N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1990

                                 N. 255
 Ordinanza  emessa  il  17  gennaio  1990 dal tribunale amministrativo
 regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Saetta Carmelo ed altri
 contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro
 Istruzione pubblica - Dirigenti e funzionari del ruolo ad esaurimento
 del   personale   non   docente   dell'Universita'   di   Perugia   e
 dell'Universita'  straniera  di Perugia - Diritto all'attribuzione di
 un  trattamento  economico  equiparato  a   quello   dei   professori
 universitari  all'ultima  classe  di  stipendio  -  Attuale deteriore
 trattamento  economico   dei   dirigenti   rispetto   ai   professori
 universitari  per  effetto  dell'assegno  aggiuntivo spettante solo a
 quest'ultimi,  ai  sensi  dell'art.  39  del  d.P.R.  n.  382/1980  -
 Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  di categorie di soggetti
 considerati equiparati  economicamente  dalla  normativa  in  materia
 degli  ultimi  decenni  -  Violazione del principio della adeguatezza
 della retribuzione.
 (D.L.  10 maggio 1986, n. 154, art. 1, convertito in legge 11 luglio
 1986, n. 341).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ric. n. 238/89 proposto
 dai dott.ri Saetta Carmelo,  Fantini  Giorgio,  Santini  Paolo,  rag.
 Cianetti  Alessandro, dott.ssa Scaramucci Maria, rag. Luciani Franco,
 dott.ri: Lazzari Manlio, Fabietti Sarti Maria  Pia,  Giulietti  Carla
 Maria,  Franceschini  Franco,  Settembre  Aquilio, Millucci Giuseppe,
 Antonini Giancarlo, Italiani Giampaolo, Martani Italiani Maria Luisa,
 Pieroni  Marzio  e  Italiani  Pieroni  Maria  rappresentati  e difesi
 dall'avv. Lorenzo Migliorini con domicilio eletto in  Perugia,  Corso
 Vannucci,  n.  47,  contro il Ministero della pubblica istruzione, in
 persona del Ministro pro-tempore, ed  il  Ministero  del  tesoro,  in
 persona  del  Ministro  pro-tempore  entrambi  rappresentati e difesi
 dall'avvocatura   distrettuale   dello   Stato   di   Perugia,    per
 l'accertamento del diritto dei ricorrenti nella qualita' di dirigenti
 e funzionari del ruolo ad esaurimento  del  personale  amministrativo
 non   docente   in   servizio   presso  l'Universita'  di  Perugia  e
 l'Universita' degli stranieri di Perugia all'adeguamento del  proprio
 trattamento economico a quello dei docenti universitari a tempo pieno
 inquadrati nell'ultima classe di  stipendio,  e,  in  subordine,  per
 l'annullamento  del  silenzio  rifiuto  formatosi  sull'istanza dagli
 stessi notificata al Ministero della pubblica istruzione in  data  28
 gennaio 1989;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'Amministrazione
 intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza del 17 gennaio 1990 la relazione del
 dott. Lanfranco Balucani e uditi, altresi', l'avv. Mario  Rampini  in
 sostituzione  di  L.  Migliorini  per la parte ricorrente e l'avv. B.
 Melelli per l'aministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;
                               F A T T O
    I  ricorrenti  - alcuni dirigenti ed altri funzionari del ruolo ad
 esaurimento in servizio presso la Universita' degli studi di  Perugia
 e   quella  italiana  per  stranieri  -  richiamandosi  al  principio
 affermato nella nota sentenza n. 219/1975 della Corte  costituzionale
 e  sulla base di un asserito principio di equiparazione economica tra
 i professori universitari ed i dirigenti,  deducono  in  sostanza  il
 diritto  del  dirigente  generale di livello A all'attribuzione di un
 trattamento  economico  pari  a  quello   spettante   al   professore
 universitario,  all'ultima  classe  di  stipendio,  comprensivo anche
 dell'assegno  aggiuntivo  ora  previsto  per  i   (soli)   professori
 universitari  a  tempo  pieno,  giusta  l'art.  39  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 382/1980 e succ. mod.
    Su   tale  premessa  essi  richiedono  l'adeguamento  del  proprio
 trattamento economico a quello dei professori dell'ultima  classe  di
 stipendio  e,  in  subordine,  sollevano la questione di legittimita'
 costituzionale (in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione)
 dell'art.  1 del decreto-legge n. 154/1986 conv. in legge n. 341/1986
 e delle disposizioni di legge ivi richiamate.
    Si e' costituita in giudizio l'amministrazione scolastica la quale
 ha  opposto  che  la  diversita'  di  funzioni  svolte   da   docenti
 universitari  e  da dirigenti amministrativi giustifica ampiamente il
 diverso trattamento economico riservato alle due categorie, e che  e'
 comunque   priva   di   fondamento   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata dai ricorrenti.
    Questi  con  successiva  memoria  hanno  ribadito  le proprie tesi
 difensive.
    Alla  pubblica  udienza  del  17  gennaio  1990  la causa e' stata
 trattenuta in decisione.
                             D I R I T T O
    Il  collegio  ritiene  che  non  sia  manifestamente infondata, in
 relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'  dell'art.  1  del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154,
 conv.  in  legge  11  luglio  1986,  n.  341,  come  prospettata  dai
 ricorrenti.
    Occorre  premettere  che  la  Corte costituzionale con la ben nota
 sentenza 17 luglio 1975, n. 219, ebbe a dichiarare  l'illegittimita',
 per  violazione  degli  articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'art.
 16- bis della legge di delega 18 marzo 1968, n. 249, mod. della legge
 28  ottobre 1970, n. 775 e 47 del decreto delegato 30 giugno 1972, n.
 748, nella parte in cui non estendevano ai professori universitari il
 nuovo trattamento economico stabilito per il personale amministrativo
 dei ruoli della dirigenza.
    L'illegittimita'   delle  norme  suddette  e'  stata  dalla  Corte
 affermata non perche' sussistesse coincidenza  tra  la  funzione  dei
 professori  universitari  e  quella dei dirigenti statali, bensi' per
 "una linea  di  tendenza  all'equiparazione,  sotto  il  profilo  del
 trattamento  economico  dei  docenti  dell'Universita'  ai  piu' alti
 funzionari delle amministrazioni dello Stato": equiparazioni statuita
 dalla  normativa  gia' da molti decenni, a iniziare dal regio decreto
 n. 3295/1923, e seguito dal decreto presidenziale n.  19/1956,  legge
 n.   311/1958,   legge   n.  16/1962,  legge  n.  1268/1964,  decreto
 presidenziale n. 749/1965, decreto-legge n. 1079/1970.
    In  tal modo si e' costantemente attribuito al personale docente e
 ai dirigenti dello Stato "una identica potenzialita' di  sviluppo  di
 carriera"  delle  due  categorie,  con il conseguente sbocco verso il
 medesimo tetto  retributivo;  determinandosi  cosi'  una  equivalenza
 (sempre  sotto  il profilo retributivo) tra le due categorie, tale da
 costituire  "un   limite   alla   permanente   discrezionalita'   del
 legislatore medesimo".
    La  suddetta  equiparazione  imporrebbe  dunque  che i trattamenti
 retributivi attribuiti alle due categorie debbano  mantenersi  sempre
 ad  un  eguale  livello;  e  se varia il trattamento di una delle due
 categorie  per  effetto  della  sopravvenienza  di   norme   che   le
 attribuiscono   migliormenti,   questi  dovrebbero  estendersi  anche
 all'altra categoria, affinche' non venga interrotta quella  "identica
 potenzialita' di sviluppo di carriera" affermata dalla Corte.
    Orbene, mentre in passato il trattamento dei docenti era inferiore
 a  quello   dei   dirigenti   amministrativi   e   la   sperequazione
 determinatasi  con  le gia' citate leggi nn. 249/1968, 775/1970 e del
 decreto del Presidente della Repubblica  n.  748/1972  e'  stata  poi
 eliminata  con  la  citata  sentenza  della  Corte  costituzionale n.
 219/1975  che  ne  ha   dichiarata   l'illegittimita'   poiche'   non
 estendevano  ai  professori  universitari  di  ruolo  aventi  diritto
 all'ultima  classe  di  stipendio  (parametro  825)  il   trattamento
 retributivo  stabilito  per  la  qualifica  A  ed  ex  parametro  825
 successivamente si e' determinata una inversione di tendenza  poiche'
 in  forza  di  nuove disposizioni di legge i professori universitari,
 dopo aver beneficiato dei  miglioramenti  derivanti  dal  trattamento
 economico  dello  Stato,  hanno raggiunto, specie dopo l'attribuzione
 dell'assegno  aggiuntivo  ai  sensi  dell'art.  39  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica n. 382/80 e successive modificazioni ed
 integrazioni, una retribuzione attualmente  superiore  a  quella  dei
 dirigenti.  Per  cui,  allo  stato,  mentre  per  effetto dell'ultima
 disposizione di legge (legge n. 341/86) il docente con quindici  anni
 di  anzianita'  viene  a  percepire  uno  stipendio annuo lordo di L.
 45.706.003 oltre L. 15.000.000 per assegno aggiuntivo per complessive
 L.  60.706.003  annue  lorde,  il  dirigente  di pari livello viene a
 percepire uno stipendio  annuo  lordo  di  L.  45.388.643,  oltre  L.
 3.107.830 per assegno incentivante.
    Pertanto,  rapportando  i  trattamenti  economici dei dirigenti di
 grado A dello Stato e dei professori universitari  all'ultima  classe
 di  stipendio,  si ha una differenza annua lorda a favore dei secondi
 di L. 12.209.530: importo  pari  alla  differenza  tra  stipendio  ed
 assegno  aggiuntivo dei professori e stipendio e compeso incentivante
 dei dirigenti statali.
    La  differenza retributiva che attualmente contraddistingue le due
 categorie   nei   termini   anzidetti   suscita   dunque   dubbi   di
 costituzionalita',  in quanto, alla luce dei principi affermati nella
 citata sentenza n. 219/1975, sembrerebbe  violato  il  criteri  della
 equivalenza  di trattamento retribuitvo o, se si vuole, dell'identico
 sbocco retributivo che deve essere assicurato ai docenti universitari
 e ai dirigenti dello Stato.
    Oltre  che non manifestamente infondata, la anzidetta questione di
 legittimita'  costituzionale  si  appalesa  altresi'  rilevante  agli
 effetti  del  presente giudizio giacche' l'eventuale dichiarazione di
 incostituzionalita'     delle     norme     censurate     condurrebbe
 all'accoglimento  della  pretesa  economica  dedotta  in giudizio dai
 ricorrenti; vale a dire  al  riconoscimento  del  diritto  di  questi
 all'adeguamento  del  proprio  trattamento  economico  a  quello  dei
 professori universitari.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   articoli  134  della  Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1,  e  23  e  segg.  della  legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale perche' si pronunci sulla  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154,
 convertito in legge  11  luglio  1986,  n.  341,  in  relazione  agli
 articoli 3 e 36 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  segreteria  di  curare  la  notifica  della  presente
 ordinanza alle parti in causa  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    La  stessa  segreteria  dovra'  inoltre  comunicare l'ordinanza in
 questione ai Presidenti del Senato della Repubblica  e  della  Camera
 dei deputati.
    Cosi'  deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 gennaio
 1990.
                           Il Presidente:ROSA
                   Il consigliere estensore: BALUCANI
   Il consigliere: MOLLICA
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