N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1990
N. 255 Ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Saetta Carmelo ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro Istruzione pubblica - Dirigenti e funzionari del ruolo ad esaurimento del personale non docente dell'Universita' di Perugia e dell'Universita' straniera di Perugia - Diritto all'attribuzione di un trattamento economico equiparato a quello dei professori universitari all'ultima classe di stipendio - Attuale deteriore trattamento economico dei dirigenti rispetto ai professori universitari per effetto dell'assegno aggiuntivo spettante solo a quest'ultimi, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 382/1980 - Ingiustificata disparita' di trattamento di categorie di soggetti considerati equiparati economicamente dalla normativa in materia degli ultimi decenni - Violazione del principio della adeguatezza della retribuzione. (D.L. 10 maggio 1986, n. 154, art. 1, convertito in legge 11 luglio 1986, n. 341). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.21 del 23-5-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ric. n. 238/89 proposto dai dott.ri Saetta Carmelo, Fantini Giorgio, Santini Paolo, rag. Cianetti Alessandro, dott.ssa Scaramucci Maria, rag. Luciani Franco, dott.ri: Lazzari Manlio, Fabietti Sarti Maria Pia, Giulietti Carla Maria, Franceschini Franco, Settembre Aquilio, Millucci Giuseppe, Antonini Giancarlo, Italiani Giampaolo, Martani Italiani Maria Luisa, Pieroni Marzio e Italiani Pieroni Maria rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Migliorini con domicilio eletto in Perugia, Corso Vannucci, n. 47, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, ed il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti nella qualita' di dirigenti e funzionari del ruolo ad esaurimento del personale amministrativo non docente in servizio presso l'Universita' di Perugia e l'Universita' degli stranieri di Perugia all'adeguamento del proprio trattamento economico a quello dei docenti universitari a tempo pieno inquadrati nell'ultima classe di stipendio, e, in subordine, per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza dagli stessi notificata al Ministero della pubblica istruzione in data 28 gennaio 1989; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 17 gennaio 1990 la relazione del dott. Lanfranco Balucani e uditi, altresi', l'avv. Mario Rampini in sostituzione di L. Migliorini per la parte ricorrente e l'avv. B. Melelli per l'aministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto; F A T T O I ricorrenti - alcuni dirigenti ed altri funzionari del ruolo ad esaurimento in servizio presso la Universita' degli studi di Perugia e quella italiana per stranieri - richiamandosi al principio affermato nella nota sentenza n. 219/1975 della Corte costituzionale e sulla base di un asserito principio di equiparazione economica tra i professori universitari ed i dirigenti, deducono in sostanza il diritto del dirigente generale di livello A all'attribuzione di un trattamento economico pari a quello spettante al professore universitario, all'ultima classe di stipendio, comprensivo anche dell'assegno aggiuntivo ora previsto per i (soli) professori universitari a tempo pieno, giusta l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e succ. mod. Su tale premessa essi richiedono l'adeguamento del proprio trattamento economico a quello dei professori dell'ultima classe di stipendio e, in subordine, sollevano la questione di legittimita' costituzionale (in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione) dell'art. 1 del decreto-legge n. 154/1986 conv. in legge n. 341/1986 e delle disposizioni di legge ivi richiamate. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione scolastica la quale ha opposto che la diversita' di funzioni svolte da docenti universitari e da dirigenti amministrativi giustifica ampiamente il diverso trattamento economico riservato alle due categorie, e che e' comunque priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti. Questi con successiva memoria hanno ribadito le proprie tesi difensive. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 1990 la causa e' stata trattenuta in decisione. D I R I T T O Il collegio ritiene che non sia manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, conv. in legge 11 luglio 1986, n. 341, come prospettata dai ricorrenti. Occorre premettere che la Corte costituzionale con la ben nota sentenza 17 luglio 1975, n. 219, ebbe a dichiarare l'illegittimita', per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 16- bis della legge di delega 18 marzo 1968, n. 249, mod. della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e 47 del decreto delegato 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui non estendevano ai professori universitari il nuovo trattamento economico stabilito per il personale amministrativo dei ruoli della dirigenza. L'illegittimita' delle norme suddette e' stata dalla Corte affermata non perche' sussistesse coincidenza tra la funzione dei professori universitari e quella dei dirigenti statali, bensi' per "una linea di tendenza all'equiparazione, sotto il profilo del trattamento economico dei docenti dell'Universita' ai piu' alti funzionari delle amministrazioni dello Stato": equiparazioni statuita dalla normativa gia' da molti decenni, a iniziare dal regio decreto n. 3295/1923, e seguito dal decreto presidenziale n. 19/1956, legge n. 311/1958, legge n. 16/1962, legge n. 1268/1964, decreto presidenziale n. 749/1965, decreto-legge n. 1079/1970. In tal modo si e' costantemente attribuito al personale docente e ai dirigenti dello Stato "una identica potenzialita' di sviluppo di carriera" delle due categorie, con il conseguente sbocco verso il medesimo tetto retributivo; determinandosi cosi' una equivalenza (sempre sotto il profilo retributivo) tra le due categorie, tale da costituire "un limite alla permanente discrezionalita' del legislatore medesimo". La suddetta equiparazione imporrebbe dunque che i trattamenti retributivi attribuiti alle due categorie debbano mantenersi sempre ad un eguale livello; e se varia il trattamento di una delle due categorie per effetto della sopravvenienza di norme che le attribuiscono migliormenti, questi dovrebbero estendersi anche all'altra categoria, affinche' non venga interrotta quella "identica potenzialita' di sviluppo di carriera" affermata dalla Corte. Orbene, mentre in passato il trattamento dei docenti era inferiore a quello dei dirigenti amministrativi e la sperequazione determinatasi con le gia' citate leggi nn. 249/1968, 775/1970 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e' stata poi eliminata con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 219/1975 che ne ha dichiarata l'illegittimita' poiche' non estendevano ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825 successivamente si e' determinata una inversione di tendenza poiche' in forza di nuove disposizioni di legge i professori universitari, dopo aver beneficiato dei miglioramenti derivanti dal trattamento economico dello Stato, hanno raggiunto, specie dopo l'attribuzione dell'assegno aggiuntivo ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni, una retribuzione attualmente superiore a quella dei dirigenti. Per cui, allo stato, mentre per effetto dell'ultima disposizione di legge (legge n. 341/86) il docente con quindici anni di anzianita' viene a percepire uno stipendio annuo lordo di L. 45.706.003 oltre L. 15.000.000 per assegno aggiuntivo per complessive L. 60.706.003 annue lorde, il dirigente di pari livello viene a percepire uno stipendio annuo lordo di L. 45.388.643, oltre L. 3.107.830 per assegno incentivante. Pertanto, rapportando i trattamenti economici dei dirigenti di grado A dello Stato e dei professori universitari all'ultima classe di stipendio, si ha una differenza annua lorda a favore dei secondi di L. 12.209.530: importo pari alla differenza tra stipendio ed assegno aggiuntivo dei professori e stipendio e compeso incentivante dei dirigenti statali. La differenza retributiva che attualmente contraddistingue le due categorie nei termini anzidetti suscita dunque dubbi di costituzionalita', in quanto, alla luce dei principi affermati nella citata sentenza n. 219/1975, sembrerebbe violato il criteri della equivalenza di trattamento retribuitvo o, se si vuole, dell'identico sbocco retributivo che deve essere assicurato ai docenti universitari e ai dirigenti dello Stato. Oltre che non manifestamente infondata, la anzidetta questione di legittimita' costituzionale si appalesa altresi' rilevante agli effetti del presente giudizio giacche' l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' delle norme censurate condurrebbe all'accoglimento della pretesa economica dedotta in giudizio dai ricorrenti; vale a dire al riconoscimento del diritto di questi all'adeguamento del proprio trattamento economico a quello dei professori universitari.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito in legge 11 luglio 1986, n. 341, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri; La stessa segreteria dovra' inoltre comunicare l'ordinanza in questione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 gennaio 1990. Il Presidente:ROSA Il consigliere estensore: BALUCANI Il consigliere: MOLLICA 90C0557