N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1989

                                 N. 281
 Ordinanza  emessa  il  7  novembre  1989  dalla  corte  d'appello  di
 Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Limuti Angelo
 Processo  penale  -  Imputato  contumace  -  Impugnazione  - Prevista
 esclusione per il difensore d'ufficio o anche di  fiducia,  privo  di
 mandato  speciale  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento rispetto
 all'imputato presente o assente - Disparita' tra difesa di fiducia  e
 di ufficio - Lesione del diritto di difesa.
 (Legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2; c.p.p., art. 192; c.p.p. 1988,
 art. 571).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.21 del 23-5-1990 )
                           LA CORTE D'APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale n. 929/89
 contro Limuti Angelo nato a Caltanissetta il 20 agosto  1945  res.  a
 Lenago.
    1.  -  Angelo  Limuti  e' stato giudicato per il reato di cui agli
 artt. 393 e 99 del cod. pen.  dal  pretore  di  Caltanissetta  e  con
 sentenza  del  13  luglio  1989  e'  stato condannato a L. 200.000 di
 multa, al pagamento delle  spese  processuali,  al  risarcimento  dei
 danni  da liquidarsi in separato giudizio civile ed al rimborso delle
 spese liquidate in L. 409.000, in favore della parte civile  Stefania
 Bunone.
    Il  giudizio si e' svolto in contumacia dell'imputato che e' stato
 difeso dal dott. Salvatore Ferlisi, nominato d'ufficio.
    Quest'ultimo  con  dichiarazione del 13 luglio 1989, ha dichiarato
 di proporre appello.
    L'estratto  contumaciale  e'  stato  notificato al Limuti ai sensi
 dell'art. 171 del c.p.p. e l'avviso di deposito della  sentenza  allo
 stesso  sempre  ai sensi dell'art. 171 del c.p.p. ed al suo difensore
 dott. Ferlisi, nell'agosto-settembre 1989.
    Il  3-10  sono  stati  depositati  i  motivi  di  appello su carta
 intestata all'avv. Emanuele Li Muti a firma  di  quest'ultimo  e  del
 dott. Ferlisi.
    Il  procuratore  generale presso questa corte ha chiesto che venga
 dichiarata la inammissibilita' dell'appello sotto il duplice profilo:
 "la dichiarazione di impugnazione e' stata presentata da difensore di
 imputato contumace non munito di mandato speciale";  "i  motivi  sono
 sottoscritti  da  difensore (avv. Li Muti) che non ha prestato il suo
 ministero nel giudizio di primo grado".
    2.  -  Sul  primo  punto che riguarda un'ammissibilita' originaria
 questa corte ha gia' sollevato in alri casi questione di legittimita'
 costituzionale   (v.   in  seguito),  che  tuttavia  potrebbe  essere
 irrilevante, allo stato, in quanto non darebbe  conseguenze  pratiche
 diverse,  se fosse fondato il secondo motivo di inammissibilita', che
 sarebbe non originaria, ma sopravvenuta.
    Ma la richiesta del p.g. si fonda su una rappresentazione inesatta
 della situazione, perche', come esposto, i  motivi  di  appello  sono
 stati  firmati  dall'avv. Li Muti, per il quale valgono i rilievi del
 p.g., ma sono anche firmati dal dott. Ferlisi difensore dell'imputato
 nella fase del giudizio e nel suo interesse appellante.
    Resta,    quindi,   da   considerare   la   prima   eccezione   di
 inammissibilita'
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 279/1990).
 90C0617