N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1990
N. 256 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Coliva Claudio e il Credito romagnolo ed altro Lavoro (rapporto di) - Dipendente privato richiamato alle armi - Diritto ad un'indennita' per i giorni di assenza dal servizio Mancata previsione dell'erogazione della stessa indennita' all'impiegato privato che sia sottoposto a visita medica ai fini del riconoscimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato e, quindi, ai fini del richiamo alle armi Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 10 giugno 1940, n. 653, art. 1, primo comma, lett. a). (Cost., art. 3).(GU n.21 del 23-5-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; PREMESSA IN FATTO Con ricorso, depositato il 3 giugno 1988, il dott. Claudio Colova ha chiamato in giudizio il Credito romagnolo, chiedendo che gli fossero riconosciute, come permessi retribuiti, le assenze dal lavoro nelle mattine del 4, 27 e 29 maggio 1987, e che esso Credito romagnolo fosse, conseguentemente, condannato al pagamento, in suo favore, della somma di L. 168.979. Premesso di essere dipendente del credito convenuto, con la qualifica di impiegato, il ricorrente ha specificato che, durante la giornate del 4, 27 e 29 maggio 1987, si era dovuto assentare dal lavoro per recarsi presso l'ospedale militare, e precisamente, alla commissione medica ospedaliera di Bologna, per essere sottoposto a visita medica per il riconoscimento o meno dell'idoneita' al servizio militare incondizionato (ai fini del richiamo delle armi). Ha, anche, aggiunto che, nonostante le predette visite mediche fossero state ordinate dall'autorita' militare in giornate ed orari predeterminati, il Credito romagnolo, datore di lavoro, aveva indicato, nella busta paga del mese di dicembre 1987, le tre mattine in questione sotto la voce "assenza non retribuita", con una diminuzione della retribuzione pari a L. 168.979. La S.p.a. Credito romagnolo, costituitasi ritualmente, non ha contestato i fatti, ma ha escluso il proprio obbligo di pagamento, da porsi, comunque, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), di cui ha chiesto la chiamata in causa. All'udienza del 29 settembre 1988, il pretore ha disposto la chiamata in causa dell'istituto previdenziale, che, costituitosi regolarmente, ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO L'I.N.P.S. e' stato chiamato in causa, quale ente gestore della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 653. Il Credito romagnolo ha escluso, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, la possibilita' di equiparare, in mancanza di specifica disciplina, l'assenza dal lavoro, per sottoporsi alle visite mediche precedenti il richiamo, all'assenza al lavoro per adempiere al richiamo alle armi. Infatti, posto che l'art. 95, del c.c.n.l. di categoria si e' limitato a disporre che "al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento di legge", la disciplina legislativa, contenuta nella legge 10 giugno 1940, n. 653, ha previsto la corresponsione di determinate indennita' agli impiegati privati richiamati alle armi (art. 1). I successivi artt. 3 e 8 della medesima legge hanno disposto la costituzione presso l'I.N.P.S. della cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed il versamento di un contributo a favore dell'istituto previdenziale, da parte dei datori di lavoro, fissato in un'aliquota percentuale della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente (art. 3) e che le indennita', previste dall'art. 1, sono pagate dal datore di lavoro all'impiegato per conto della cassa che provvede al loro rimborso. Infine, l'art. 18 ha imposto il pagamento, a carico della cassa della indennita' di cui all'art. 1 anche se il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dei contributi. La normativa sopra richiamata esclude la possibilita' di estendere, al di fuori delle ipotesi espressamente previsti, il trattamento indennitario anche ad altri casi, come quello del dott. Coliva: assenze dal lavoro per essere sottoposto ad accertamenti sanitari di idoneita' al richiamo alle armi. Del resto, un precedente giurisprudenziale - sia pure non recente - e' significativo, in quanto la Corte di cassazione ha affermato che "le disposizioni di legge che garantiscono il diritto alla retribuzione ai lavoratori richiamati alle armi hanno carattere eccezionale e non possono percio' trovare applicazione oltre i casi tassativamente previsti" (Cass. civ. sez II 4 settembre 1958 n. 2961, mass. Foro It.). Ne' diversa soluzione sembra potersi adottare per effetto della legge 3 maggio 1955, n. 370, che, all'art. 4 ha sancito: "per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del c.c., in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso codice"; in altri termini, soltanto ed esclusivamente per il richiamo alle armi, e' stato garantito lo stesso trattamento previsto per il lavoratore assente per malattia. Tuttavia, per il caso del ricorrente, per le considerazioni, svolte in precedenza, e' da escludere una siffatta equiparabilita' ossia non e' consentita un'equiparazione fra le visite mediche, cui e' stato sottoposto il Coliva, e la malattia, non sussistendo un'incapacita' lavorativa determinata dall'alterazione dello stato psico-fisico del recorrente. A questo punto, il pretore ritiene di non potere decidere il caso sottoposto al suo esame, se prima la Corte costituzionale non accerti la legittimita' costituzionale meno dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, nella parte in cui non prevede il pagamento di un'indennita' all'impiegato privato che sia sottoposto a visita medica ai fini del riconoscimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato e, quindi, ai fini del richiamo alle armi. Infatti, posto che l'art. 2, secondo comma, della Costituzione impone l'obbligo del servizio militare e rilevato che le assenze per essere sottoposto alle dette visite, durante le giornate del 4, 27 e 29 maggio 1987, sono avvenute per il ricorrente in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 52 della Costituzione e per ordine dell'autorita' militare, si puo' con sufficiente certezza affermare che quelle visite costituiscono accertamenti prodromici ai fini del richiamo alle armi. Ed, allora, appare evidente che l'art. 1 della legge n. 653/1940 sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non equipara il richiamo alle armi alla visita medica per l'idoneita' ai fini del rimborso medesimo e, per questo secondo caso, non prevede l'erogazione dell'indennita', indicante dalla detta normativa.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcuna indennita' per gli impiegati privati assenti dal lavoro per essere sottoposto, presso la commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare, a visita medica per il riconoscimento o meno dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, ai fini del richiamo alle armi, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Il pretore: (firma illeggibile) 90C0558