N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1990

                                 N. 273
 Ordinanza  emessa  l'8  febbraio  1990  dal  pretore  di  Isernia nel
 procedimento penale a carico di Daigor Bic ed altri
 Processo  penale  -  Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta
 per il rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m.  -
 Insindacabilita' da parte del giudice - Disparita' di trattamento tra
 imputati - Violazione del diritto di difesa  Limitazione  del  potere
 decisorio dell'organo giudicante.
 (C.P.P. 1988, art. 566, ottavo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel giudizio direttissimo
 contro: 1) Daigor Bic; 2) Novac Sdom; 3) Greko  Erminia;  4)  Nicolic
 Patrin,  imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624 e 625 n. 1
 e 2 del c.p.;
    Osservato  che  all'udienza  dell'8  febbraio 1990, subito dopo la
 convalida  dell'arresto,  il  difensore   degli   impuati   formulava
 richiesta  di  giudizio  abbreviato e che il p.m. non prestava il suo
 consenso;
    Ritenuto  che l'insindacabile vincolativita' del dissenso del p.m.
 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (potendosi creare
 disparita'  di  trattamento  nei  confronti  di  soggetti meritevoli,
 invece, del medesimo trattamento) e con l'art. 24 della  Costituzione
 (avendo diritto la difesa a vedere comunque decisa dal giudice la sua
 istanza);
    Ritenuto,  altresi',  che il presente giudizio sia definibile allo
 stato  degli  atti,  onde  la  questione  di   costituzionalita'   e'
 rilevante;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 incostituzionalita' dell'art. 566, n. 8 del c.p.p., in relazione agli
 artt.  3  e  24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la
 sindacabilita', da parte del  giudice,  del  dissenso  del  p.m.,  al
 giudizio abbreviato;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Isernia, addi' 8 febbraio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0590