N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 aprile 1990

                                 N. 38
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 20 aprile  1990  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Personale  delle regioni - Norme regionali relative alla revisione ed
 all'inquadramento   della   dotazione   organica   delle   qualifiche
 funzionali  fino  alla quinta compresa - Previsto inquadramento nella
 quinta qualifica funzionale attraverso un concorso interno sulla base
 dell'accertato esercizio di mansioni superiori Asserito contrasto con
 la normativa contrattuale recepita dalla regione - Individuazione del
 personale  interessato  -  Criteri  Previsione  del  requisito  della
 "qualifica inferiore" e non di quello della "qualifica immediatamente
 inferiore"  cosi' come disposto dalla vigente disciplina contrattuale
 recepita dalla regione - Lamentato contrasto con i principi  di  buon
 andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione.
 (Legge  regione  Emilia-Romagna  approvata  il 19 marzo 1990, n. 296,
 art. 3, primo, terzo e quarto comma).
 (Cost., art. 97).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
    Ricorso   diretto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato in giudizio e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  ha  sede  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12, per la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge  19  marzo
 1990,  n.  296,  adottata  dal Consiglio della regione Emilia-Romagna
 dopo il rinvio, da parte del Governo, della l.r. 1› febbraio 1990, n.
 274 (art. 127, ultimo comma, della Costituzione e art. 31 della legge
 11 marzo 1953, n. 87).
                               PRECEDENTI
    Con   delibera  adottata  nella  seduta  dell'8  giugno  1989,  il
 consiglio  della   regione   Emilia-Romagna   approvava   una   legge
 (regionale)   recante   "Revisione  della  dotazione  organica  delle
 qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti nome di
 inquadramento".
    Con  tale  provvedimento la regione Emilia-Romagna intendeva, dopo
 la definizione della pianta organica disposta dalla l.r.  n.  44/1984
 provvedere  ad  un  assestamento  della  pianrta stessa attraverso la
 rideterminazione del contingente previsto per la qualifica funzionale
 quarta,  a  seguito  della  previsione  di  alcuni  specifici profili
 professionali, nonche' per la quinta qualifica funzionale che da  352
 passava a 760 unita'.
    Cio'   peraltro   non  comportava  un  aumento  della  complessiva
 dotazione organica regionale, poiche' contestualmente veniva  ridotta
 la dotazione organica delle qualifiche inferiori.
    L'art.  1  della  proposta di legge disponeva, appunto, quanto ora
 indicato.
     L'art.  2,  con  riferimento  alla  quarta  qualifica funzionale,
 prevedeva le nuove mansioni e lo strumento del corso-concorso interno
 per l'attribuzione della detta qualifica;
    L'art.  3  prevedeva le modalita' per la copertura dei posti della
 quinta qualifica funzionale: parte di essi attraverso l'inquadramento
 sulla  base  dello  effettivo  svolgimento  delle mansioni proprie di
 qualla qualifica;  i  restanti  posti  a  seguito  di  corso-concorso
 interno, per la qualificazione di personale, gia' in servizio;
    Gli  art.  4, 5 e 6, infine, prevedevano rispettivamente, norme di
 organizzazione,  una  norma  transitoria  volta   a   garantire   gli
 adempimenti concorsuali e una disposizione finanziaria;
    Lo  spirito  del  provvedimento  in esame si sostanziava, come era
 evidenziato   dalla   relazione   accompagnatoria,   nella   volonta'
 dell'amministrazione  regionale  di utilizzare - per la copertura dei
 posti  di  quarta  qualifica,  attribuiti  alle  nuove  mansioni,   o
 richiesti,  per  la  quinta, dalle esigenze professionali delle nuove
 metodologie di lavoro comportanti l'utilizzo di strumenti informatici
 -  personale in servizio, senza ricorrere ad assunzioni dallo esterno
 e senza pertanto, aumentare  il  carico  e  la  spesa  del  personale
 regionale. Cio' consentiva di superare i dubbi di incostituzionalita'
 per violazione dei generali principi regolanti l'accesso al  pubblico
 impiego  per pubblico concorso. Tuttavia, il provvedimento non andava
 esente da rilievi di incostituzionalita' per la disposizione  di  cui
 all'art.  3,  primo  comma,  che, nel prevedere l'inquadramento nella
 quinta qualifica funzionale esclusivamente sulla base  dell'accertato
 esercizio  delle  mansioni  proprie  di  detta  qualifica, si pone in
 contrasto con la  normativa  contrattuale,  recepita  dalla  regione,
 nonche'  con i generali principi regolanti la materia nell'ambito del
 pubblico impiego, che non prevedono riconoscimento ai fini  giuridici
 dell'esercizio   delle   mansioni  superiori.  Tale  reinquadramento,
 d'altra parte, non potrebbe essere legittimato, come riconosciuto  da
 ricorrenti  sentenze  della  Corte  costituzionale  e, da ultimo, con
 decisione  n.  56/1989,  neppure  dalla  necessita'  di  adottare  un
 provvedimento  c.d.  "correttivo", al fine di riequilibrare posizioni
 giuridiche nei confronti di taluni dipendenti sperequati per  effetto
 di  leggi  successive,  non  ricorrendo  tale fattispecie nel caso in
 esame.
    Venivano,   inoltre,   ugualmente  censurate  per  violazione  dei
 principi costituzionali di imparzialita' e buon andamento della p.a.,
 ulteriori disposizioni contenute nello stesso art. 3 che:
      al  primo comma, ponendo anche i criteri per l'individuzione del
 personale  interessato,   prevedeva,   genericamente   il   requisito
 dell'appartenenza  alla  qualifica  "inferiore"  e non alla qualifica
 "immediatamente inferiore" ed un limitato periodo di esercizio  delle
 funzioni  superiori,  senza,  peraltro,  richiedere  un provvedimento
 formale da cui risulti l'effettivo esercizio delle stesse, ne' alcuna
 anzianita' nella qualifica inferiore;
      secondo  comma,  prevedendo  tale  inquadramento  con decorrenza
 degli effetti giuridici ed  economici  dalla  data  di  inizio  dello
 svolgimento  delle  mansioni  superiori,  e  non dal provvedimento di
 inquadramento, si concretavano in un ingiustificato beneficio per  il
 personale destinatario.
    Per  tali  considerazioni  il  provvedimento  era rinviato a nuovo
 esame del consiglio regionale (con telegramma 11 luglio 1989).
    Con  delibera  di giunta 12 dicembre 1989, n. 6621, si determinava
 di proporre al consiglio la riapprovazione  della  legge  con  alcune
 modifiche  all'art.  3,  senza  pero'  che  ne  risultasse  un totale
 adeguamento ai  rilievi  del  Governo.  Il  consiglio  deliberava  in
 conformita'  (1›  febbraio  1990, legge n. 274), ma non a maggioranza
 assoluta dei suoi componenti, onde  la  delibera  veniva  configurata
 come  "nuova" e nuovamente rinviata all'esame del consiglio regionale
 (v. telegramma 22 febbraio 1990,  n.  200/902/er  30.01/21  ter)  per
 questi motivi.
    Premesso   che  la  delibera  1›  febbraio  1990  conteneva  nuove
 disposizioni   rispetto   alla   deliberazione   8    giugno    1989,
 riqualificando  la  delibera  stessa come nuova, tanto e' vero che e'
 stata approvata con maggioranza semplice,  il  Governo  rilevava  che
 l'art.  3,  primo  e  quarto  comma, prevendendo un inquadramento del
 personale regionale di qualifica  inferiore  alla  quinta  attraverso
 l'espletamento  di  un  concorso  interno  in base, allo svolgimento,
 delle mansioni proprie di detta qualifica superiore,  in  difformita'
 dalla normativa contrattuale, nonche' dai principi generali regolanti
 la  materia  del  pubblico  impiego,  che  non  consentono   siffatti
 meccanismi,  si  pone in contrasto con l'art. 97 primo e terzo comma,
 della  Costituzione.  Il  Governo  inoltre  rilevava  che  ugualmente
 contrasta  con  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento della
 pubblica amministrazione l'ulteriore disposizione dello stesso art. 3
 per  la  parte  in  cui  al  primo  comma,  ponendo anche criteri per
 individuazione  personale  interessato,  prevede   genericamente   il
 requisito   dell'appartenza  alla  qualifica  "inferiore",  non  alla
 qualifica "immediatamente inferiore".
    Ma   il   consiglio  della  regionale  Emilia-Romagna  riapprovava
 egualmente la legge (questa volta a  maggioranza  assoluta  dei  suoi
 componenti (v. legge n. 296/1990 approvata il 19 marzo 1990), ponendo
 il Governo in condizione di promuovere la questione  di  legittimita'
 costituzionale  a  norma  dell'art.  127,  quarto  comma, della Carta
 fondamentale per le seguenti ragioni di
                             D I R I T T O
    1.  - Come si e' detto, la regione Emilia-Romagna ha riapprovato a
 maggioranza  assoluta  nell'indentico  testo  il   provvedimento   in
 epigrafe,  gia' rinviato a nuovo esame nel febbraio scorso, a seguito
 di riapprovazione com modifiche innovative  di  un  precedente  testo
 rinviato dal Governo nel luglio 1989.
    Il  ddl  intende  provvedere  -  dopo  la definizione della pianta
 organica disposta dalla l.r. n. 44/1984 - ad  un  assestamento  della
 pianta  stessa attraverso la rideterminazione del contigente previsto
 per la qualifica funzionale quarta, a  seguito  della  previsione  di
 alcuni  specifici profili professionali, nonche' per quinta qualifica
 funzionale, prevedendo procedure concorsuali interne per il passaggio
 alle succitate qualifiche di personale gia' in servizio inquadrato in
 qualifiche inferiori.
    In  sede  di  rinvio  governativo  si  e' ritenuto tuttavia che la
 normativa non potesse andare esente da rilievi di incostituzionalita'
 per  la disposizione di cui all'art. 3, primo e quarto comma, che nel
 prevedere   l'inquadramento   nella   quinta   qualifica   funzionale
 attraverso  l'espletamento  di  un  concorso interno sulla base dello
 accertato  esercizio  delle  mansioni  proprie  di  detta   qualifica
 superiore,  in  difformita'  dalla  normativa  contrattuale, recepita
 dalla regione, nonche' dai generali  principi  regolanti  la  materia
 nell'ambito   del   pubblico  impiego  che  non  consentono  siffatti
 meccanismi, si pone in contrasto con l'art. 97 Costituzionale primo e
 terzo comma.
    Tale   "reinquadramento",   d'altra  parte,  non  potrebbe  essere
 legittimato dalla necessita' di adottare un  provvedimento  cosidetto
 "correttivo",  al  fine  di  riequilibrare  posizioni  giuridiche nei
 confronti di taluni dipendenti sperequati da normative regionali, non
 ricorrendo tale fattispecie nel caso in esame.
    2.  - Ugualmente censurabile per contrasto con i generali principi
 di impazialita' e buona amministrazione e'  l'ulteriore  disposizione
 dello stesso art. 3 per la parte in cui al primo comma, ponendo anche
 i criteri per l'individuazione  del  personale  interessato,  prevede
 genericamente   il   requisito   dell'appartenenza   alla  "qualifica
 inferiore"  e  non  alla  qualifica  "immediatamente  inferiore",  in
 difformita'  da quanto analogamente previsto dalla vigente disciplina
 contrattuale - recepita dalla regione con l.r. n. 30/1987, art. 5 che
 nel fissare la riserva di posti in pubblici concorsi per il personale
 gia' in servizio, richiede il possesso della qualifica immediatamente
 inferiore a quella per cui si concorre e non semplicemente inferiore,
 come genericamente previsto dall'articolo in esame.
    Analogo  avviso  e'  stato  manifestato,  confermando  le  censure
 precedentemente svolte, dai  Ministeri  del  tesoro,  della  funzione
 pubblica e dell'interno.
   Pertanto  chiede  che  la  Corte  ecc.ma  dichiari l'illegittimita'
 costituzionale della legge  n.  296/1990  riapprovata  dal  consiglio
 della  regionale  Emilia-Romagna il 19 marzo 1990, limitatamente alle
 disposizioni dell'art. 3, primo e quarto  comma,  per  contrasto  con
 l'art.   97  della  Costituzionale,  primo  e  terzo  comma,  e  alla
 disposizione dello stesso art.  3,  primo  comma,  la'  dove  prevede
 genericamente   il   requisito   dell'appartenenza   alla   qualifica
 inferiore", anziche' alla "qualifica immediatamente inferiore",  come
 invece  e'  previsto  dalla vigente disciplina contrattuale, recepita
 dalla regione Emilia-Romagna con l.r. n. 30/1987, art. 5;
    Offre in comunicazione questi documenti:
      1) proposta rinvio della l.r. 8 giugno 1989;
      2) telegramma relativo 11 luglio 1989;
      3) delibera di giunta 12 dicembre 1989, n. 6621;
      4) testo della prima commissione del consiglio 23 gennaio 1990;
      5) l.r. 1› febbraio 1990, n. 274;
      6) telegramma di rinvio 22 febbraio 1990;
      7) legge di riapprovazione n. 296/1990, in data 19 marzo 1990.
       Roma, addi' 7 aprile 1990
                   Mario CEVARO, avvocato dello Stato

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