N. 244 SENTENZA 3 - 15 maggio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Avvocato e procuratore - Contribuzione - Commisurazione rapportata alle dichiarazioni reddituali Irpef - Pensionati che continuano nella professione - Decorrenza della condizione piu' favorevole fin dall'entrata in vigore della legge - Esclusione - Richiamo alle ordinanze nn. 441 e 120 del 1989 e alla sentenza n. 171/1987 - Discrezionalita' legislativa - Non fondatezza. (Legge 2 maggio 1983, n. 175, art. 2, modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.21 del 23-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense), modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Torricelli Raffaello ed altri e la Cassa di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione del Sig. Raffaello Torricelli ed altri, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Uditi gli avvocati Fulvio Ferlito e Paolo Soldani Benzi per Torricelli Raffaello ed altri e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 22 settembre 1989 il Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Raffaello Torricelli ed altri e la Cassa di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense), modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui non fa decorrere la ridotta aliquota del 3% del contributo soggettivo obbligatorio dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 576 del 1980. Secondo il giudice a quo, stante il carattere "unitario ed organico" della riforma previdenziale forense dell'80, non sarebbe razionalmente giustificato il fatto che la legge n. 175 del 1983 stabilisca termini di decorrenza diversi da quelli (anteriori) della riforma. La maggiore aliquota del 10% (per gli anni 1980-82) verrebbe ad assumere nei loro confronti, d'altronde, una funzione meramente solidaristica. Con memoria depositata il 27 gennaio 1990 si sono costituiti i ricorrenti, sollecitando una declaratoria di illegittimita' nei sensi di cui all'ordinanza di rimessione. Con atto depositato il 25 gennaio 1990 e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilita' della questione, per errata individuazione - si assume - dell'oggetto della censura, che resterebbe circoscritto all'art. 10 della legge n. 576 del 1980 e non relativo all'art. 2 della successiva legge n. 175 del 1983; ed inoltre, la discrezionalita' legislativa non avrebbe comportato violazione degli invocati parametri costituzionali. In subordine, l'Avvocatura ravvisa infondata, comunque, la questione. In prossimita' dell'udienza le parti private hanno presentato ulteriore memoria di conferma di quanto in precedenza osservato. Considerato in diritto 1.1. - La legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) stabili' all'art. 10 che il contributo soggettivo a carico di ciascun professionista iscritto fosse commisurato, secondo le risultanze delle rispettive dichiarazioni dell'IRPEF, al 10% del reddito prodotto nell'anno per i cespiti di piu' modeste entita' (fino a quaranta milioni) e al 3% per la parte eccedente. La contribuzione, dovuta anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione, era oggetto per costoro di una successiva modifica (art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175), determinandosi, al compimento di cinque anni dalla continuazione dell'attivita', la relativa aliquota nella misura unitaria del 3%. 1.2. - Il giudice a quo ritiene che tale ultima disposizione, piu' favorevole, dovrebbe aver decorrenza sin dall'entrata in vigore della legge di riforma (n. 576 del 1980). In difetto, essa sarebbe irrazionale, ex art. 3 Cost., rispetto alle organiche finalita' della riforma medesima, con riflessi negativi anche sulle garanzie di adeguatezza previdenziale di cui al successivo art. 38. 2.1. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce che la censura andava rivolta all'art. 10 della legge di riforma (n.576/1980) e non gia' alle modifiche intervenute con l'art. 2 della successiva legge n. 175/1983: da qui l'inammissibilita' dell'incidente. L'assunto non ha pregio: la doglianza, oggetto della fattispecie, concerne proprio la norma modificativa del 1983, nel senso che essa non e' stata resa operante retroattivamente, con una saldatura assume il remittente - indispensabile, invece, per i contenuti organici della riforma. 2.2. - La questione non e' fondata. La Corte ha piu' volte sottolineato, anche di recente (da ultimo, ordinanze nn. 441 del 1989, 120 del 1989), come nella regolamentazione dei trattamenti pensionistici vada riconosciuto al legislatore il potere di determinare nel tempo i benefici e le relative condizioni di accesso: situazione questa tanto piu' manifesta nel caso odierno, limitato, nel riferimento generale alla attuazione della riforma in discorso, ad un assai breve periodo. Piu' concretamente si e' voluto evitare, nel rispetto delle regole concernenti l'irretroattivita' della legge e proprio per la compiutezza organica che alla riforma stessa si riconosce, la fissazione di differenti momenti temporali di decorrenza a seconda di questo o quello degli interessi particolaristici in gioco (in tali sensi, sent. n. 171 del 1987). Non risulta violato, conclusivamente, alcun principio di proporzionalita', meramente incentrata com'e' la questione sui limiti temporali d'una norma della cui validita', nell'ambito dei parametri costituzionali proposti, non e', pertanto, a dubitarsi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense), modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0602