N. 249 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - P.M. - Attivita' sottoposta alla volonta' e al parere del g.i.p. - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 40, 41, 42 del 1963; ordinanze nn. 186/1/971, 5/1979, 163/1981, 285/1989) - Mancanza di poteri decisori del p.m. - Difetto di legittimazione a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. 1988, art. 554; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 158). (Cost., artt. 3, 24, 101 e 107).(GU n.21 del 23-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 554 del codice di procedura penale e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pescara nel procedimento penale a carico di Stuard Massimo, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 (R.O. n. 14 del 1990), il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pescara, nel corso di un procedimento penale a carico di Stuard Massimo, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 554 del codice di procedura penale del 1988 e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui dette norme prevedono che il giudice delle indagini preliminari, qualora non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, restituisca con ordinanza gli atti allo stesso pubblico ministero, disponendo che questi, entro dieci giorni, formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 555 e seguenti del codice di procedura penale, e, cioe', ai fini della emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero; che, ad avviso del Sostituto Procuratore della Repubblica remittente, sarebbero violati gli artt. 101 e 107 della Costituzione, in quanto il pubblico ministero verrebbe sottoposto alla volonta' e al punto di vista del giudice delle indagini preliminari, dal quale, in concreto, sarebbe svolta la funzione di esercizio dell'azione penale; nonche' gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la differente disciplina prevista per i procedimenti davanti al Tribunale, e perche', nel giudizio pretorile, l'imputato non avrebbe alcuno strumento giuridico da opporre immediatamente al giudice delle indagini preliminari che ne sollecita il rinvio a giudizio; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta inammissibilita' della questione; Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze nn. 40, 41 e 42 del 1963; ordinanze nn. 186 del 1971, 5 del 1979, 163 del 1981, 285 del 1989) che il pubblico ministero non ha il potere di emettere provvedimenti decisori e che, conseguentemente, non e' legittimato, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, sostituendosi all'autorita' giurisdizionale competente: linea interpretativa che va tanto piu' riaffermata nel sistema del nuovo codice di procedura penale, il quale riconosce al titolare dell'azione penale "per intero e senza concessione ad ibridismi di sorta, la posizione di 'parte'" (v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, pag. 33); che, pertanto, la proposta questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero a sollevarla; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 554 del codice di procedura penale e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 101, 107, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pescara con la ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0607