N. 268 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 1990
N. 268 Ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dal tribunale di Novara nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. ed altra Previdenza e assistenza sociale - Esclusione dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, dei contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime Mancata previsione dell'esclusione dalla retribuzione imponibile dei contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare, diversi dal Fondo predetto e, segnatamente, dei contributi versati a favore del Fondo di solidarieta' interno della Olivetti prodotti industriali S.p.a. Ingiustificata disparita' di trattamento di situzione analoghe. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12; d.-l. 1 marzo 1985, n. 44, art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155). (Cost., artt. 3).(GU n.21 del 23-5-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite di lavoro promosse dall'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L., in persona del direttore pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Novara presso l'avv. Negri che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carola per delega in atti, ricorrente, contro la S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliata in Novara presso l'avv. G. Forzani Borroni che la rappresenta unitamente agli avvocati Spagnuolo Vigorita e Pizzotti per delega in atti, convenuta, e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L., in persona del direttore pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Novara presso l'avv. Negri che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carola per delega in atti, ricorrente, contro la Olivetti controllo numerico S.p.a. poi O.C.N. P.P.C. S.p.a. e ora Olivetti prodotti industriali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore ed elettivamene domiciliata in Novara presso l'avv. G. Forzani Borroni che la rappresenta unitamente agli avvocati Spagnuolo Vigorita e Pizzotti per delega in atti convenuta. Con due distinti atti ex art. 392 del c.p.c. l'I.N.A.I.L. riassumeva dinanzi al tribunale di Novara le cause vertenti tra il predetto istituto e la Ing. Olivetti e C. S.p.a. (causa n. 1179/87 r.g. tribunale) e la Olivetti controllo numerico S.p.a. (poi O.C.N. P.P.C. S.p.a. e ora Olivetti prodotti industriali S.p.a.) (n. 1180/87) esponendo che presso le aziende del gruppo Olivetti il patrimonio del Fondo di solidarieta' interna (F.S.I.), istituito in seguito ad accordi sindacali, era costituito per 3/4 da versamenti delle societa' del Gruppo (pari allo 0,45 della retribuzione lorda di ogni dipendente) e per 1/4 da versamenti dei lavoratori (pari allo 0,15 della retribuzione lorda) e che tali somme non erano mai state assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali. L'I.N.A.I.L. aveva richiesto il pagamento di tali contributi ma su ricorso della societa' l'ispettorato del lavoro aveva dichiarato le somme in questione non assoggettabili a contributi. Quindi proposta senza esito opposizione dinanzi al competente Ministero, l'I.N.A.I.L. adiva il pretore di Ivrea che con sentenza n. 185 e n. 186 del 25 ottobre 1982-10 novembre 1982 respingeva la domanda. L'I.N.A.I.L. proponeva appello al tribunale di Ivrea che con sentenza 29 febbraio 1984-15 marzo 1984 rigettava l'impugnazione affermando che simili fondi hanno una propria autonomia patrimoniale e gestionale che fa venir meno ogni collegamento con il rapporto di lavoro che costituisce il presupposto per il sorgere dell'obbligazione contributiva presidenziale. L'I.N.A.I.L. proponeva allora ricorso per Cassazione deducendo come unico motivo di annullamento la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La suprema Corte con le sentenze n. 3866 del 20 novembre 1986-17 aprile 1987 e la n. 3867 del 20 novembre 1986-18 settembre 1987 accoglieva il ricorso rinviando, per un nuovo esame delle cause, al tribunale di Novara ed affermando, quale principio di diritto, da applicarsi anche nelle vertenze in questione, che, a seguito dell'ampliamento della nozione di retribuzione imponibile disposto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le somme corrisposte a qualsiasi titolo ai lavoratori - con le eccezioni tassativamente previste dallo stesso articolo - andavano assoggettate a contribuzione previdenziale ove fosse sussistente la condizione soggettiva della loro provenienza dal datore di lavoro, sia quella oggettiva della dipendenza della erogazione del rapporto di lavoro (giurisprudenza costante della suprema Corte, 23 novembre 1984, n. 6053 e 7 marzo 1986, n. 1546). Costituendosi anche nei giudizi di rinvio le due societa' del gruppo Olivetti sollevano eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, cosi' come modificata dalla legge di interpretazione autentica 26 aprile 1985, n. 155 (art. 1, quarto comma, del d.-l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge n. 155/1985). All'udienza del 24 gennaio 1990 le due cause veniva riunite e quindi discusse dai difensori delle due parti. Il tribunale di Novara ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' proposta dalla difesa della Olivetti. Invero secondo la prospettazione di quest'ultima, cui il tribunale aderisce, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con le citate sentenze nn. 3866 e 3867 del 1986 (vi deve essere un automatico riconoscimento della sottoposizione a contribuzione di ogni erogazione che provenga dal datore di lavoro e sia in dipendenza funzionale col rapporto di lavoro) appare improntato ad un rigore interpretativo che attribuirebbe al prelievo contributivo una funzione fiscale (volta ad assicurare agli enti previdenziali la provvista per lo svolgimento dei compiti istituzionali) e che risulta ripetutamente sconfessato dalla stessa suprema Corte come ad esempio nei seguenti casi: 1) il servizio di mensa e' sottoposto a contribuzione non certo in relazione al costo sopportato dall'azienda e al vantaggio acquisito dal lavoratore ma in relazione al costo sopportato dall'azienda e al vantaggio acquisito dal lavoratore ma in relazione alle determinazioni dei relativi decreti ministeriali che prevedono contributi di modesta entita'; 2) le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore in sede di definizione transattiva di una controversia sono escluse dall'obbligo contributivo pur essendo evidente che in tal caso l'erogazione viene effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro; 3) l'indennita' sostitutiva del preavviso prevista da norme contrattuali e' esclusa dall'obbligo contributivo; 4) per le borse di studio istituite per contratto collettivo in favore dei figli dei lavoratori la Corte ha escluso l'automatico riconoscimento del carattere retributivo, ritenendo necessaria una indagine sull'intento delle parti di attribuire, non ai dipendenti ma ai loro figli, un autonomo diritto del quale dispone (Cass. S.V. n. 5736/1988); 5) i premi versati dall'azienda per la copertura infortunistica dei propri dirigenti ad un terzo soggetto (societa' di assicurazioni) sono esclusi dall'obbligo contributivo (Cass. n. 1900/1988). Inoltre il legislatore con l'art. 1, quarto comma, del d.-l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, asserendo che quest'ultimo: "va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale i contributi versati al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime". La natura interpretativa di tale disposizione, con efficacia retroattiva, e' stata riconosciuta dalla suprema Corte (n. 442/1987), tanto che l'I.N.P.S. con circolare n. 159 del 15 luglio 1988 ne ha preso ufficialmente atto. Pertanto, un principio di diritto cosi' rigoroso come quello affermato dalle sentenze della Cassazione nn. 3866 e 3967, contrasta con la interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153/1969 fornita dal legislatore che, poiche' non puo' essere ammessa nell'ottica dell'attribuzione di un singolare beneficio in favore di uno specifico fondo nazionale, evidentemente si giustifica (pena la violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento) solo nella piu' vasta ottica di esclusione dall'obbligo della contribuzione tutte le erogazioni dei datori di lavoro effettuate nell'ambito di contesti analoghi a quello tenuto presente dal legislatore con la legge n. 155/1985, ovvero di erogazioni aziendali attribuite (seppure in virtu' di obbligo contrattuale e non per spirito di liberalita') ad un soggetto giuridico diverso dai lavoratori (il fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle aziende di spedizione e le agenzie marittime e nella fattispecie il fondo di solidarieta' interna E.S.I. del gruppo Olivetti) e rispondente a finalita' previdenziali e assistenziali, coerenti con il moderno atteggiarsi della grande impresa, quale istituzione che svolge, seppur settorialmente, interventi di tutela e di sostegno previsti dalle stesse norme costituzionali. Invero, a parte le numerose eccezioni previste dalla giurisprudenza di legittimita' in tema di interpretazione dell'art. 2 della legge n. 153/1969, (come gli esempi sopra citati) cui si e' aggiunta la legge n. 155/1985, la suprema Corte ha costantemente affermato, cosi' come nelle sentenze nn. 3866 e 3867 che riguardano le cause in oggetto, che nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi devono sempre essere ricomprese le erogazioni del datore di lavoro a fondi aziendali con finalita' mutualistiche e assistenziali istituiti con la contrattazione collettiva. Orbene, questa costante interpretazione giurisprudenziale della suprema Corte che costituisce quel "diritto vivente" che la stessa Corte costituzionale ha assunto quale oggetto dello scrutinio di costituzionalita' (sentenze nn. 360 e 361 del 1985 e 221, 231 e 268 del 1986), contrasta con la interpretazione autentica, fornita dal legislatore, dell'art. 12 della legge n. 153/1969 che pero' fa riferimento al solo fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nonostante che altri fondi aziendali, quale quello del gruppo Olivetti (F.S.I.), svolgano analoghe funzioni previdenziali e assistenziali complementari rispetto a quelle svolte dagli istituti pubblici a cio' preposti. La decisione del presente giudizio (in cui le due cause sono state riunite) dipende, appunto, dalla applicazione - ai contributi della societa' del gruppo Olivetti erogati in favore del fondo di solidarieta' interno (F.S.I.) -, dell'art. 12 della legge n. 153/1969 nella interpretazione che ne viene data dalla costante giurisprudenza di legittimita' oppure nel significato, alquanto diverso e "autentico", imposto dalla norma di cui all'art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 convertito nella legge n. 155/1985. Da cio' la rilevanza della questione di costituzionalita' proposta dalla difesa della Olivetti che si presenta non manifestamente infondata perche' non appare "ragionevole", ne' rispettosa del princi'pio di uguaglianza, stabilita dall'art. 3 della Costituzione la diversificazione del trattamento di eguali situazioni (erogazioni datoriali a favore di fondi di previdenza complementare) imposta dalla "interpretazione autentica" dell'art. 12 della legge n. 153/1969 fornita dal legislatore con la norma sopra citata, ove appunto questa vada intesa nel senso che la prevista esclusione dalla "retribuzione imponibile" (dell'art. 12) debba intendersi limitata ai soli contributi datoriali in favore del menzionato fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime e non anche estesa a tutti i fondi aziendali aventi analoghi finalita'. La parificazione del trattamento tra le diverse situazioni in cui versano, per volere del legislatore, i regimi di previdenza complementare deve essere pertanto affidata al giudizio della Corte costituzionale e ad una lettura, da parte di questa ultima, della norma di interpretazione autentica (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 convertito in legge n. 155/1985 integratrice del disposto dell'art. 12 della legge n. 153/1969) che estenda l'applicazione di tale disposizione a tutti i fondi aziendali di previdenza e assistenza la cui funzione promozionale appare di particolare rilievo nel nostro ordinamento e tra i quali deve essere collocato il F.S.I. del gruppo Olivetti di cui si discute nel presente giudizio. In conclusione, previa declaratoria della "rilevanza" e della "non manifesta infondatezza" della prospettata questione di legittimita' costituzionale ex art. 3 della Costituzione della norma di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 cosi' come interpretata "autenticamente" dall'art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 44/1985 convertito in legge n. 155/1985, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio, disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli organismi istituzionali previsti dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.-l. 1 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, se interpretato nel senso che non siano esclusi dalla retribuzione imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal "Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e di agenzie marittime" e in particolare i contributi versati in favore del "Fondo di solidarieta' interno" di cui si discute nel presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Novara, addi' 24 gennaio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0585