Provvedimenti concernenti le acque minerali(GU n.124 del 30-5-1990)
Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1400 del 19 febbraio 1990, esecutiva ai sensi di legge, alla Sorgente Panna S.p.a., con sede in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia - localita' Panna (Firenze) e' stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata "Panna" in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacita' di litri 0,25 - 0,50 - 0,75 1 - 1,5 e 2, nei tipi come sgorga dalle sorgenti e addizionata di anidride carbonica, di cui alla delibera della giunta regionale della Toscana n. 10539 del 21 novembre 1988. Per il confezionamento di tale acqua minerale, denominata "Sorgente Panna" con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 8835 del 23 ottobre 1989, e' stato consentito l'uso del materiale PET "Lighter" prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), del PET "Melinar B 90" della ICI Italia S.p.a. - Milano e del PET "Vivypak" prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano, di cui alla sopracitata delibera n. 10539 del 21 novembre 1988. La stessa societa' e' stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale "Sorgente Panna", per i tipi come sgorga dalle sorgenti e addizionata di anidride carbonica, in bottiglie della capacita' di litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1.5 e 2: a) prodotte partendo dal materiale PET "Lighter" dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle societa' stesse marchiandole con specifici simboli; b) prodotte, partendo dal materiale PET "Melinar B 90" dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, e contrassegnate dalla societa' stessa marchiandole con specifici simboli; c) prodotte partendo dal materiale PET "Vivypak" dalla Cobarr S.p.a. - Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona e I.P. di Cagliari nonche' dalla Plastic BG - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle societa' medesime marchiandole con specifici simboli. Tutti i contenitori di materiale PET della capacita' di litri 0,25 - 0,50 0,75 - 1 - 1.5 e 2, saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con le etichette e gli stampati accessori autorizzati con provvedimento della giunta regionale della Toscana; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la Sorgente Panna S.p.a. dovra' riportare gli estremi della predetta delibera n. 1400 del 19 febbraio 1990. L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 1400 del 19 febbraio 1990 e' stata concessa alla Sorgente Panna S.p.a. fino al 23 dicembre 1992 e il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa. Tale provvedimento autorizzativo potra' essere revocato o sospeso, oltre che nei casi di cui alle disposizioni di legge vigenti, qualora: a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute; b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia; c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio igiene pubblica e del territorio dell'unita' sanitaria locale zona 11 - Borgo S. Lorenzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente. Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 2399 del 19 marzo 1990, esecutiva ai sensi di legge, l'Acqua e terme di Uliveto S.p.a., con sede legale e uno stabilimento di produzione in comune di Vicopisano - Uliveto Terme, via Provinciale Vicarese, 120, provincia di Pisa, e un altro stabilimento di produzione in Vicopisano, via Provinciale Vicarese (senza numero) e' stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata "Uliveto", nel tipo come sgorga dalle sorgenti, in contenitori della capacita' di litri 1,5 e di centilitri 75 a base di policloruro di vinile (PVC) "Dorlyl FSB-82" prodotto dalla Dorlylia S.r.l., via Provinciale Sud, 3, Novellara (Reggio Emilia). La societa' per azioni predetta dovra' comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento ambiente - servizio ambiente - della regione Toscana, la data dell'inizio della produzione e della commercializzazione dell'acqua minerale "Uliveto" in contenitori di PVC "Dorlyl FSB-82". L'Acqua e terme di Uliveto S.p.a. dovra' presentare entro venti giorni dalla data di inizio della produzione dell'acqua minerale "Uliveto" nei sopracitati contenitori di PVC e successivamente con frequenza all'incirca bimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, dalla societa' Acqua e terme di Uliveto alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939. Le analisi di legge dovranno essere effettuate, con frequenza all'incirca bimestrale, su contenitori vuoti, su contenitori pieni di acqua minerale dopo due mesi dal confezionamento, su contenitori pieni di acqua minerale dopo sei mesi dal confezionamento. Tali campioni dovranno essere prelevati all'incirca bimestralmente dal personale dall'unita' sanitaria locale competente per territorio eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti. Nel caso che le predette analisi, eseguite per un periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformita' dei contenitori alle norme vigenti, potranno essere eseguite su campioni prelevati con frequenza all'incirca semestrale, previa comunicazione regionale. La fabbricazione dei sopracitati contenitori, nonche' di quelli a base di mescole PVC "Benvic PEB 660" e "Mixvil ACM 16" di cui alle specifiche autorizzazioni regionali ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale "Uliveto" dovranno avvenire negli stabilimenti dell'Acqua e terme di Uliveto S.p.a. Tali contenitori saranno chiusi mediante capsula a vite. I recipienti ottenuti da compound "Dorlyl FSB-82" devono essere contrassegnati con la lettera "D" stampata sul fondo dei recipienti medesimi. I precitati contenitori di PVC "Dorlyl FSB-82" della capacita' di centilitri 75 devono essere contrassegnati soltanto con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5711 del 3 luglio 1989 e su tali etichette devono essere riportati gli estremi della citata autorizzazione n. 2399 del 19 marzo 1990. La S.p.a. Acqua e terme di Uliveto e' stata autorizzata con la predetta deliberazione n. 2399 del 19 marzo 1990 a modificare le etichette autorizzate con delibera della giunta regionale della Toscana n. 5711 del 3 luglio 1989 a contrassegnare i contenitori di PVC, della capacita' di un litro e mezzo, dell'acqua minerale naturale "Uliveto" per il tipo come sgorga dalle sorgenti; le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato della citata deliberazione n. 2399 del 19 marzo 1990 della quale l'allegato medesimo e' parte integrante, i suddetti recipienti di PVC della capacita' di litri 1,5 non devono essere contrassegnati con altri stampati e su tali etichette devono essere riportati gli estremi del predetto provvedimento. Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-quater, commi 10, 11 e 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla sopracitata autorizzazione. L'autorizzazione sanitaria di cui alla precitata delibera n. 2399 del 19 marzo 1990 potra' essere revocata o sospesa oltre che nei casi di cui alle disposizioni di legge vigenti, qualora: a) non siano ottemperate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa; b) dagli accertamenti analitici, batteriologici e chimici effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria dovesse risultare che l'acqua minerale "Uliveto" non e' accettabile per l'uso al quale e' autorizzata; c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio igiene pubblica e del territorio dell'unita' sanitaria locale zona 12 - Pisa, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.