i "segni distintivi" della regione speciale Valle d'Aosta. Degna di rilievo e', pertanto, ai fini della valutazione nelle eventuali competenze della regione siciliana a legiferare nella materia di cui trattasi, la particolare natura del controllo preventivo di legittimita' esercitato dal commissario dello Stato sulle leggi dell'assemblea, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale. Ne' tanto piu' appare condivisibile la tesi, eventualmente prospettabile, che la definizione ed adozione di stemma e gonfalone possano essere riconducibili ad un particolare aspetto della potesta' di organizzazione interna, ex art. 14, lett. p), dello statuto speciale, in quanto di tratta pur sempre di simboli, segni distintivi tangibili, rappresentativi della personalita' giuridica della regione anche e soprattutto nei confronti dei terzi. Lo scrivente e' dell'avviso, altresi', che non possono ritenersi applicabili alla fattispecie, oggetto della presente controversia, le massime deducibili da recenti sentenze di codesta eccellentissima Corte, (quale ad esempio la n. 223/1984) in base alle quali non sarebbe concepibile che le regioni a statuto speciale abbiano competenze inferiori rispetto a quelle a statuto ordinario, giacche' si tratta di competenze pur sempre amministrative e non gia' legislative le quali, per loro stessa natura, necessitano di espressa, puntuale e tassativa enumerazione. La determinazione di investire codesta eccellentissima Corte di un giudizio che, ad un primo esame, potrebbe apparire di modesta rilevanza ai fini pratici, si rivela, invece, di sostanziale importanza in quanto e' prioritario il buon e ordinato funzionamento dei vari organi istituzionali, specie a livello legislativo, tenuto in particolare conto la circostanza che la Repubblica e' si' "Stato delle autonomie" ma non gia' "Stato di anarchia" o di confusione ... giuridica... Nella nostra Repubblica, invero, i poteri istituzionali, statuali in senso onnicomprensivo e aspecifico, sono molto frazionati, quasi... parcellizzati, per cui e' necessario che le competenze, le norme, che regolano e discriminano le competenze (specie se costituzionali), siano puntualmente rispettate e fatte rispettare. Unicuique suum. Le norme sulla competenza, sulle competenze, specie legislative, sono sempre inderogabili e, pertanto, determinano la nullita' degli atti o, quanto meno, l'invalidita' degli stessi. L'incompetenza della Regione e' sul punto assoluta, per cui questo ufficio potrebbe anche ipotizzare di spingere il proprio sindacato pure nel merito del provvedimento che, secondo alcuni studiosi di storia di Sicilia, sarebbe viziato di antistoricita'. Ma questo commissariato non vuole, anche per rispetto delle prerogative autonomistiche, spingersi fino a tanto, ma e' comunque sempre opportuno, al riguardo, rilevare, specie per quanto concerne il gonfalone, che si e' pervenuto, da parte dell'assemblea all'attuale scelta dopo una ulteriore e recentissima modifica dei simboli originari; e che, inoltre, studiosi della materia - come gia' accennata - hanno piu' volte pubblicamente affermato la astoricita' delle scelte compiute; e cio' si ritiene sufficiente a far pensare che, in effetti, qualche cosa non vada per il verso giusto... della storia siciliana. E' noto che, anche sulla scelta di questi simboli rappresentativi delle regioni, viene normalmente sentita la Consulta araldica. In questa sede, dato anche il breve tempo disponibile per proporre ricorso, il sottoscritto ricorrente, onestamente, non si sente in grado di offrire sufficienti, obiettivi, suffraganti argomenti al riguardo; paradossalmente - e senza volere profferire una boutade - anche se nel gonfalone fosse stato inserito uno qualsiasi dei personaggi di Walt Disney - e con questo si vuol dare unicamente l'idea, la misura della obiettiva difficolta' che, sul punto, ora, incontra il ricorrente - egli non sarebbe in grado di cogliere esattamente nel segno (la soluzione adeguata). Ed ecco allora che si preferisce, di proposito, tralasciare di avanzare, concreti rilievi nel merito del provvedimento legislativo censurato, dal momento che l'accoglimento (auspicato) del presente gravame consentira' (consentirebbe) un nuovo e piu' approfondito e piu' attento esame della questione nel suo complesso, che non e' di trascurabile interesse se non si vuole oltretutto... "stravolgere" la storia dell'Isola. Del resto, la regione siciliana e' l'ultima, in ordine di tempo, delle regioni di diritto speciale (e anche ordinario) a darsi i... connotati esteriori e distintivi. Sono trascorsi quasi cinquant'anni, oramai, dalla sua felice ma tormentata nascita e "perdere" ancora qualche altro, ragionevole tempo - per non... tradire la storia - non puo' certo nuocere ne' alla sua funzionalita' istituzionale ne' alla sua dignita' di Regione fortemente e sentitamente autonomistica e speciale. Ed ecco perche' lo scrivente ricorrente dott. Antonino Prestipino Giarritta, prefetto-commissario dello Stato per la regione siciliana, peraltro oramai... dimezzato (come il "Visconte" di Calvino?) in virtu' della sentenza di codesta eccellentissima Corte n. 545 del 14 dicembre 1989, con riserva di presentare ulteriori note, documenti, atti e chiarimenti, nei termini di legge, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo difende in questa controversia.
Visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna la legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 aprile 1990, dal titolo "Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione siciliana", preliminarmente per violazione dell'art. 28 dello statuto speciale, per i motivi di cui in premessa, nonche' degli artt. 14 e 17 sempre dello statuto speciale e degli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione. Roma, addi' 12 aprile 1990 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: A. PRESTIPINO GIARRITTA 90C0514