N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1990
N. 257 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano fruito o titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione inizialmente solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n. 544/1988, anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data, ma solo dal 1 gennaio 1989 Ingiustificata disparita' di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione. (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma; legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.21 del 23-5-1990 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva in data 6 febbraio 1990; Ribadito, come da precedente odinanza del 19 dicembre 1988, che l'istanza azionata dal ricorrente di vedersi riconosciuta dall'I.N.P.S. la maggiorazione di cui alla legge n. 140/1985 sulla pensione di titolarita' (n. 2837617 cat. 10) trova, anche allo stato e sia pure in vigenza dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, preclusione insuperabile, con specifico riferimento al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, nel combinato disposto dell'art. 6, secondo comma, dalla citata normativa del 1985 e nell'art. 6 citato della sopravvenuta disciplian del 1988 che, sia pur estendendo il beneficio considerato anche agli ex combattenti titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968 ne ha previsto la decorrenza dal 1 gennaio 1985 come stabilito, invece, per gli ex combattenti titolari di pensione in data successiva al 7 marzo 1968; Confermato che non appare manifestamente infondato (semmai, accentuato) il dubbiio di illegittimita' costituzionale della specifica regolamentazione rispetto agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione non individuandosi ragione e regionevolezza del trattamento differenziato soltanto in base all'avvenuta maturazione, prima o dopo una certa data, del diritto al trattamento pensionistico; Sottolineato che il rilievo dell'istituto (che continua a connettere l'assetto qui discusso alla legge n. 336/1970 istitutiva dei trattamenti di favore per gli ex combattenti nell'ambito del pubblico impiego) appare non solo privo di pregio dal momento che la legge n. 140/1985 si riferisce a tutte le categorie di pensionati ma addirittura smentito dall'intervento del 1988 che, sia pure dal 1 gennaio 1989, ha attribuito il beneficio anche agli ex combettenti titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968; Rilevato, infine, che la differenziazione del trattamento di cui si discute si appalesa tanto piu' arbitraria sol riflettendo sulla attuata penalizzazione degli ex combattenti piu' anziani nonche' di coloro che (tale la situazione dell'attore) fruirono della pensione di invalidita' prima del raggiungimento dell'eta' pensionabile e proprio a causa delle campagne di guerra e della subita prigionia;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione l'eccezione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto dal secondo comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, laddove si prevede che per gli ex combattenti titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968 decorra dal 1 gennaio 1985 come, invece, per gli excombattenti titolari di pensione in data successiva al 7 marzo 1968; Dispone la sospensione del giudizio in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Bologna, addi' 8 febbraio 1990 Il pretore: (firma illeggibile) 90C0559