N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1987- 24 aprile 1990

                                 N. 275
 Ordinanza   emessa   il   13   maggio   1987  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  24  aprile  1990)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio  sul ricorso proposto da Amoni Antonia ed altri
 contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro
 Previdenza  - Dipendenti dell'ex O.N.M.I. transitati agli enti locali
 -  Trattamento   di   fine   servizio   -   Liquidazione   da   parte
 dell'I.N.A.D.E.L., all'atto della definitiva cessazione dal servizio,
 del  trattamento  di  fine  rapporto  (secondo   giurisprudenza   del
 Consiglio  di  Stato),  nella  misura prevista per il personale degli
 enti locali per il periodo corrispondente e, per  il  periodo  presso
 l'O.N.M.I.,  nella  misura  prevista  dal regolamento di detto ente -
 Conseguente corresponsione dell'indennita' nel suo  valore  monetario
 senza tener conto ne' della successiva anzianita' maturata, ne' della
 misura dell'ultima retribuzione, ne' della rivalutazione monetaria  -
 Disparita'  di trattamento tra dipendenti O.N.M.I. collocati a riposo
 prima dello scioglimento di detto ente e quelli  collocati  a  riposo
 dopo    detto    scioglimento   -   Violazione   del   principio   di
 proporzionalita' retributiva delle indennita' da corrispondersi  alla
 cessazione del servizio.
 (Legge  23  dicembre  1975, n. 698, art. 9, modificato dalla legge 1›
 agosto 1977, n. 563).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
     Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1307/85
 proposto  da  Amoni  Antonia,  Bandinelli  Pierina,  Calfa  Vittorio,
 Castelli  Maria,  Gaudino  Maria,  Marangoni  Antonio, Ronca Balbina,
 rappresentati e difesi dall'avv.  Paola  Iossa  Ajello  elettivamente
 domiciliati  presso  il  suo  studio in Roma, corso Trieste n. 85 per
 mandato a margine del ricorso contro l'Istituto nazionale  assistenza
 dipendenti  enti locali - I.N.A.D.E.L., in persona del rappresentante
 legale pro-tempore rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Antonio  Bova
 elettivamente  domiciliato presso di lui in Roma, via Cesare Beccaria
 n. 29 per mandato in margine alla  copia  notificata  del  ricorso  e
 deliberazione  di  autorizzazione  a  resistere,  e nei confronti del
 Ministero del  tesoro,  ufficio  liquidazioni  enti  soppressi  -  ex
 O.N.M.I. - in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge per il
 riconoscimento  del  loro  diritto  a  percepire l'indennita' ad essi
 spettante per il periodo di servizio prestato  presso  l'O.N.M.I  con
 gli  interessi  e  la  rivalutazione  monetaria  calcolata sulla base
 dell'ultima  retribuzione  percepita  all'atto  del  collocamento   a
 riposo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'I.N.A.D.E.L. e del
 Ministero del tesoro;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore  alla  pubblica udienza del 25 febbraio 1987 il
 cons. Enrico A. Moschini e uditi altresi' l'avv. Iossa Ajello  per  i
 ricorrenti  e  l'avv.  Bova e Urso per la controparte, nonche' l'avv.
 Tonello per il Ministero del tesoro;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I   ricorrenti  sono  tutti  ex  dipendenti  dell'Opera  nazionale
 maternita' e infanzia  -  O.N.M.I.  -  soppressa  alla  data  del  31
 dicembre 1975, per effetto della legge n. 698/1975.
    Con  la  medesima  legge  veniva disposto che il personale gia' in
 servizio  venisse  trasferito  agli  enti  locali  territoriali   qui
 venivano    attribuite    le    funzioni    dell'opera    stessa    o
 all'amministrazione dello Stato.
    Ai  predetti  dipendenti  veniva  garantito  lo stesso trattamento
 economico in godimento e  la  conservazione  della  qualifica  e  del
 grado;  ai  fini del trattamento previdenziale e di quiescenza veniva
 altresi' stabilito che alla cessazione  dal  servizio  sarebbe  stato
 liquidato  in  favore  di tale personale, relativamente al periodo in
 cui era stato alle dipendenze dell'O.N.M.I, il  trattamento  di  fine
 rapporto  cosi'  come  previsto dal regolamento gia' in vigore presso
 l'opera.
    Il   pagamento   di   tale   trattamento  veniva  posto  a  carico
 dell'I.N.A.D.E.L. (o dell'E.N.P.A.D. per i dipendenti trasferiti allo
 Stato)  che  avrebbe dovuto ricevere dall'ufficio liquidazioni presso
 il  Ministero  del  tesoro  i  fondi   relativi   gia'   accantonati,
 dall'opera.
    L'I.N.A.D.E.L.  tuttavia  al momento della cessazione dal servizio
 non ha versato  -  o  lo  ha  fatto  soltanto  in  parte  -  l'intero
 trattamento  richiesto  dai  ricorrenti ed in particolare, per quanto
 riguarda il presente ricorso, l'indennita' di anzianita' percepita.
    Donde  il  presente  ricorso  nel quale vengono dedotti i seguenti
 motivi.
    1)  Illegittimita'  del  rifiuto  dell'I.N.A.D.E.L.  di  pagare la
 indennita'  di  anzianita'  sulla  base   dell'ultima   retribuzione.
 Violazione di legge.
    Il  regolamento  per  il  trattamento  di quiescenza del personale
 dell'O.N.M.I. stabiliva che  tutti  i  dipendenti  al  momento  della
 cessazione dal servizio avrebbero ricevuto una indennita' pari ad una
 mensilita' dell'ultima retribuzione moltiplicata  per  il  numero  di
 anni di servizio prestato.
    La predetta indennita' deve essere versata dall'I.N.A.D.E.L. cosi'
 come stabilito dalla legge di conversione.
    Peraltro  l'I.N.A.D.E.L. o non ha effettuato alcun versamento o si
 e' limitata a versare l'indennita' stessa nella misura gia'  maturata
 al  31 dicembre 1975, data di scioglimento dell'O.N.M.I., e non nella
 maggior  misura  risultante  dal  computo   effettuato   sulla   base
 dell'ultimo   stipendio   effettivamente   percepito  all'atto  della
 cessazione dal servizio.
    Risulta  cosi'  violata la legge n. 698/1975 e viene altresi' leso
 il principio della identita'  del  rapporto  di  lavoro  che  permane
 sempre lo stesso anche in caso di novazione soggettiva per cui i vari
 periodi si saldano tra loro senza soluzione di continuita'.
    2) Onnicomprensivita' della retribuzione posta a base del calcolo.
 Indennita' integrativa speciale.
    Nella determinazione dell'ammontare della indennita' di anzianita'
 deve essere ricompresa anche l'indennita' integrativa speciale.
    Poiche'  tale indennita' costituisce un pagamento differito di una
 parte  della  retribuzione  non   trovano   per   essa   applicazione
 disposizioni  limitative per cui il suo ammontare deve essere fissato
 secondo i puntuali criteri indicati dall'art. 2120 del codice civile.
    3) Rivalutazione della somma dovuta dall'I.N.A.D.E.L.
    I  ricorrenti chiedono che sulle somme loro dovute sia corrisposta
 la rivalutazione monetaria con decorrenza, per ciascuno, dal  momento
 del   rispettivo   collocamento  a  riposo  e,  in  via  subordinata,
 nell'ipotesi  che   l'importo   dell'indennita'   venga   determinato
 nell'ammontare  maturato  al 31 dicembre 1975, con decorrenza da tale
 data.
    4) Interessi.
    Sulle  somme  dovute  -  debitamente rivalutate - dovranno inoltre
 essere corrisposti gli interessi legali fino all'integrale  pagamento
 ed a partire dalla data di cessazione dal servizio.
    Si  conclude  per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze di
 legge.
    L'I.N.A.D.E.L.,  costituitasi  in giudizio, con memoria depositata
 in  data  10  gennaio  1987  rileva  l'infondatezza   delle   pretese
 avversarie  e  conclude per il rigetto del ricorso con le conseguenze
 di legge.
    Anche  l'avvocatura dello Stato si e' costituita in giudizio e con
 memoria depositata il 4 febbraio 1987 eccepisce anzitutto il  difetto
 di   legittimazione   passiva   del  Ministero  del  tesoro,  ufficio
 liquidazioni,  e  sostiene  l'infondatezza  del  ricorso  nel  merito
 formulando conclusioni in conformita'.
    I  ricorrenti  hanno  depositato  in data 14 febbraio 1987 memoria
 illustrativa confermando le deduzioni e conclusioni formulate.
                             D I R I T T O
    Con il proposto ricorso gli istanti, tutti ex dipendenti O.N.M.I.,
 trasferiti, a seguito della soppressione in data 31 dicembre 1975 del
 predetto  ente  presso  comuni  o  altri  enti  locali  territoriali,
 collocati successivamente a riposo, chiedono che  venga  riconosciuto
 il  loro  diritto ad ottenere l'indennita' di anzianita' maturata per
 il  periodo  di  servizio  prestato  presso  l'O.N.M.I.  sulla   base
 dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente locale, ivi compresa
 l'indennita' integrativa  speciale,  con  interessi  e  rivalutazione
 monetaria  ed,  in  via  subordinata, per ottenere il pagamento della
 rivalutazione dell'indennita' di anzianita' maturata dal 1975 ad oggi
 con i relativi interessi.
    Cio'  premesso  e  per  quanto  attiene al merito va precisato che
 l'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificato  dalla
 legge  1›  agosto  1977,  n. 563), stabilisce in favore del personale
 trasferito in conseguenza dello scioglimento  dell'O.N.M.I.  disposto
 con  la stessa legge la iscrizione ai fini dell'assistenza malattie e
 del trattamento di fine servizio agli istituti ed enti  previsti  per
 il personale delle amministrazioni riceventi.
    Lo  stesso  articolo prevede poi la liquidazione agli interessati,
 da parte degli stessi enti, del trattamento di fine  servizio  per  i
 periodi  (di  servizio)  prestati presso le amministrazioni riceventi
 nella misura prevista per tale personale e per il periodo di servizio
 prestato  presso  l'.O.N.M.I.,  nella misura prevista dal regolamento
 per il trattamento di quiescenza del personale del predetto  ente  il
 quale  provvedera'  a  versare  agli  istituti  e  enti  interessati,
 l'importo  delle  indennita'  di  anzianita'  maturate  all'atto  del
 trasferimento  sulla  base  del  cit.  reg.to,  da ciascun dipendente
 trasferito.
    Al  riguardo,  secondo  quanto  affermato  da recenti pronunce del
 Consiglio di Stato (Cons. St., sezione sesta, 15 settembre  1986,  n.
 713)  si  e' ritenuto, per gli stessi dipendenti per i quali diveniva
 operante l'applicazione dell'art. 9 della legge n.  658/1975  che  la
 indennita' di fine rapporto loro spettante per il periodo di servizio
 svolto presso l'O.N.M.I. dovesse calcolarsi  sulla  base  dell'ultima
 retribuzione  goduta  alle dipendenze del predetto ente alla data del
 trasferimento, anziche'  sulla  base  dello  stipendio  in  godimento
 all'atto della definitiva cessazione dal servizio.
    In  presenza di tale orientamento giurisprudenziale che ha fornito
 una precisa soluzione esegetica della normativa  in  questione,  che,
 peraltro,  non sembra accettabile senza riserve, si impone l'esame di
 possibili profili di incostituzionalita'  della  predetta  normativa,
 che  presenta  aspetti  di  peculiare  differenziazione in termini di
 procedimento liquidativo e metodo quantificativo (con  riguardo  alla
 retribuzione da assumere a base) della indennita' di fine rapporto.
    Non  puo'  ritenersi  in  via generale, preclusa al legislatore la
 emanazione di una  disciplina  particolare  per  quanto  concerne  il
 trattamento   da  corrispondere  al  dipendente  all'atto  della  sua
 definitiva cessazione dal servizio nella ipotesi di  passaggio  dello
 stesso  ad altro ente in conseguenza della soppressione di quello ove
 gia' prestava servizio.
    In    tale    ipotesi,   anzi,   l'adozione   di   una   specifica
 regolamentazione si impone sia con riferimento alla circostanza dello
 svolgimento  di  prestazioni  da  parte  del  dipendente  pur dopo lo
 scioglimento  dell'ente  di  provenienza  sia   con   riguardo   alla
 sistemazione  dei  carichi  gravanti sull'originario e sul nuovo ente
 riguardo alle spettanze del dipendente che comunque si riferiscono ai
 periodi di servizio prestati presso ambedue gli enti.
    Tuttavia un regime normativo a carattere necessariamente speciale,
 per le finalita' sopradette non puo'  ritenersi  compatibile  ove  le
 particolari  disposizioni relative al trattamento da corrispondere al
 dipendente alla definitiva  cessazione  dell'attivita'  si  risolvono
 nella  violazione di precetti di ordine costituzionale che assicurano
 la proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita'  del
 lavoro  svolto  (art. 36) ovvero dei principi pure costituzionali che
 esigono lo stesso trattamento all'interno di una identica  situazione
 sostanziale (art. 3).
    Al  riguardo  il  collegio  ritiene  di poter esprimere il proprio
 orientamento sulla questione richiamandosi  alla  considerazione  che
 vuole  il suindicato principio di cui all'art. 36 della Costituzione,
 valevole, nella sua portata intesa a  garantire  la  proporzionalita'
 retributiva,  anche  per  quelle  indennita'  da  corrispondere  alla
 cessazione dal servizio che, per essere poste  interamente  a  carico
 del  soggetto o ente datore di lavoro senza alcun assoggettamento del
 dipendente ed oneri contributivi, siano assimilabili,  in  tale  loro
 funzione  remunerativa  emergente a rapporto concluso a quella di cui
 all'art. 2120 del codice civile.
    Ora,  riprendendo in esame la disposizione di cui all'art. 9 della
 legge n. 698/1975  che  stabilisce  il  regime  della  indennita'  di
 anzianita'  spettante ai dipendenti dell' ex O.N.M.I. per il servizio
 prestato presso l'ente stesso, alla definitiva cessazione della  loro
 attivita'  di  pubblici dipendenti, se si considera la situazione del
 medesimo personale transitato in altre amministrazioni in conseguenza
 della   soppressione  disposta  con  legge,  la  stessa  disposizione
 presenta ravvisabili elementi  di  incostituzionalita'  in  relazione
 agli artt. 36 e 3 della Costituzione.
    In  particolare  la  predetta  norma  si  produce nella violazione
 dell'art. 36 della Costituzione - che garantisce la  proporzionalita'
 della  retribuzione  alla  quantita' e qualita' del lavoro prestato -
 rimanendo infatti definitivamente congelato nel suo valore  l'importo
 della  indennita'  predetta  alla  data  del  30  dicembre  1975,  di
 trasferimento del dipendente al nuovo  ente,  dal  momento  che  tale
 indennita'  ne'  viene  liquidata all'interessato alla data della sua
 maturazione essendo la stessa  corrisposta  successivamente  all'atto
 del  definitivo  collocamento  a  riposo  del dipendente, ne' risulta
 assoggettata  a  meccanismi  di  adeguamento  di   effettivo   valore
 perequativo,  in  relazione alla sua perdurante natura e funzione, al
 momento della sua corresponsione al dipendente.
    Sotto  lo  stesso  profilo non puo' riconoscersi una situazione di
 disparita' di trattamento  riscontrabile  nell'ambito  del  personale
 dello  stesso  O.N.M.I.;  tra i dipendenti, cioe', collocati a riposo
 poco  prima  dello  scioglimento  dell'ente,  ai   quali   e'   stata
 corrisposta  subito  la  indennita'  spettante sulla base dell'ultima
 retribuzione in godimento e quelli collocati a riposo successivamente
 al  predetto scioglimento i quali, essendo transitati presso la nuova
 amministrazione  si  vedono  corrispondere  la  predetta   indennita'
 soltanto   al   momento  della  definitiva  cessazione  dal  servizio
 sull'ammontare peraltro, invariabilmente determinato sulla base della
 retribuzione percepita alla anteriore data del 30 dicembre 1975.
    Il   collegio   ritiene   pertanto   doversi  investire  la  Corte
 costituzionale della questione di costituzionalita' dell'art. 9 della
 legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificato dalla legge 1› agosto
 1977, n. 563) per i motivi sopra esposti che inducono ragionevolmente
 a  ritenere  la  non  manifesta  infondatezza della questione stessa,
 sospendendosi nel frattempo il giudizio ricorso.
    Evidente  appare  altresi'  la rilevanza della questione in quanto
 dalla sua soluzione in senso  positivo  o  negativo  dipende  l'esito
 favorevole o meno del ricorso.
    Resta   di   conseguenza  riservata  ogni  pronuncia  anche  sulla
 richiesta  relativa  alla  inclusione  della  indennita'  integrativa
 speciale nel calcolo determinativo dell'ammontare della indennita' di
 cui trattasi.
                                P. Q. M.
    Sospende  il  giudizio  sul  ricorso  in  epigrafe  e  dispone  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  per  la  soluzione
 della  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9 della
 legge 23 dicembre 1975, n. 698 (come modificato dalla legge 1› agosto
 1977,  n. 563) nella parte e per i motivi sopra indicati in relazione
 agli artt. 36 e 3 della Costituzione;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
    Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella Camera di Consiglio del 25 febbraio
 1987 ed, in prosecuzione, del 13 maggio 1987.
                         Il presidente: MICELI
   Il consigliere estensore: MOSCHINI
 90C0592