N. 248 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 - Criteri di calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore - Mancata estensione Identiche questioni gia' dichiarate infondate (sentenza n. 173/1986) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 120/89 e 171 del 1990) - Manifesta infondatezza. (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo e undicesimo comma). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.21 del 23-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Como, nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente ad oggetto la perequazione della pensione liquidata alla attrice in data 1 aprile 1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri di calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore; che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si crea tra pensionati che pure hanno un passato lavorativo e contributivo pressoche' identico, e per la notevole diminuzione del trattamento pensionistico che si verifica per cui esso risulta inadeguato a soddisfare le esigenze di vita di una categoria di pensionati; che nessuna delle parti si e' costituita ne' vi sono stati interventi; Considerato che questioni identiche sono state gia' dichiarate da questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente, manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990); che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o profili nuovi che possano fondare una differente decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Como con la ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0606