N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1989

                                 N. 271
 Ordinanza  emessa  il 3 novembre 1989 dalla corte d'appello di Ancona
 nel procedimento penale a carico di Notari Cristiano ed altri
 Processo  penale  -  Norme  transitorie  - Procedimento gia' in corso
 all'entrata in vigore del nuovo codice - Grado di  appello  Richiesta
 di    giudizio    abbreviato   -   Inammissibilita'   -   Conseguente
 inapplicabilita' della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. 1988  -
 Disparita'   di   trattamento  tra  imputati  secondo  lo  stato  dei
 rispettivi procedimenti.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 71, art. 247, in relazione al c.p.p. 1988,
 art. 442).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                           LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Notari Cristiano + 3;
    Vista  la  dichiarazione  fatta  dall'imputato Di Paoli Rocco alla
 udienza odierna, volta ad ottenere il giudizio abbreviato;
    Vista  la eccezione di incostituzionalita' sollevata dal difensore
 del sopradetto imputato Di Paoli, sentito il Procuratore Generale  ed
 i difensori degli altri imputati;
    Rilevato  che  l'eccezione  non appare manifestamente infondata in
 relazione agli artt. 3 e 25  della  Costituzione  in  quanto,  per  i
 procedimenti  in  corso in grado di appello all'entrata in vigore del
 nuovo codice di rito, l'art. 247 delle  disposizioni  transitorie  al
 nuovo  codice,  non consentendo all'imputato di avanzare richiesta di
 giudizio abbreviato  con  gli  effetti  previsti  dall'art.  442  del
 c.p.p.,  viene  a creare una ingiustificata disparita' di trattamento
 tra soggetti, imputati di fatti che,  pur  commessi  tutti  in  epoca
 antecedente  all'entrata in vigore del predetto codice, siano stati o
 no gia' giudicati in primo grado;
    Ritenuto  che  il giudizio non puo' essere definito, nei confronti
 dell'imputato Di Paoli  Rocco,  indipendentemente  dalla  risoluzione
 della questione di legittimita' costituzionale;
      che,  parimenti,  per  gli altri impuati, data l'interdipendenza
 delle  posizioni  processuali,  non  sussistono  i  presupposti   per
 disporre la separazione dei giudizi.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   eccezione   di
 incostituzionalita' di cui in premessa;
    Sospende  il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento
    Rinvia il processo a nuovo ruolo.
      Ancona, addi' 3 novembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0588