N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 1989- 24 aprile 1990

                                 N. 278
 Ordinanza   emessa   il   4   maggio   1989   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  24  aprile  1990)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da My
 Mariella contro Ministero della pubblica istruzione ed altro.
 Istruzione  pubblica  -  Personale  non docente - Immissione in ruolo
 degli esperti in  servizio  presso  gli  istituti  professionali  che
 abbiano  insegnato  discipline comprese in classi di concorso Mancata
 previsione dell'immissione in ruolo del personale non  docente  della
 scuola degli esperti negli istituti tecnici e professionali, privi di
 titolo di studio  valido  per  il  conseguimento  di  un'abilitazione
 all'insegnamento, gia' docenti di materie non ricomprese in classi di
 concorso - Violazione del principio di  buon  andamento  della  p.a.,
 sotto  il  profilo  della privazione da parte di questa dell'opera di
 personale qualificato e del principio di eguaglianza per  il  diverso
 trattamento di situazioni omogenee.
 (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 41, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2306 del 1987
 proposto da My Mariella,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Franco
 Carrozzo  presso  lo studio del quale in Lecce, via Campania n. 8, e'
 elettivamente  domiciliata,  contro  il  Ministero   della   pubblica
 istruzione,  in  persona  del  Ministro  in carica, provveditore agli
 studi di Lecce, in persona del provveditore in carica,  rappresentati
 e  difesi  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di Lecce, per
 l'annullamento:
      del  provvedimento  del  provveditore  agli  studi  di  Lecce n.
 26999/C1 in data 8 luglio 1987;
      del  diniego  dell'amministrazione scolastica circa l'immissione
 in ruolo della ricorrente nella carriera esecutiva del personale  non
 docente  della  scuola  ex  art.  41,  quarto  comma,  della legge n.
 270/1982;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 resistente;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del 4 maggio 1989 la relazione del
 dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi, altresi'  l'avv.  Franco  Carrozzo
 per  il  ricorrente  e  l'avv.  dello  Stato  Giovanni  Gustapane per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    La   ricorrente   gia'   esperta  in  servizio  presso  l'istituto
 professionale di Nardo' e immessa con riserva nei ruoli del personale
 non  docente  della  scuola in seguito a sentenza di questo tribunale
 (n.  486/1983)  appellata  dall'amministrazione   e   annullata   dal
 Consiglio  di Stato, ha chiesto, anche alla luce della sentenza della
 Corte costituzionale n. 249/1986, il riesame  globale  della  propria
 posizione e la sua definitiva immissione in ruolo.
    Questa le e' stata negata con il provvedimento che ora impugna per
 i motivi di seguito riassunti.
    I)  Violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 41 della legge n.
 270/1982.
    In quanto l'articolo stesso andrebbe interpretato nel senso che ai
 fini dell'immissione in ruolo degli esperti in  servizio  presso  gli
 istituti  professionali non dovrebbe aversi riguardo alla circostanza
 che abbiano  insegnato  discipline  comprese  o  meno  in  classi  di
 concorso,  come  un'interpretazione  letterale del combinato disposto
 del primo e del quarto comma dell'art. 41  della  legge  n.  270/1982
 potrebbe far credere.
    II)  Illegittimita'  dell'art.  41,  quarto  comma, della legge n.
 270/1982 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    L'interpretazione  del  quarto  comma  dell'art. 41 della legge n.
 270/1982, adottata  dal  provveditore  agli  studi  condurrebbe  alla
 incostituzionalita' della norma.
    Infatti,  sarebbe  del  tutto  irrazionale  ammettere  che possano
 essere assunti in ruolo solo gli  esperti  in  materie  riconducibili
 alle  classi di concorso, cio' soprattutto ove le classi stesse siano
 state  individuate  successivamente  all'inizio   delle   prestazioni
 lavorative.  La  nomina  in ruolo verrebbe infatti cosi' rimessa, fra
 l'altro, alla sorte o all'arbitrio.
    L'amministrazione si e' costituita controdeducendo.
    Le parti hanno presentato memorie.
    La  causa  e'  stata  posta in decisione nell'udienza del 4 maggio
 1989.
                             D I R I T T O
    In primo luogo il Collegio esamina l'eccezione di inammissibilita'
 del ricorso sollevata dall'avvocatura dello Stato.
    Essa  si  basa sul rilievo della natura non provvedimentale, cioe'
 meramente confermativa, dell'atto impugnato  rispetto  al  precedente
 provvedimento  in  data 20 dicembre 1982 con il quale il provveditore
 agli studi di Lecce aveva negato alla odierna ricorrente l'immissione
 nel  ruolo  della  carriera esecutiva del personale non docente della
 scuola, ai sensi del quarto comma dell'art. 41 della legge 20  maggio
 1982, n. 270.
    Ebbene,  il  collegio reputa invece che il provvedimento di cui si
 tratta abbia natura provvedimentale  e  non  meramente  confermativa,
 poiche'  si  fonda  su  di un completo riesame della situazione della
 ricorrente, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale
 n.  249/1986. Difatti, dal provvedimento stesso si evince chiaramente
 che   l'amministrazione   ha   proceduto   alla   valutazione   della
 possibilita'  di  applicare i principi recati dalla suddetta sentenza
 al caso qui in esame ed ha  altresi'  operato  una  nuova,  autonoma,
 valutazione  di  tutta la vicenda tenendo anche conto (cosi' operando
 una nuova valutazione discrezionale) di un elemento del tutto diverso
 da  quelli sottopostigli con l'istanza in data 30 giugno 1987, cui il
 provvedimento  impugnato  si  riferisce,  elemento  costituito  dalla
 circostanza   che   non   fosse   ancora   emanato  il  provvedimento
 ministeriale di adeguamento alla citata sentenza.
    Il  fatto  che  l'amministrazione  giunga nel provvedimento qui in
 esame  a  conclusioni  identiche  a  quelle  cui  era  pervenuta  nel
 precedente  provvedimento  in  data 20 dicembre 1982 non incide sulla
 autonomia del secondo atto, autonomia che si evince dal fatto che  lo
 stesso  e' stato emanato, come sopra dimostrato, in base ad una nuova
 valutazione dei fatti, alla luce di nuovi elementi.
    Per  tali considerazioni il collegio perviene al convincimento che
 l'eccezione di inammissibilita' vada respinta e che il ricorso  possa
 essere giudicato nel merito.
    A  tal fine si ritiene proficuo esaminare per prima l'eccezione di
 incostituzionalita' del quarto comma  dell'art.  41  della  legge  20
 maggio  1982,  n.  270,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97 della
 Costituzione.
    Al  riguardo il collegio ritiene, in primo luogo, che la questione
 di costituzionalita' della cennata norma sia rilevante ai fini  della
 definizione  del  presente  giudizio. Invero, il motivo per cui viene
 denegata alla ricorrente l'immissione in ruolo e' costituito  proprio
 dal  disposto della ripetuta norma. Questa infatti, consente, secondo
 l'interpretazione dell'amministrazione confortata  dal  Consiglio  di
 Stato;  (cfr.  C.S.  VI  n. 504/87 con la quale e' stata annullata la
 sentenza di questo tribunale n. 483/83), l'immissione in  ruolo  solo
 di  coloro,  fra  gli esperti negli isstituti tecnici e professionali
 privi del titolo  di  studio  valido  per  il  conseguimento  di  una
 abilitazione  all'insegnamento,  che  abbiano  insegnato  una materia
 ricondotta in classi di concorso.
    Cio'  posto  il  collegio reputa la questione di costituzionalita'
 sottopostagli  non  manifestatamente  infondata  invero   la   citata
 disposizione si profila incostituzionale sia perche' contrastante con
 gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia perche' irragionevole.  Cio'
 per le seguenti ragioni.
    L'art.  41  della legge 270/1982 prende in considerazione, ai fini
 della loro immissione nei ruoli organici  dell'Amministrazione  della
 Scuola,  gli  esperti  negli Istituti Tecnici e Professionali e detta
 diversa modalita' per la loro  immissione  in  ruolo  a  seconda  dei
 titoli da essi posseduti.
    In  particolare,  razionalizzando  l'infelice  formulazione  della
 norma in esame si nota che la stessa considera:
       a)  gli esperti abilitati all'insegnamento, docenti di materia,
 ricompresa in classi di concorso, per la quale siano abilitati (primo
 comma) e ne dispone l'immissione in ruolo;
       b)  gli  esperti abilitati all'insegnamento, docenti di materia
 ricompresa in classi di concorso ai sensi del  decreto  del  Ministro
 della   pubblica   istruzione   22  febbraio  1979  o  di  precedenti
 disposizioni, per la quale non siano abilitati (secondo comma), e  ne
 dispone l'immissione in ruolo;
       c)  esperti  abilitati all'insegnamento, docenti di materia non
 ricompresa in  classi  di  concorso  (secondo  comma)  e  ne  dispone
 l'immissione in ruolo;
       d)  esperti  non abilitati all'insegnamento, docenti di materie
 tanto ricomprese quanto non ricomprese  in  classi  di  concorso,  in
 possesso  di  titolo  di  studio valido per conseguire l'abilitazione
 all'insegnamento in una qualsiasi materia (terzo comma) e ne  dispone
 l'immissione in ruolo;
       e)  esperti  non abilitati all'insegnamento, privi di titolo di
 studio idoneo  ad  ottenere  un'abilitazione  all'insegnamento  e  ne
 dispone  l'immissione nei ruoli delle carriere amministrative solo se
 siano docenti di materie ricomprese in  classi  di  concorso  (quarto
 comma).
    Ebbene,  solo in tale ultima ipotesi e' considerata discriminante,
 ai fini dell'immissione in  ruolo,  la  circostanza  che  la  materia
 insegnata sia stata o meno ricompresa in classi di concorso.
    Tale circostanza, infatti, non rileva per i docenti abilitati o in
 possesso solo di titolo di  studio  richiesto  per  il  conseguimento
 dell'abilitazione.
    Cio'  esclude  la possibilita' di ritenere che l'essere o meno una
 disciplina ricompresa in  classi  di  concorso  abbia  una  rilevanza
 ontologica   tale   da  incidere  sulla  qualita'  della  prestazione
 dell'insegnante e di conseguenza  sulla  idoneita'  dello  stesso  ad
 essere immesso in ruolo.
    Se cosi' fosse, infatti, avrebbe dovuto essere discriminati, anche
 i docenti di materie non ricomprese in classi di  concorso  abilitati
 oppure   in   possesso   del   titolo  di  studio  richiesto  per  il
 conseguimento dell'abilitazione,  rispetto  ai  loro  colleghi,  pure
 abilitati  o  in  possesso  del  citato  titolo di studio, docenti di
 materie ricomprese in classi di concorso. Il che, giustamente, non e'
 avvenuto.
    Non  e'  dato  dunque  rinvenire  una  razionale spiegazione della
 discriminazione operata in danno solo di quei docenti di materie  non
 ricomprese  in  classi  di  concorso i quali non siano in possesso di
 titolo di studio valido per  il  conseguimento  di  una  abilitazione
 all'insegnamento.
    Tale  discriminazione appare poi piu' irrazionale ove si consideri
 che per i docenti non in possesso del ripetuto titolo di  studio  (ma
 che  abbiano  insegnato  materie ricomprese in classi di concorso) si
 dispone l'immissione non nei  ruoli  del  personale  docente,  ma  in
 quello del personale non docente.
    Infatti,   l'irrazionalita'   persistente  anche  ove  si  volesse
 rinvenire un arcano motivo, che sfugge a questo giudice, per il quale
 il  legislatore,  nella  sola ipotesi, si badi bene, di docenti privi
 del citato titolo di studio, abbia potuto  ritenere  che  l'essere  o
 meno  la  materia insegnata ricompresa in classi di concorso, potesse
 influire nella natura e sulla qualita' della  materia  stessa  e,  di
 riflesso,  sulla natura e sulla qualita' della prestazione svolta dal
 docente cosi' che la materia "ricompresa" potesse  considerarsi  piu'
 qualificata  della  "non  ricompresa" e, quindi, tale da giustificare
 l'immissione in questione di chi l'avesse insegnata.
    Orbene,  nella  ora formulata ipotesi, la quale, si sottolinea, si
 fonda sulla  esistenza,  ammessa  in  via  meramente  ipotetica,  del
 suddetto arcano motivo, la denunciata illogicita' permarrebbe poiche'
 ci si troverebbe di  fronte  ad  una  discriminazione  fondata  sulla
 "qualita'" della materia oggetto di insegnamento, mentre l'immissione
 in ruolo dei  docenti  privi  del  menzionato  titolo  di  studio  e'
 finalizzata    ad    affidare   agli   stessi   attivita'   di   tipo
 tecnico-amministrativo,  deel   tutto   svincolate   dalla   funzione
 didattica, attivita' rispetto alle quali e' evidentemente ininfluente
 la supposta migliore qualificazione dei docenti di materie ricomprese
 in  classi  di  concorso  rinveniente  dalla  pure supposta superiore
 "qualita'" delle materie stesse.
    Tanto  considerato,  il  collegio  osserva  poi che, anche dove si
 voglia stimare non irragionevole la norma di cui  si  tratta,  questa
 viola comunque il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della
 Costituzione.
    Cio'  in  quanto  un identico fatto (la circostanza che la materia
 insegnata sia ricompresa in classi di concorso) e'  considerata  come
 discriminante,  coeteris  paribus,  ai  fini  dell'attribuzione di un
 beneficio (l'immissione in ruolo), soltanto per gli  appartenenti  ad
 uno  solo  dei  diversi  sottogruppi  (quello degli esperti privi del
 titolo di studio valido per il conseguimento di  un'abilitazione)  in
 cui  si  divide  un piu' ampio gruppo formato da soggetti individuati
 per aver svolto tutti un'identica funzione (quella di esperto  presso
 gli istituti tecnici e profesionali).
    In piu', la ripetuta norma appare contraria anche al principio del
 buon  andamento  dell'amministrazione  di  cui  all'art.   97   della
 Costituzione.    Il    precetto    in    rassegna,    invero,   priva
 l'amministrazione  della  possibilita'  di  avvalersi  dell'opera  di
 elementi  gia'  specificamente  qualificati  (gli  esperti docenti di
 materie non ricomprese in classi  di  concorso  privi  di  titolo  di
 studio    valido    per    il    conseguimento   di   un'abilitazione
 all'insegnamento).  Infatti  detti  elementi  sono  in  possesso   di
 specifiche  conoscenze  del  mondo della scuola, identiche (in quanto
 acquisite in seguito ad identica esperienza) a  quelle  possedute  da
 altri elementi (gli esperti pure privi del suddetto titolo di studio,
 ma docenti di materie ricomprese in classi di concorso)  che  proprio
 in  virtu'  di  quelle  conoscenze  vengono  immessi  nei  ruoli  del
 personale scolastico non docente.
    E'  dato  infatti ritenere che il legislatore abbia stimato che la
 frequentazione dell'ambiente scolastico da parte degli esperti  privi
 del  richiesto  titolo  di  studio,  abbia fatto acquisire esperienze
 utilizzabili  immediatamente   per   lo   svolgimento   di   mansioni
 amministrative  e  tecniche  (per  il cui espletamento viene disposta
 l'immissione in ruolo).
    Diversamente    opinando    infatti,   non   si   giustificherebbe
 l'immissione in ruolo per lo  svolgimento  di  quelle  mansioni,  non
 potendo  ritenersi  allo  scopo  sufficiente  la  sola  esigenza (pur
 primaria nelle  intenzioni  della  legge  n.  207/1987)  di  definire
 posizioni di lavoro incerte.
    Per  tutte le considerazioni sin qui esposte il collegio giunge al
 convincimento che il presente giudizio debba essere sospeso e che sia
 da   sottoporsi   alla   Corte   costituzionale  la  questione  della
 legittimita' costituzionale del quarto comma dell'art. 41 della legge
 n. 290/1982, nei termini sopra prospettati.
                                P. Q. M.
    Dichiara ammissibile il ricorso specificato in epigrafe;
    Sospende ogni decisione in ordine al merito del presente giudizio;
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 7 febbraio
 1948, n. 22 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina  che  gli  atti  siano  rimessi  alla  Corte costituzionale
 affinche', in relazione agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  oltre
 che  al  principio  di  razionalita'  delle  leggi,  sia  risolta  la
 questione  della  legittimita'  costituzionale,  non   manifestamente
 ritenuta  infondata  rilevante  ai  fini della decisione del presente
 giudizio, del quarto comma dell'art. 41 della legge 20  maggio  1982,
 n.  270,  nella  parte  in cui non prevede l'immissione nei ruoli del
 personale non docente  della  scuola  degli  esperti  negli  istituti
 tecnici  e  professionali,  privi  di  titolo di studio valido per il
 conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento,  gia'  docenti  di
 materie  non  ricomprese  in classi di concorso, ai sensi del decreto
 del Ministro per la pubblica istruzione del 22  febbraio  1979  o  di
 precedenti disposizioni;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
 causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata
 ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Lecce  nella  camera del consiglio del 4 maggio
 1989.
                     Il presidente f.f.: CAVALLARI
   L'estensore: CARDONI
 90C0595