N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1989

                                 N. 274
 Ordinanza  emessa  il  19  dicembre  1989  dal  tribunale di Asti nel
 procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Cimadon Elisa
 Previdenza  e  assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati
 negli enti locali - Indennita' di fine rapporto - Non  computabilita'
 ai  fini del calcolo di detta indennita' della indennita' integrativa
 speciale  mensile  per   il   personale   iscritto   all'I.N.A.D.E.L.
 anteriormente  al  1›  gennaio  1974  -  Ingiustificata disparita' di
 trattamento in base al mero elemento  temporale,  di  soggetti  nella
 stessa situazione giuridica.
 (Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                              IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello
 n. 1317/1987 promossa da: I.N.D.E.L. - Istituto nazionale  assistenza
 dipendenti  enti  locali,  in  persona  del  commissario pro-tempore,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Sereno Argenta di Asti  ed
 Alcide  Dogliotti  di  Torino,  appellante, nei confronti di: Cimadon
 Elisa in Ferraroni rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Conte  e
 Giangiacomo Dapino di Asti, appellata;
    Udita l'esposizione del giudice relatore;
    Sentiti i difensori delle parti;
    Letti gli atti di causa;
    Rilevato che, in sede di gravame avverso la sentenza emessa fra le
 parti dal  pretore  di  Asti  in  data  19  giugno  1987,  l'Istituto
 ricorrente  ha  lamentato,  fra  le  altre  questioni, in primo luogo
 l'avvenuto computo, in  sede  di  calcolo  del  trattamento  di  fine
 rapporto,  della  indennita'  integrativa  speciale  corrisposta alla
 Cimadon in relazione al periodo di  lavoro  da  lei  prestato  presso
 l'O.N.M.I.;
    Considerato  che  il suddetto motivo di censura appare fondato, in
 quanto, secondo il condivisibile  orientamento  delle  sezioni  unite
 della   suprema   Corte,  "l'esclusione  dell'indennita'  integrativa
 speciale, istituita con legge 27 maggio 1959,  n.  324,  dal  calcolo
 della  retribuzione  agli effetti del trattamento di fine servizio e'
 esplicitamente sancita dall'art.  1,  primo  comma,  lett.  c)  della
 stessa  legge,  modificato  dall'art.  1 della legge 3 marzo 1960, n.
 185, e riguarda -  limitatamente  al  trattamento  spettante  per  il
 periodo  di  servizio prestato presso l'O.N.M.I. - anche i dipendenti
 di tale ente trasferiti agli enti locali  ai  sensi  della  legge  23
 dicembre  1975, n. 698, giacche' la computabilita' di tale indennita'
 con effetto dal 1› gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della  legge  7
 luglio   1980   n.   299,   concerne   solo   il  personale  iscritto
 all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza,  e  tale  iscrizione,  per  il
 personale  dell'O.N.M.I.,  e' intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della
 citata legge n.  698/1975,  solo  dopo  la  cessazione  del  relativo
 rapporto" (cfr. Cass. sez. un. n. 2756 del 7 giugno 1989);
    Rilevato    che   la   difesa   della   Cimadon   ha   prospettato
 l'incostituzionalita' di una lettura delle norme di legge vigenti nel
 senso   dell'accoglimento,  sul  punto  della  tesi  sostenuta  dalla
 I.N.A.D.E.L. e come sopra fatta propria da questo tribunale;
    Ritenuto  che  tale  eccezione  appare,  oltreche'  rilevante  nel
 giudizio, non manifestamente infondata, con riferimento  da  un  lato
 all'art.  3  della  Costituzione,  e, dall'altro, all'art. 3, secondo
 comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nell'interpretazione dianzi
 accolta,   in   quanto  la  disposizione  in  oggetto  determina  una
 disparita' di trattamento fra due categorie di lavoratori (dipendenti
 degli  enti  locali  iscritti  all'I.N.A.D.E.L.  anteriormente  al 1›
 gennaio 1974 e dipendenti trasferiti a tali enti in forza della legge
 23  dicembre 1975, n. 698; trattasi di una disparita' che si appalesa
 fondata su elementi estrinseci (data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L.),
 posto  che la legge 3 giugno 1975, n. 160, al secondo comma dell'art.
 22, comprendeva la indennita' integrativa speciale  de  qua  tra  gli
 elementi  della  retribuzione  sui  quali  effettuare  il calcolo dei
 contributi di previdenza ed  assistenza  sociale,  prevedendo  fra  i
 destinatari   della   norma   anche  il  personale  dello  Stato  con
 ordinamento autonomo;
    Pertanto,   con   effetto   dal  1›  gennaio  1974,  il  personale
 appartenente all'oggi disciota  O.N.M.I.  si  trovava  soggetto  alla
 contribuzione  previdenziale  nella  stessa  misura dei dipendenti in
 allora gia' iscritti all'I.N.A.D.E.L. (ai quali, tra  l'altro,  erano
 equiparati  dalla  legge  n.  698/1975  citata,  il cui art. 6, sesto
 comma, prevede che l'inquadramento nei ruoli degli  enti  destinatari
 ha  luogo  salvaguardando  le posizioni di carriera ed il trattamento
 economico acquisiti alla sua entrata in vigore);
    Vista  la  sentenza  non  definitiva con la quale il tribunale, in
 data  odierna,  ha  ritenuto  infondata  l'eccezione  di  difetto  di
 giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria,  sollevata  dalla  difesa
 dell'I.N.A.D.E.L.;
    Letta la legge 11 marzo 1953, n. 87;
                                P. Q. M.
    Attesa   la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 eccezione di incostituzionalita' dell'art. 3,  secondo  comma,  della
 legge   7  luglio  1980,  n.  299,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione;
    Dispone  l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio
 alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Asti, addi' 19 dicembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0591