N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1990

                                 N. 262
 Ordinanza  emessa  il  2  febbraio  1990  dal  pretore  di Torino nel
 procedimento civile vertente tra Boscaro Mario e S.p.a. Ceat Cavi  ed
 altro
 Lavoro  (rapporto  di) - Cure idrotermali - Diritto al trattamento di
 cui all'art. 2110 del c.c. solo per le cure predette  rispondenti  ad
 effettive  esigenze terapeutiche o riabilitative - Mancata previsione
 del predetto trattamento nell'ipotesi di cure  atte  a  prevenire  il
 peggioramento della patologia o a favorirne il regresso.
 (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito in
 legge 11 novembre 1983, n. 638).
 (Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                               IL PRETORE
    Udienza  del  2  febbraio  1990: compaiono i proc. delle tre parti
 costituite nonche' il ricorrente personalmente.
    Le parti discutono oralmente la controversia.
    La  difesa  di  parte  ricorrente  chiede in via principale che la
 domanda venga accolta. Fa presente che dalla stessa  deposizione  del
 dott.  Bologna (p. 20 del verbale) emerge il carattere curativo delle
 cure  termali  stesse,  essendo   esse   dirette   a   prevenire   il
 peggioramento  della  patologia da cui il ricorrente risulta affetto.
 In  subordine,  ove  il  giudice  non   dovesse   accedere   a   tale
 interpretazione,    chiede    rimettersi    gli   atti   alla   Corte
 costituzionale, dovendo dubitarsi della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  13  del  d.-l. n. 463/1983, in relazione all'art. 32 della
 Costituzione,  trattandosi  comunque  nella  specie   di   situazione
 meritevole di tutela, sotto il profilo della tutela della salute.
    La  difesa della societa' Ceat Cavi chiede respingersi il ricorso,
 tenuto  conto  che  il  ricorrente  ha  presentato  in   ritardo   il
 certificato  e non ha comprovato il differimento delle stesse fino al
 periodo feriale; ne' ha comprovato lo stato di malattia.
    Chiede  inoltre  respingersi  il  ricorso  nel  momento  che nella
 fattispecie non si  versa  in  ipotesi  di  cure  termali  con  scopo
 curativo.
    Chiede   dichiararsi  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  proposta  dalla  difesa   della   parte
 ricorrente, con riferimento al caso di specie in cui l'attore risulta
 affetto semplicemente da cefalee.
    Richiama la sent. trib. Milano 18 maggio 1989 e messaggio I.N.P.S.
 12 aprile 1988, n. 23978.
    La difesa dell'I.N.P.S. chiede respingersi il ricorso. Fa presente
 che risulta accertato nella specie il carattere preventivo delle cure
 e la non indifferibilita' delle stesse.
    Chiede  che  la  questione di legittimita' costituzionale proposta
 dalla  difesa  di  parte  ricorrente  sia  dichiarata  manifestamente
 infondata.
    A questo punto il pretore si ritira in camera di consiglio.
    All'esito  della  camera  di  consiglio,  il  pretore pronuncia il
 presente provvedimento.
    Considerato:
      1)  che  le  cure  termali  autorizzate  dall'I.N.P.S. risultano
 autorizzate a fini meramente preventivi (cfr. dep. De Giovanni,  capo
 ufficio I.N.P.S., proc. verb., p. 18);
      2)  che  nella  specie trattasi di cure autorizzate da sanitario
 I.N.P.S.;
      3)   che   risulta  accertato,  attraverso  la  deposizione  del
 sanitario I.N.P.S. dott. Bologna (cfr.  proc.  verb.,  p.  20),  che,
 rispetto  alle  patologie  da  cui  il  ricorrente e' affetto e cioe'
 artrosi della colonna vertebrale, postumi di frattura della  caviglia
 destra,   sinusite  cronica,  le  cure  termali  hanno  una  funzione
 preventiva, di prevenzione cioe' del peggioramento  della  situazione
 ovvero di riduzione del peggioramento;
      4)  che  trattasi  di  situazione  che  fuoriesce  dal  disposto
 dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n.  463/1983,  convertito  nella
 legge  n.  638/1983, come confermato da trib. Milano, 18 maggio 1989,
 in Dir. prati. lav., 1989, 2693 (nella quale appunto  si  legge:  "Il
 medico  interrogato  come teste, ha riferito che il Beretta soffre di
 artrosi diffusa, che e' importante fare le cure (...), che  nel  caso
 la  cura  termale  e'  necessaria per prevenire la riacutizzazione di
 manifestazioni algiche e ritardare l'insorgenza del dolore. Si tratta
 quindi  di  cure preventive, che la cassazione esclude dall'ambito di
 applicazione della legge n. 638/1983, essendo esse utili per  evitare
 l'insorgenza  di  eventuale  malattia,  non  per  ristabilirsi da una
 malattia");
      5)  che  il  cit.  art. 13 pare in contrasto con l'art. 32 della
 costituzione, nella parte  in  cui  non  attribuisce  il  trattamento
 economico  ex  art.  2110  del  c.c.,  ove  le cure termali risultino
 effettuate a fini preventivi (nel senso sopra precisato) e  non  gia'
 per ristabilirsi da una malattia.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del  d.-l.  n.
 463/1983, convertita nella legge n. 638/1983, in riferimento all'art.
 32 della Costituzione, nella parte in cui non assicura il trattamento
 ex  art.  2110  del  c.c. nell'ipotesi di cure idrotermali destinate,
 come nella specie, a prevenire il peggioramento della patologia o  il
 suo regresso;
    Dispone,  la  sospensione  del  presente  giudizio, ordinando alla
 cancelleria di effettuare le notificazioni e comunicazioni di rito.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0579