N. 247 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Accertamenti e rettifiche - Notifica degli avvisi - Termine finale consentito - Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 575/1988) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075/1988, 119, 121 e 518 del 1989 e 22/1990) - Manifesta infondatezza. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.21 del 23-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Messina sui ricorsi proposti da Spadaro Rosario contro l'Ufficio I.V.A. di Messina, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987, pervenuta alla Corte il 22 dicembre 1989 (R.O. n. 681 del 1989), la Commissione Tributaria di I grado di Messina, nei procedimenti riuniti promossi da Spadaro Rosario contro l'Ufficio I.V.A. di Messina, aventi ad oggetto la rettifica delle dichiarazioni annuali dei redditi relative agli anni 1977, 1978, 1979 e 1980, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio I.V.A. sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982; che, secondo la Commissione remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facolta' di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purche' anteriormente alla dichiarazione integrativa, lo si lascerebbe arbitro di determinare una situazione di maggiore o minor favore per il contribuente, consentendogli o no di godere della definizione agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta inammissibilita' o infondatezza della questione; Considerato che la stessa questione e' gia' stata dichiarata da questa Corte non fondata (sentenza n. 575 del 1988) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075 del 1988, 119, 121 e 518 del 1989, 22 del 1990); che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di Messina con la ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0605