DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1990
Interventi sostitutivi per l'attivazione dei sistemi automatizzati di controllo delle prescrizioni mediche.(GU n.124 del 30-5-1990)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, in caso di persistente inattivita' degli organi regionali nei riguardi di adempimenti da svolgersi in termini perentori previsti dalla legge, attribuisce al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', il potere di disporre il compimento, in sostituzione dell'amministrazione regionale, degli atti relativi; Visto l'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, concernente disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, con il quale e' demandata alle regioni l'attivazione dei servizi di acquisizione dei dati delle prescrizioni mediche mediante lettori ottici automatici; Visto l'art. 1, comma 10, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, che fissa al 30 giugno 1989 il termine entro il quale le regioni e le province autonome debbono dotarsi del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica, stabilendo, per il caso di mancato adempimento, che si provveda ai sensi del richiamato art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il rapporto del Ministro della sanita' in data 12 aprile 1990, che evidenzia come nelle regioni Valle d'Aosta, Abruzzo, Campania e Sardegna, nonostante i reiterati interventi sollecitatori, permanga un acclarato stato di grave ritardo nel compimento degli atti di cui trattasi; Ritenuto pertanto che nei confroni delle regioni sopra indicate debba procedersi agli interventi sostitutivi di cui all'art. 1, comma 10, della citata legge 1 febbraio 1989, n. 37; Sulla proposta del Ministro della sanita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990; Decreta: Art. 1. 1. Allo scopo di garantire la piena e tempestiva attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della legge 10 febbraio 1989, n. 37, il Ministro della sanita' e' incaricato di provvedere con propri atti a quanto necessario in sostituzione delle amministrazioni regionali della Valle d'Aosta, dell'Abruzzo, della Campania e della Sardegna, procedendo, in particolare: a) all'approvvigionamento del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, richiamato in premessa, nonche' alla diramazione delle conseguenti istruzioni in materia di conservazione, distribuzione e impiego delle ricette; b) alla individuazione, con l'assistenza delle regioni interessate, dell'assetto organizzativo del servizio per il trattamento automatico delle ricette nell'ambito della regione, nonche' alla definizione del relativo piano di attuazione, con riguardo sia alle esigenze gestionali che alle procedure di controllo delle prescrizioni e agli obiettivi della promozione e della revisione della qualita' delle prestazioni; c) alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l'impianto, la attivazione e il funzionamento a regime dei servizi anzidetti, all'adozione delle misure concernenti il personale occorrente per la eventuale gestione diretta del servizio e la stipula di accordi e contratti per l'affidamento a terzi della gestione stessa, anche con il ricorso alle modalita' gestionali previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94. 2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto il Ministro della sanita' e' autorizzato a procedere nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 3. Gli oneri derivanti dalle acquisizioni di beni e servizi disposte in esecuzione del presente decreto fanno carico alle regioni, che faranno fronte utilizzando le risorse all'uopo vincolate del fondo sanitario nazionale, a norma delle deliberazioni del CIPE in data 28 gennaio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro della sanita' DE LORENZO