N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1990

                                 N. 257
 Ordinanza  emessa  l'8  febbraio  1990  dal  pretore  di  Bologna nel
 procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione
 del trattamento pensionistico per gli  ex  combattenti  di  cui  alla
 legge  n.  336/1970,  esclusi  coloro  che  abbiano fruito o titolo a
 fruire dei benefici previsti  dalla  legge  stessa  -  Riconoscimento
 della  maggiorazione  inizialmente  solo  ai titolari di pensione con
 decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n.
 544/1988,  anche  ai  titolari di pensione con decorrenza anteriore a
 tale data, ma solo dal 1› gennaio 1989 Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  dei  pensionati in base al mero elemento temporale della
 decorrenza della pensione.
 (Legge  15  aprile  1985,  n.  140,  art.  6, secondo comma; legge 29
 dicembre 1988, n. 544, art. 6).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva in data 6 febbraio 1990;
    Ribadito,  come  da  precedente odinanza del 19 dicembre 1988, che
 l'istanza   azionata   dal   ricorrente   di   vedersi   riconosciuta
 dall'I.N.P.S.  la  maggiorazione  di cui alla legge n. 140/1985 sulla
 pensione di titolarita' (n. 2837617 cat. 10) trova, anche allo  stato
 e  sia  pure  in vigenza dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n.
 544, preclusione insuperabile, con specifico riferimento  al  periodo
 dal  1›  gennaio  1985  al  31  dicembre 1988, nel combinato disposto
 dell'art. 6,  secondo  comma,  dalla  citata  normativa  del  1985  e
 nell'art.  6  citato  della sopravvenuta disciplian del 1988 che, sia
 pur estendendo il beneficio considerato  anche  agli  ex  combattenti
 titolari  di  pensione  anteriore  al  7 marzo 1968 ne ha previsto la
 decorrenza dal 1› gennaio 1985 come stabilito,  invece,  per  gli  ex
 combattenti titolari di pensione in data successiva al 7 marzo 1968;
    Confermato   che  non  appare  manifestamente  infondato  (semmai,
 accentuato)  il  dubbiio  di  illegittimita'   costituzionale   della
 specifica  regolamentazione rispetto agli artt. 3, primo comma, e 38,
 secondo  comma,  della  Costituzione  non  individuandosi  ragione  e
 regionevolezza   del   trattamento  differenziato  soltanto  in  base
 all'avvenuta maturazione, prima o dopo una certa data, del diritto al
 trattamento pensionistico;
    Sottolineato   che   il  rilievo  dell'istituto  (che  continua  a
 connettere l'assetto qui discusso alla legge n.  336/1970  istitutiva
 dei  trattamenti  di  favore  per  gli ex combattenti nell'ambito del
 pubblico impiego) appare non solo privo di pregio dal momento che  la
 legge  n. 140/1985 si riferisce a tutte le categorie di pensionati ma
 addirittura smentito dall'intervento del 1988 che, sia  pure  dal  1›
 gennaio  1989,  ha  attribuito il beneficio anche agli ex combettenti
 titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968;
    Rilevato,  infine,  che la differenziazione del trattamento di cui
 si discute si appalesa tanto piu' arbitraria  sol  riflettendo  sulla
 attuata  penalizzazione  degli ex combattenti piu' anziani nonche' di
 coloro che (tale la situazione dell'attore) fruirono  della  pensione
 di  invalidita'  prima  del  raggiungimento  dell'eta' pensionabile e
 proprio a causa delle campagne di guerra e della subita prigionia;
                                P. Q. M.
    Dichiara  non manifestamente infondata, con riferimento agli artt.
 3, primo comma, e 38, secondo comma, della  Costituzione  l'eccezione
 di  illegittimita'  costituzionale del combinato disposto dal secondo
 comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e  dell'art.  6
 della  legge 29 dicembre 1988, n. 544, laddove si prevede che per gli
 ex combattenti titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968 decorra
 dal  1›  gennaio 1985 come, invece, per gli excombattenti titolari di
 pensione in data successiva al 7 marzo 1968;
    Dispone  la  sospensione del giudizio in corso, ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  che  venga  comunicata  al  Presidente  del Senato della
 Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
      Bologna, addi' 8 febbraio 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0559