N. 248 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Pensioni liquidate anteriormente
 al 30 giugno 1982 - Criteri di calcolo previsti per le pensioni con
 decorrenza posteriore - Mancata estensione  Identiche questioni gia'
 dichiarate infondate (sentenza n.  173/1986) e manifestamente
 infondate (ordinanze nn. 120/89 e 171 del 1990) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo e undicesimo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, ottavo e
 undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina  del
 trattamento  di  fine  rapporto  e  norme  in materia pensionistica),
 promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre  1989  dal  Tribunale  di
 Como  nel  procedimento  civile  vertente tra Bulgheroni Clementina e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  696  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 2, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Como,  nel  procedimento  civile
 vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente  ad  oggetto  la
 perequazione  della pensione liquidata alla attrice in data 1Πaprile
 1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696  del  1989),  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
 ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,  nella
 parte  in  cui  non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore,
 alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri  di
 calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore;
      che,  secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt.
 3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparita' di  trattamento  che
 si  crea  tra  pensionati  che  pure  hanno  un  passato lavorativo e
 contributivo pressoche' identico, e per la notevole  diminuzione  del
 trattamento  pensionistico  che  si  verifica  per  cui  esso risulta
 inadeguato a soddisfare le esigenze  di  vita  di  una  categoria  di
 pensionati;
      che  nessuna  delle  parti  si  e'  costituita ne' vi sono stati
 interventi;
    Considerato  che questioni identiche sono state gia' dichiarate da
 questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente,
 manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990);
      che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o
 profili nuovi che possano fondare una differente decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29
 maggio  1982,  n.  297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
 norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
 della  Costituzione, sollevata dal Tribunale di Como con la ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0606