N. 251 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Perquisizione in assenza dell'indagato Avviso al difensore di fiducia o d'ufficio da parte del P.M. Mancata previsione - Requisiti della urgenza e della riservatezza - Esigenza dell'elemento "sorpresa" - Manifesta infondatezza. (C.P.P. 1988, art. 365). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.21 del 23-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 365 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Candelori Marina, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Bologna, chiamato a decidere sull'"istanza di riesame" avverso un "decreto di perquisizione (e successivo sequestro)" emesso dal Pubblico ministero, ha, con ordinanza del 28 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 365 del codice di procedura penale del 1988, "nella parte in cui non prevede che il P.M., durante la perquisizione svolta in assenza dell'indagato, dia avviso delle operazioni al difensore di fiducia o d'ufficio, previa nomina di quest'ultimo ove occorra"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile - "posto che la devoluzione operata attraverso il riesame non attiene alla perquisizione ma al sequestro" - e, in subordine, non fondata; Considerato che l'eccezione d'inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, in quanto la piu' recente giurisprudenza della Corte di cassazione e' costante nel senso che il decreto di perquisizione, quando le cose siano state sottoposte a sequestro, puo' essere assoggettato al riesame del tribunale; che, peraltro, la questione, cosi' come proposta dal giudice a quo, risulta manifestamente infondata, perche', con riguardo alle perquisizioni locali, nessun avviso al difensore e' prescritto dalla legge in ordine al compimento delle operazioni, sia o no presente ad esse la persona sottoposta alle indagini ed a prescindere dall'avvenuta nomina di un difensore di fiducia o dall'avvenuta designazione di un difensore d'ufficio da parte del pubblico ministero (la stessa rubrica dell'art. 365 parla, chiaramente, di "Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso"), dato che la perquisizione e' "atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perche' ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa" (cfr. sentenza n. 123 del 1974), caratteristica propria anche della fattispecie delineata dal codice di procedura penale del 1988 (v., oltre alla norma qui denunciata, gli artt. 249 e 250). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 365 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 28 novembre 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0609