REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

             Provvedimenti concernenti le acque minerali
(GU n.124 del 30-5-1990)

   Si  comunica  che  con  deliberazione della giunta regionale della
Toscana n. 1400 del 19 febbraio 1990, esecutiva ai  sensi  di  legge,
alla  Sorgente  Panna  S.p.a.,  con sede in Firenze, Lungarno Amerigo
Vespucci, 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia  -
localita'  Panna  (Firenze)  e'  stata  rinnovata  l'autorizzazione a
confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale
nazionale   denominata   "Panna"  in  contenitori  di  materiale  PET
(polietilentereftalato) della capacita' di litri 0,25 - 0,50 - 0,75 1
-  1,5  e  2,  nei  tipi  come sgorga dalle sorgenti e addizionata di
anidride carbonica, di cui alla delibera della giunta regionale della
Toscana n. 10539 del 21 novembre 1988.
   Per   il   confezionamento  di  tale  acqua  minerale,  denominata
"Sorgente Panna"  con  deliberazione  della  giunta  regionale  della
Toscana  n.  8835  del 23 ottobre 1989, e' stato consentito l'uso del
materiale PET "Lighter" prodotto dalla Inca  International  S.p.a.  -
Pisticci  Scalo  (Matera),  del  PET  "Melinar B 90" della ICI Italia
S.p.a. - Milano e del PET "Vivypak" prodotto dalla Montefibre  S.p.a.
-  Milano,  di cui alla sopracitata delibera n. 10539 del 21 novembre
1988.
    La stessa societa' e' stata autorizzata a confezionare e vendere,
per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale "Sorgente Panna", per i
tipi  come sgorga dalle sorgenti e addizionata di anidride carbonica,
in bottiglie della capacita' di litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1.5  e
2:
     a)  prodotte  partendo  dal  materiale  PET "Lighter" dalla Inca
International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), e  dalla  Plastic  BG
S.p.a.  -  Anagni  (Frosinone) e contrassegnate dalle societa' stesse
marchiandole con specifici simboli;
     b)  prodotte,  partendo  dal  materiale PET "Melinar B 90" dalla
Nuova Sirma S.p.a. - Parma, e contrassegnate  dalla  societa'  stessa
marchiandole con specifici simboli;
     c)  prodotte  partendo  dal materiale PET "Vivypak" dalla Cobarr
S.p.a. - Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E.  di  Tortona  e
I.P.  di  Cagliari  nonche'  dalla  Plastic BG - Anagni (Frosinone) e
contrassegnate dalle societa'  medesime  marchiandole  con  specifici
simboli.
   Tutti i contenitori di materiale PET della capacita' di litri 0,25
- 0,50 0,75 - 1 - 1.5 e 2,  saranno  chiusi  con  capsule  a  vite  e
contrassegnati  con le etichette e gli stampati accessori autorizzati
con  provvedimento  della  giunta  regionale  della   Toscana;   tali
contenitori  non  dovranno  essere  contrassegnati con altri stampati
oltre ai predetti e sulle relative etichette la Sorgente Panna S.p.a.
dovra'  riportare  gli estremi della predetta delibera n. 1400 del 19
febbraio 1990.
   L'autorizzazione  di  cui  alla  precitata delibera n. 1400 del 19
febbraio 1990 e' stata concessa alla Sorgente Panna S.p.a. fino al 23
dicembre  1992  e  il  rinnovo  dell'autorizzazione  stessa  e' stato
subordinato  all'esito  favorevole  dei  controlli   di   laboratorio
prescritti  nella  delibera  stessa. Tale provvedimento autorizzativo
potra' essere revocato o sospeso, oltre che  nei  casi  di  cui  alle
disposizioni di legge vigenti, qualora:
     a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;
     b)   dagli   accertamenti  analitici  sopracitati  o  da  quelli
effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei
loro  compiti  istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse
risultare la non conformita' dei recipienti di PET  autorizzati  alle
disposizioni vigenti in materia;
     c)  non  siano  ottemperate  le  eventuali  future  prescrizioni
impartite dal servizio igiene pubblica e del  territorio  dell'unita'
sanitaria  locale  zona  11  -  Borgo  S.  Lorenzo,  o  disposte  dal
componente la giunta regionale incaricato  di  seguire  le  questioni
attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.
   Si  comunica  che  con  deliberazione della giunta regionale della
Toscana n. 2399 del 19 marzo  1990,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,
l'Acqua e terme di Uliveto S.p.a., con sede legale e uno stabilimento
di  produzione  in  comune  di  Vicopisano  -  Uliveto   Terme,   via
Provinciale Vicarese, 120, provincia di Pisa, e un altro stabilimento
di produzione in Vicopisano, via Provinciale Vicarese (senza  numero)
e'  stata  autorizzata  a confezionare e vendere, per uso di bevanda,
l'acqua minerale naturale nazionale denominata  "Uliveto",  nel  tipo
come  sgorga  dalle sorgenti, in contenitori della capacita' di litri
1,5 e di centilitri 75 a base di policloruro di vinile (PVC)  "Dorlyl
FSB-82"  prodotto  dalla  Dorlylia  S.r.l.,  via  Provinciale Sud, 3,
Novellara (Reggio Emilia).
   La  societa'  per  azioni  predetta  dovra' comunicare alla giunta
regionale e per essa al dipartimento ambiente - servizio  ambiente  -
della  regione  Toscana, la data dell'inizio della produzione e della
commercializzazione dell'acqua minerale "Uliveto" in  contenitori  di
PVC "Dorlyl FSB-82".
   L'Acqua  e  terme  di Uliveto S.p.a. dovra' presentare entro venti
giorni dalla data di  inizio  della  produzione  dell'acqua  minerale
"Uliveto"  nei  sopracitati  contenitori di PVC e successivamente con
frequenza all'incirca bimestrale, certificati di  analisi  effettuate
per la determinazione dei parametri di legge.
   Tali  rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, dalla societa'
Acqua e terme di Uliveto alla quale fara' carico l'onere  finanziario
relativo,  dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o
dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie  locali
toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939.
   Le  analisi  di  legge  dovranno  essere effettuate, con frequenza
all'incirca bimestrale, su contenitori vuoti, su contenitori pieni di
acqua  minerale  dopo  due  mesi  dal confezionamento, su contenitori
pieni di acqua minerale  dopo  sei  mesi  dal  confezionamento.  Tali
campioni  dovranno  essere  prelevati  all'incirca bimestralmente dal
personale dall'unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio
eventualmente  con  la  collaborazione  del personale del laboratorio
incaricato dell'esecuzione delle analisi, secondo le disposizioni  di
legge vigenti.
   Nel  caso  che  le  predette  analisi,  eseguite per un periodo di
almeno dodici mesi, dimostrino la conformita'  dei  contenitori  alle
norme  vigenti,  potranno  essere  eseguite su campioni prelevati con
frequenza all'incirca semestrale, previa comunicazione regionale.
   La  fabbricazione dei sopracitati contenitori, nonche' di quelli a
base di mescole PVC "Benvic PEB 660" e "Mixvil ACM 16"  di  cui  alle
specifiche  autorizzazioni  regionali  ed il relativo riempimento con
l'acqua  minerale  naturale   "Uliveto"   dovranno   avvenire   negli
stabilimenti  dell'Acqua  e  terme di Uliveto S.p.a. Tali contenitori
saranno chiusi mediante capsula a vite.
   I  recipienti  ottenuti  da compound "Dorlyl FSB-82" devono essere
contrassegnati con la lettera "D" stampata sul fondo  dei  recipienti
medesimi.
   I  precitati contenitori di PVC "Dorlyl FSB-82" della capacita' di
centilitri 75 devono essere contrassegnati soltanto con  etichette  e
stampati   accessori   conformi   agli   esemplari   autorizzati  con
deliberazione della giunta regionale della  Toscana  n.  5711  del  3
luglio  1989  e su tali etichette devono essere riportati gli estremi
della citata autorizzazione n. 2399 del 19 marzo 1990.
   La  S.p.a.  Acqua  e  terme di Uliveto e' stata autorizzata con la
predetta deliberazione n. 2399 del 19  marzo  1990  a  modificare  le
etichette  autorizzate  con  delibera  della  giunta  regionale della
Toscana n. 5711 del 3 luglio 1989 a contrassegnare i  contenitori  di
PVC,  della  capacita'  di  un  litro  e  mezzo,  dell'acqua minerale
naturale "Uliveto" per il tipo come sgorga dalle sorgenti;  le  nuove
etichette  e  gli  stampati  accessori  devono  essere  conformi agli
esemplari di cui all'allegato della citata deliberazione n. 2399  del
19  marzo 1990 della quale l'allegato medesimo e' parte integrante, i
suddetti recipienti di PVC della capacita' di litri  1,5  non  devono
essere  contrassegnati  con altri stampati e su tali etichette devono
essere riportati gli estremi del predetto provvedimento.
   Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-quater, commi 10, 11 e
12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono  assoggettati  alla
sopracitata autorizzazione.
   L'autorizzazione  sanitaria di cui alla precitata delibera n. 2399
del 19 marzo 1990 potra' essere revocata o sospesa oltre che nei casi
di cui alle disposizioni di legge vigenti, qualora:
     a)    non    siano   ottemperate   le   prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione stessa;
     b)   dagli  accertamenti  analitici,  batteriologici  e  chimici
effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei
loro  compiti  istituzionali  di vigilanza igienico-sanitaria dovesse
risultare che l'acqua minerale "Uliveto" non e' accettabile per l'uso
al quale e' autorizzata;
     c)  non  siano  ottemperate  le  eventuali  future  prescrizioni
impartite dal servizio igiene pubblica e del  territorio  dell'unita'
sanitaria  locale zona 12 - Pisa, o disposte dal componente la giunta
regionale incaricato di seguire le questioni attinenti  all'attivita'
regionale relativa all'ambiente.