N. 255 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza pubblica - Ipotesi di arresto obbligatorio fuori dei casi
 di flagranza -  Jus superveniens: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416,
 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, con modificazioni -
 Abrogazione della norma censurata - Necessita' di riesame sulla
 rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice  a
 quo.
 
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma).
 
 (Cost., art. 13, terzo comma).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI,
    prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.152,  terzo
 comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  (Testo  unico  delle
 leggi  di  pubblica  sicurezza),  promosso con ordinanza emessa il 17
 ottobre 1989 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a  carico
 di  Agudelo  Cultrera  Claudia Lorena, iscritta al n. 76 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4 aprile 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Pretore di Catania, con ordinanza del 17 ottobre
 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 13,  terzo  comma,  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' dell'art. 152, terzo comma,
 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  il
 regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, nella parte in cui prevede
 un'ipotesi di arresto obbligatorio fuori dei casi di flagranza;
    Considerato  che,  dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
 e' stato emanato il decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416  (Norme
 urgenti  in  materia  di  asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
 cittadini  extracomunitari  e  di  regolarizzazione   dei   cittadini
 extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato),
 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge,
 con  modificazioni,  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n. 416,
 recante norme urgenti in materia di asilo  politico,  di  ingresso  e
 soggiorno  dei  cittadini  extracomunitari  e di regolarizzazione dei
 cittadini extracomunitari ed apolidi, gia'  presenti  nel  territorio
 dello  Stato.  Disposizioni  in  materia di asilo), con modificazioni
 concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo
 ha  espressamente  abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di
 pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931,  n.
 773;
      e  che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della
 normativa  sopravvenuta,  le  questioni   sollevate   siano   tuttora
 rilevanti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Catania.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0613