N. 268 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 1990

                                 N. 268
 Ordinanza  emessa  il  24  gennaio  1990  dal tribunale di Novara nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra  l'I.N.A.I.L.  e  la  S.p.a.
 Ing. C. Olivetti & C. ed altra
 Previdenza  e  assistenza  sociale - Esclusione dalla base imponibile
 dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, dei  contributi
 versati  al  Fondo  nazionale  di  previdenza per gli impiegati delle
 imprese di spedizione e delle agenzie  marittime  Mancata  previsione
 dell'esclusione  dalla retribuzione imponibile dei contributi versati
 dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza  complementare,
 diversi  dal Fondo predetto e, segnatamente, dei contributi versati a
 favore del Fondo di  solidarieta'  interno  della  Olivetti  prodotti
 industriali   S.p.a.  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  di
 situzione analoghe.
 (Legge  30  aprile 1969, n. 153, art. 12; d.-l. 1› marzo 1985, n. 44,
 art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155).
 (Cost., artt. 3).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite di lavoro
 promosse dall'Istituto nazionale per  l'assicurazione  infortuni  sul
 lavoro   -  I.N.A.I.L.,  in  persona  del  direttore  pro-tempore  ed
 elettivamente domiciliato  in  Novara  presso  l'avv.  Negri  che  lo
 rappresenta  e difende unitamente all'avv. Carola per delega in atti,
 ricorrente, contro la S.p.a. Ing. C. Olivetti & C.,  in  persona  del
 legale  rappresentante  pro-tempore  ed  elettivamente domiciliata in
 Novara presso l'avv. G. Forzani Borroni che la rappresenta unitamente
 agli  avvocati  Spagnuolo  Vigorita  e  Pizzotti  per delega in atti,
 convenuta, e dall'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  infortuni
 sul  lavoro  -  I.N.A.I.L.,  in  persona del direttore pro-tempore ed
 elettivamente domiciliato  in  Novara  presso  l'avv.  Negri  che  lo
 rappresenta  e difende unitamente all'avv. Carola per delega in atti,
 ricorrente, contro la Olivetti controllo numerico S.p.a.  poi  O.C.N.
 P.P.C.  S.p.a. e ora Olivetti prodotti industriali S.p.a., in persona
 del legale rappresentante pro-tempore ed elettivamene domiciliata  in
 Novara presso l'avv. G. Forzani Borroni che la rappresenta unitamente
 agli avvocati Spagnuolo  Vigorita  e  Pizzotti  per  delega  in  atti
 convenuta.
    Con  due  distinti  atti  ex  art.  392  del  c.p.c.  l'I.N.A.I.L.
 riassumeva dinanzi al tribunale di Novara le cause  vertenti  tra  il
 predetto  istituto  e  la Ing. Olivetti e C. S.p.a. (causa n. 1179/87
 r.g. tribunale) e la Olivetti controllo numerico S.p.a.  (poi  O.C.N.
 P.P.C.  S.p.a.  e  ora  Olivetti  prodotti  industriali  S.p.a.)  (n.
 1180/87) esponendo che presso  le  aziende  del  gruppo  Olivetti  il
 patrimonio  del  Fondo di solidarieta' interna (F.S.I.), istituito in
 seguito ad accordi sindacali, era costituito per  3/4  da  versamenti
 delle societa' del Gruppo (pari allo 0,45 della retribuzione lorda di
 ogni dipendente) e per 1/4 da versamenti dei  lavoratori  (pari  allo
 0,15  della  retribuzione lorda) e che tali somme non erano mai state
 assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali.  L'I.N.A.I.L.
 aveva  richiesto  il pagamento di tali contributi ma su ricorso della
 societa' l'ispettorato  del  lavoro  aveva  dichiarato  le  somme  in
 questione non assoggettabili a contributi.
    Quindi  proposta  senza  esito  opposizione  dinanzi al competente
 Ministero, l'I.N.A.I.L. adiva il pretore di Ivrea che con sentenza n.
 185  e  n.  186  del  25  ottobre 1982-10 novembre 1982 respingeva la
 domanda. L'I.N.A.I.L. proponeva appello al tribunale di Ivrea che con
 sentenza  29  febbraio  1984-15  marzo  1984 rigettava l'impugnazione
 affermando che simili fondi hanno una propria autonomia  patrimoniale
 e  gestionale  che fa venir meno ogni collegamento con il rapporto di
 lavoro   che   costituisce   il   presupposto    per    il    sorgere
 dell'obbligazione  contributiva presidenziale. L'I.N.A.I.L. proponeva
 allora  ricorso  per  Cassazione  deducendo  come  unico  motivo   di
 annullamento  la  violazione  e falsa applicazione dell'art. 12 della
 legge 30 aprile 1969, n. 153.
    La  suprema  Corte con le sentenze n. 3866 del 20 novembre 1986-17
 aprile 1987 e la n. 3867  del  20  novembre  1986-18  settembre  1987
 accoglieva  il  ricorso rinviando, per un nuovo esame delle cause, al
 tribunale di Novara ed affermando, quale  principio  di  diritto,  da
 applicarsi   anche  nelle  vertenze  in  questione,  che,  a  seguito
 dell'ampliamento della nozione di  retribuzione  imponibile  disposto
 dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le somme corrisposte
 a qualsiasi titolo ai lavoratori - con  le  eccezioni  tassativamente
 previste   dallo   stesso   articolo   -   andavano   assoggettate  a
 contribuzione  previdenziale  ove  fosse  sussistente  la  condizione
 soggettiva  della  loro  provenienza dal datore di lavoro, sia quella
 oggettiva della dipendenza della erogazione del  rapporto  di  lavoro
 (giurisprudenza  costante  della  suprema Corte, 23 novembre 1984, n.
 6053 e 7 marzo 1986, n. 1546).
    Costituendosi  anche  nei  giudizi  di  rinvio le due societa' del
 gruppo Olivetti sollevano eccezione di illegittimita'  costituzionale
 della  norma  di  cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
 cosi' come modificata dalla legge  di  interpretazione  autentica  26
 aprile  1985,  n. 155 (art. 1, quarto comma, del d.-l. 1› marzo 1985,
 n. 44, convertito nella legge n. 155/1985).
    All'udienza  del  24  gennaio  1990  le due cause veniva riunite e
 quindi discusse dai difensori delle due parti.
    Il  tribunale  di  Novara  ritiene  rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di  costituzionalita'  proposta  dalla  difesa
 della Olivetti.
    Invero secondo la prospettazione di quest'ultima, cui il tribunale
 aderisce, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione
 con  le  citate  sentenze nn. 3866 e 3867 del 1986 (vi deve essere un
 automatico riconoscimento della  sottoposizione  a  contribuzione  di
 ogni erogazione che provenga dal datore di lavoro e sia in dipendenza
 funzionale col rapporto di lavoro) appare  improntato  ad  un  rigore
 interpretativo   che   attribuirebbe  al  prelievo  contributivo  una
 funzione fiscale (volta ad  assicurare  agli  enti  previdenziali  la
 provvista per lo svolgimento dei compiti istituzionali) e che risulta
 ripetutamente sconfessato dalla stessa suprema Corte come ad  esempio
 nei seguenti casi:
      1)  il servizio di mensa e' sottoposto a contribuzione non certo
 in  relazione  al  costo  sopportato  dall'azienda  e  al   vantaggio
 acquisito   dal  lavoratore  ma  in  relazione  al  costo  sopportato
 dall'azienda e al vantaggio acquisito dal lavoratore ma in  relazione
 alle  determinazioni  dei relativi decreti ministeriali che prevedono
 contributi di modesta entita';
      2)  le  somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore in sede
 di  definizione  transattiva  di  una   controversia   sono   escluse
 dall'obbligo  contributivo  pur  essendo  evidente  che  in  tal caso
 l'erogazione viene effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro;
      3)  l'indennita'  sostitutiva  del  preavviso  prevista da norme
 contrattuali e' esclusa dall'obbligo contributivo;
      4)  per le borse di studio istituite per contratto collettivo in
 favore dei figli dei lavoratori  la  Corte  ha  escluso  l'automatico
 riconoscimento  del  carattere  retributivo, ritenendo necessaria una
 indagine sull'intento delle parti di attribuire, non ai dipendenti ma
 ai  loro  figli, un autonomo diritto del quale dispone (Cass. S.V. n.
 5736/1988);
      5)  i premi versati dall'azienda per la copertura infortunistica
 dei propri dirigenti ad un terzo soggetto (societa' di assicurazioni)
 sono esclusi dall'obbligo contributivo (Cass. n. 1900/1988).
    Inoltre  il  legislatore  con l'art. 1, quarto comma, del d.-l. 1›
 marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155,  ha
 fornito  una  interpretazione  autentica  dell'art. 12 della legge 30
 aprile 1969, n. 153, asserendo che quest'ultimo: "va interpretato nel
 senso  che  sono  esclusi  dalla  base  imponibile  dei contributi di
 previdenza  e  assistenza  sociale  i  contributi  versati  al  fondo
 nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
 e  delle  agenzie  marittime".  La  natura  interpretativa  di   tale
 disposizione,  con efficacia retroattiva, e' stata riconosciuta dalla
 suprema Corte (n. 442/1987), tanto che l'I.N.P.S.  con  circolare  n.
 159 del 15 luglio 1988 ne ha preso ufficialmente atto.
    Pertanto,  un  principio  di  diritto  cosi'  rigoroso come quello
 affermato dalle sentenze della Cassazione nn. 3866 e 3967,  contrasta
 con la interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153/1969
 fornita  dal  legislatore  che,  poiche'  non  puo'  essere   ammessa
 nell'ottica  dell'attribuzione di un singolare beneficio in favore di
 uno specifico fondo nazionale, evidentemente si giustifica  (pena  la
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  per  la  disparita' di
 trattamento) solo nella piu' vasta ottica di esclusione  dall'obbligo
 della   contribuzione  tutte  le  erogazioni  dei  datori  di  lavoro
 effettuate nell'ambito di contesti analoghi a quello tenuto  presente
 dal  legislatore  con  la  legge  n.  155/1985,  ovvero di erogazioni
 aziendali attribuite (seppure in virtu' di obbligo contrattuale e non
 per  spirito  di  liberalita')  ad  un soggetto giuridico diverso dai
 lavoratori (il fondo nazionale di previdenza per gli impiegati  delle
 aziende  di  spedizione e le agenzie marittime e nella fattispecie il
 fondo  di  solidarieta'  interna  E.S.I.  del  gruppo   Olivetti)   e
 rispondente  a  finalita' previdenziali e assistenziali, coerenti con
 il moderno atteggiarsi della grande impresa,  quale  istituzione  che
 svolge,  seppur  settorialmente,  interventi  di tutela e di sostegno
 previsti dalle stesse norme costituzionali.
    Invero,   a   parte   le   numerose   eccezioni   previste   dalla
 giurisprudenza di legittimita' in tema di interpretazione dell'art. 2
 della  legge  n.  153/1969,  (come gli esempi sopra citati) cui si e'
 aggiunta la legge n. 155/1985,  la  suprema  Corte  ha  costantemente
 affermato,  cosi'  come nelle sentenze nn. 3866 e 3867 che riguardano
 le cause in oggetto, che nella nozione di retribuzione imponibile  ai
 fini  contributivi  devono sempre essere ricomprese le erogazioni del
 datore di lavoro a fondi  aziendali  con  finalita'  mutualistiche  e
 assistenziali istituiti con la contrattazione collettiva.
    Orbene,  questa  costante  interpretazione giurisprudenziale della
 suprema Corte che costituisce quel "diritto vivente"  che  la  stessa
 Corte  costituzionale  ha  assunto  quale  oggetto dello scrutinio di
 costituzionalita' (sentenze nn. 360 e 361 del 1985 e 221, 231  e  268
 del  1986),  contrasta  con la interpretazione autentica, fornita dal
 legislatore, dell'art. 12  della  legge  n.  153/1969  che  pero'  fa
 riferimento  al  solo fondo nazionale di previdenza per gli impiegati
 delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nonostante che
 altri  fondi  aziendali,  quale  quello del gruppo Olivetti (F.S.I.),
 svolgano   analoghe   funzioni    previdenziali    e    assistenziali
 complementari rispetto a quelle svolte dagli istituti pubblici a cio'
 preposti.
    La decisione del presente giudizio (in cui le due cause sono state
 riunite) dipende, appunto, dalla applicazione - ai  contributi  della
 societa'   del  gruppo  Olivetti  erogati  in  favore  del  fondo  di
 solidarieta' interno (F.S.I.) -, dell'art. 12 della legge n. 153/1969
 nella interpretazione che ne viene data dalla costante giurisprudenza
 di  legittimita'  oppure  nel   significato,   alquanto   diverso   e
 "autentico", imposto dalla norma di cui all'art. 1, quarto comma, del
 d.-l. n. 44/1985 convertito nella  legge  n.  155/1985.  Da  cio'  la
 rilevanza  della questione di costituzionalita' proposta dalla difesa
 della Olivetti che si presenta non manifestamente  infondata  perche'
 non   appare   "ragionevole",   ne'   rispettosa  del  princi'pio  di
 uguaglianza,   stabilita   dall'art.   3   della   Costituzione    la
 diversificazione  del  trattamento  di  eguali situazioni (erogazioni
 datoriali a favore di  fondi  di  previdenza  complementare)  imposta
 dalla   "interpretazione  autentica"  dell'art.  12  della  legge  n.
 153/1969 fornita dal legislatore  con  la  norma  sopra  citata,  ove
 appunto questa vada intesa nel senso che la prevista esclusione dalla
 "retribuzione imponibile" (dell'art. 12) debba intendersi limitata ai
 soli contributi datoriali in favore del menzionato fondo nazionale di
 previdenza per gli impiegati delle  imprese  di  spedizione  e  delle
 agenzie marittime e non anche estesa a tutti i fondi aziendali aventi
 analoghi finalita'.
    La  parificazione del trattamento tra le diverse situazioni in cui
 versano,  per  volere  del  legislatore,  i  regimi   di   previdenza
 complementare  deve  essere pertanto affidata al giudizio della Corte
 costituzionale e ad una lettura, da parte  di  questa  ultima,  della
 norma  di  interpretazione autentica (art. 1, quarto comma, del d.-l.
 n. 44/1985 convertito in legge n. 155/1985 integratrice del  disposto
 dell'art.  12  della legge n. 153/1969) che estenda l'applicazione di
 tale  disposizione  a  tutti  i  fondi  aziendali  di  previdenza   e
 assistenza la cui funzione promozionale appare di particolare rilievo
 nel nostro ordinamento e tra i quali deve essere collocato il  F.S.I.
 del gruppo Olivetti di cui si discute nel presente giudizio.
   In  conclusione, previa declaratoria della "rilevanza" e della "non
 manifesta infondatezza" della prospettata questione  di  legittimita'
 costituzionale  ex  art.  3  della  Costituzione  della  norma di cui
 all'art.  12  della  legge  n.  153/1969  cosi'   come   interpretata
 "autenticamente"  dall'art.  1,  quarto  comma,  del d.-l. n. 44/1985
 convertito  in  legge  n.  155/1985,   va   ordinata   la   immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospeso il
 presente giudizio, disponendo  che,  a  cura  della  cancelleria,  la
 presente   ordinanza  sia  notificata  agli  organismi  istituzionali
 previsti dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto  dall'art. 12 della legge 30
 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.-l. 1›  marzo
 1985,  n.  44,  convertito  nella  legge  26  aprile 1985, n. 155, se
 interpretato nel senso  che  non  siano  esclusi  dalla  retribuzione
 imponibile  i  contributi  versati  dal  datore di lavoro a favore di
 regimi di previdenza complementare diversi dal  "Fondo  nazionale  di
 previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e di agenzie
 marittime" e in particolare i contributi versati in favore del "Fondo
 di solidarieta' interno" di cui si discute nel presente giudizio;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il presente giudizio;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Novara, addi' 24 gennaio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0585