N. 250 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Mondiali di calcio 1990 - Concessioni edilizie -
 Procedimenti speciali - Espropriazione delle funzioni comunali
 inerenti allo sviluppo del territorio - Provvedimento regionale di
 negazione dell'approvazione del progetto edilizio - Sua incidenza nel
 rapporto processuale - Necessita' di verifica dell'attualita' della
 rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice  a
 quo.
 
 (Legge regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39)
 
 (Cost., artt. 5, 114, 117 e 118).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della  promozione  e
 incentivazione    della   ricettivita'   turistica   alberghiera   ed
 extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio  1990),  promosso
 con  ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Lombardia sul
 ricorso proposto da Manfredini Elide ed altro  contro  il  Comune  di
 Milano  ed  altra,  iscritta  al  n. 29 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie
 speciale dell'anno 1990;
    Visto  l'atto di costituzione di Manfredini Elide ed altro nonche'
 l'atto di costituzione e l'intervento della Regione Lombardia;
    Udito  nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore
 Cheli;
    Uditi  gli  avv.ti  Ugo  Ferrari  per  Manfredini  Elide ed altro,
 Valerio Onida, Fortunato Pagano e  Gualtiero  Rueca  per  la  Regione
 Lombardia;
    Ritenuto che con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per
 la  Lombardia  veniva  chiesto  l'annullamento  del  parere  negativo
 espresso  dal Comune di Milano in data 4 ottobre 1988 col n. 1180, in
 ordine ad una domanda di concessione edilizia per la  costruzione  di
 un  motel presentata dai signori Elide Manfredini e Vittorio Seghetti
 ai sensi della legge della Regione Lombardia 4  luglio  1988,  n.  39
 (Norme   a   sostegno   della   promozione   e  incentivazione  della
 ricettivita' turistica alberghiera ed  extralberghiera  in  occasione
 dei mondiali di calcio 1990);
      che  il  giudice  adito,  considerato  lo  speciale procedimento
 previsto da tale legge per il  rilascio  delle  concessioni  edilizie
 destinate   ad  ampliare  la  ricettivita'  turistica  in  vista  dei
 campionati mondiali di calcio  del  1990,  sollevava,  con  ordinanza
 emessa il 4 luglio 1989, questione di legittimita' costituzionale nei
 confronti dell'intera legge, in relazione agli  artt.  5,  114,  117,
 primo   comma,   e   128   della   Costituzione  ed  al  criterio  di
 ragionevolezza  desumibile   dall'art.   97,   primo   comma,   della
 Costituzione;
     che  ad  avviso  del  giudice  a  quo  il  procedimento  in esame
 esproprierebbe il Comune delle funzioni inerenti  allo  sviluppo  del
 proprio  territorio,  in forza delle disposizioni (artt. 3, 5, 6) che
 prevedono: l'approvazione dei progetti edilizi da parte della  Giunta
 regionale,  anche  se  non  conformi agli strumenti urbanistici ed ai
 regolamenti  edilizi;  l'attribuzione  al  Comune   di   un   "parere
 vincolante",  ma  paralizzabile  dalla  decisione  della  Giunta;  la
 sostituzione della stessa Giunta al Comune, ove il parere  non  venga
 espresso;  il  dovere  del Sindaco di rilasciare la concessione, dopo
 che la Giunta abbia  approvato  il  progetto,  intendendosi  comunque
 accolta  la  domanda  di  concessione ove il Sindaco non provveda nel
 termine di trenta giorni;
      che,   sempre  ad  avviso  del  giudice  remittente,  le  citate
 disposizioni  violerebbero  i  principi  fondamentali  delle  materie
 "urbanistica" e "turismo e industria alberghiera", ex art. 117 Cost.,
 e al contempo il  principio  dell'autonomia  comunale  sancito  dagli
 artt.  5,  114  e  128 Cost., nonche' il principio del buon andamento
 della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost.,  sotto  il  profilo
 della ragionevolezza dei mezzi prescelti rispetto al fine;
      che  nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  si costituivano i
 ricorrenti  del  processo  a  quo,   chiedendo   una   pronuncia   di
 inammissibilita' e, in subordine, il rigetto della questione;
      che  identica  richiesta  veniva  avanzata  dal Presidente della
 Giunta regionale lombarda, che interveniva in giudizio deducendo, tra
 l'altro,   l'irrilevanza  della  questione,  in  quanto  al  progetto
 edilizio presentato dai ricorrenti era  stata  comunque  negata,  con
 delibera  del 14 febbraio 1989, n.4/39554, (pubblicata nel Bollettino
 Ufficiale della Regione in data 31  marzo  1989),  l'approvazione  da
 parte della Giunta regionale;
      che  nella  memoria  depositata  in vista dell'udienza la difesa
 della Regione Lombardia affermava che i ricorrenti del giudizio a quo
 non avevano mai impugnato la citata delibera della Giunta regionale;
      che  nell'udienza di discussione la stessa difesa ha prodotto un
 attestato della Giunta regionale lombarda, in  data  23  marzo  1990,
 prot.  n.  499/R.P.  -U., comprovante che gli interessati non avevano
 notificato in termini alla Regione alcun ricorso avverso le  delibere
 adottate dalla stessa Giunta in esecuzione della l.r. n. 39 del 1988.
    Considerato  che  il  citato  provvedimento  regionale, con cui e'
 stata negata l'approvazione  del  progetto  edilizio  presentato  dai
 ricorrenti  nel  giudizio a quo, appare suscettibile, a seguito della
 mancata impugnativa, di esplicare sul rapporto processuale dedotto in
 quel  giudizio  una  incidenza  che  potrebbe  precludere  al giudice
 remittente la pronuncia sul merito della controversia;
      che  spetta  comunque  allo stesso giudice remittente valutare i
 termini di detta incidenza, anche al fine di verificare  l'attualita'
 della rilevanza della questione proposta.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0608