N. 312 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 1988- 14 maggio 1990
N. 312 Ordinanza emessa il 6 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1990) dalla commissione tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.a. S.E.C.I. c/ufficio ii.dd. di Bologna Responsabilita' civile - Commissioni tributarie - Componenti - Verbalizzazione delle decisioni - Dissenso di uno dei componenti sul rigetto di una questione pregiudiziale preclusiva - Successive conseguenti decisioni - Mancata prevista ascrivibilita' della decisione al collegio nella sua unitarieta' - Omessa previsione del giudizio di rivalsa per lo Stato, parte in causa nei processi tributari - Lamentata violazione della segretezza della camera di consiglio - Ingiustificata parificazione tra relatore e gli altri elementi del collegio - Disparita' di trattamento tra componenti: per i membri laici rispetto ai giudici togati in merito al limite economico dell'azione di rivalsa e per questi ultimi rispetto ai primi che rispondono solo per errore di fatto - Discriminazione dei membri laici rispetto ai giudici conciliatori che sono responsabili solo in caso di dolo - Conseguente violazione del principio di indipendenza del giudice e del buon andamento dell'amministrazione, compresa quella della giustizia. (Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 2, 7, 8 e 16). (Cost., artt. 3, 28, 97 e 101).(GU n.23 del 6-6-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi prodotti dalla Societa' esercizi commerciali industriali - S.E.C.I., in persona del legale rappresentante; avverso avvisi di accertamento Irpeg; Letti gli atti; Sentiti il rappresentante dell'ufficio, nonche' i dottori Marzocchi e Abruzzese per la societa' ricorrente; Udito il relatore dott. Angelo Piazza; RITENUTO IN FATTO Con tre distinti ricorsi la societa' in epigrafe impugna gli avvisi di accertamento ai fini Irpeg nn. 307/1985, 210/1986 e 194/1987, notificatile dall'ufficio ii.dd. di Bologna; i ricorsi sono chiamati alla udienza odierna 6 maggio 1988 e dopo discussione orale, resistendo l'ufficio, sono trattenuti per la decisione. OSSERVA IN DIRITTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 311/1990). 90C0663