N. 246 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia residenziale pubblica - Contributi Gescal a carico dei soli
 lavoratori dipendenti - Questione gia' dichiarata infondata
 (sentenza n. 241/1989) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 14 febbraio 1963, n. 60, c.d. art. 10, lettere  b) e  c) e del
 primo comma, lettera  a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n.
 457; legge 14 febbraio 1963, n. 60, c.d. art.  10, primo comma,
 lettere  b) e  c) e del primo comma, dell'art.  22 della legge 11
 marzo 1988, n. 67).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge  14  febbraio
 1963,  n.  60  (Liquidazione  del  patrimonio edilizio della Gestione
 I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di
 alloggi  per  lavoratori),  e  dell'art. 35, primo comma, lettera a),
 della  legge  5  agosto  1978,   n.   457   (Norme   per   l'edilizia
 residenziale),  e  del  combinato disposto dell'art. 10, primo comma,
 lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'art. 22,
 primo  comma,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
 formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato,  legge
 finanziaria  1988), promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1989
 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente  tra  Cavazza
 Mario  ed altri e il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 10
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 il Pretore
 di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  del
 combinato  disposto  del  primo  comma, lettere b) e c), dell'art. 10
 della legge 14  febbraio  1963,  n.60  (Liquidazione  del  patrimonio
 edilizio  della  Gestione  I.N.A.  Casa e istituzione di un programma
 decennale di costruzione di alloggi  per  lavoratori),  e  del  primo
 comma,  lettera  a),  dell'art.  35 della legge 5 agosto 1978, n. 457
 (Norme per l'edilizia residenziale), nonche' del  combinato  disposto
 del primo comma, lettere b) e c), dell'art.10 della legge 14 febbraio
 1963, n. 60, e del primo comma dell'art.  22  della  legge  11  marzo
 1988,  n.  67  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), nella parte in  cui
 stabiliscono,   nei   diversi   periodi  considerati,  l'obbligo  del
 versamento dei contributi Ges.ca.l.  solo  a  carico  dei  lavoratori
 dipendenti,  in  riferimento  agli  artt. 3, primo comma, e 53, primo
 comma, Cost.;
    Che  e'  intervenuto  in  giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato che, prima dell'emissione dell'ordinanza del giudice a
 quo, questa Corte ha gia' preso in esame identica  questione,  comune
 anche  al  primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
 dichiarandone   l'infondatezza   con   riferimento   alla   normativa
 antecedente,  in  essa  non  ravvisandosi  "per  le  sue connotazioni
 contingenti, nell'indirizzo di finalita' comunque  abitative"  quella
 "pregnante  colorazione discriminatoria (...) assunta dai rimettenti"
 (sentenza n. 241 del 1989);
     Che,  non  riscontrandosi  valide  ragioni  o  argomenti  nuovi o
 comunque tali da mutare il proprio  orientamento,  va  dichiarata  la
 manifesta infondatezza della questione.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere  b)  e
 c),  dell'art.  10  della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione
 del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e  istituzione  di
 un  programma  decennale  di costruzione di alloggi per lavoratori) e
 del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto  1978,
 n.  457  (Norme  per  l'edilizia residenziale), nonche' del combinato
 disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10  della  legge
 14  febbraio  1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge
 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
 annuale  e  pluriennale  dello  Stato,  legge  finanziaria  1988), in
 riferimento agli artt. 3  e  53  della  Costituzione,  sollevata  dal
 Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0604