N. 315 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1989
N. 315 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dalla corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di Luvera Consolato ed altro Processo penale - Nuovo codice - Norme transitorie - Procedimento gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Grado di appello - Richiesta di giudizio abbreviato - Inammissibilita' - Disparita' di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti. Processo penale - Nuovo codice - Norme transitorie - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento tra situazioni giuridiche sostanzialmente identiche e rispetto all'analogo procedimento dell'applicabilita' della pena su richiesta delle parti. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.p.p. 1988, artt. 438 e 448). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 6-6-1990 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunziato l'allegata ordinanza con l'intervento del p.g., rappresentato dal sig. dott. Luigi Tucci, sostituto procuratore generale della Repubblica con l'assistenza della segetaria sig.ra Rosanna Del Rosso, nella causa penale a carico di Luvera Consolato, nato a Bari Carbonara il 6 maggio 1956 e residente a Bari in via Brigata Regina n. 88, rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Perchinunno e G. Chiariello, da Bari, Perre Rocco, nato a Plati' il 7 febbraio 1969 e residente a Bovalino, via Superstrada s.n., rappresentato e difeso dall'avv. A. Lombardo Pijola, da Bari, nonche' Romeo Bruno, nato a Plati' il 21 febbraio 1969 ivi residente in via Maranto n. 5; Somma Giovanna, nata a Bari il 22 gennaio 1957 ivi residente in via Brigata Regina n. 88, Cara Damiani Nicola, nato a Bari il 13 ottobre 1946 ivi residente in via Napoli n. 329/E o C, Somma Teresa, nata a Bari il 1ยบ gennaio 1951 ivi residente in via Napoli n. 329/E o C, Somma Marco, nato a Bari il 9 marzo 1960 ivi residente in via B. Regina n. 88, Lorusso Nicola, nato a Bari il 2 ottobre 1956 ivi residente in via Don Cesare Franco n. 29, Loseto Anna, nata a Bari il 19 agosto 1960 ivi residente in via Don Cesare Franco n. 29, Di Leo Vincenzo, nato a Bari il 18 ottobre 1958 ivi residente in viale Europa trav. 75 pal. 11/E, Luvera e Perre imputati di: a) del delitto di cui agli artt. 110 del c.p. e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per essersi in concorso tra loro e con altre persone non identificate associati al fine di commettere piu' reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Accertato in Bari il 31 gennaio 1988; b) del delitto di cui agli artt. 110 del c.p. e 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per avere in concorso tra loro detenuto, trasportato e commerciato grammi 500 di eroina del tipo "Brown-sugar". Il Luvera imputato anche di: c) del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per avere illegalmente detenuto una pistola del tipo lanciarazzi; in Bari fino al 3 gennaio 1988. Appellanti avverso la sentenza del tribunale di Bari del 30 marzo 1989 che condannava: il Luvera per il reato di cui al capo b) alla pena di anni sette di reclusione a lire 70 milioni di multa, per il capo c) alla pena di mesi sei di reclusione a L. 600.000 di multa; il Perre per il capo b) ad anni sette di reclusione e lire 70 milioni di multa. Assolveva entrambi dal reato di cui al capo a) per insufficienza di prove. Entrambi venivano dichiarati interdetti dal pp.uu., con divieto di espatrio, ritiro patenti di guida per anni due. Confisca della pistola lanciarazzi. Nonche': Romeo Bruno e Somma Giovanna venivano dichiarati colpevoli del reato loro ascritto al capo b) ed in concorso delle attenuanti generiche, venivano condannati entrambi alla pena di anni cinque di reclusione e lire 50 milioni di multa ciscuno. Tutti in solido al pagamento delle spese processuali. Romeo Bruno e Somma Giovanna venivano dichiarati interdetti in perpetuo dai pp.uu. e disposto per i medesimi il divieto di espatrio, nonche' il ritiro della patente di guida per la durata di anni due ai sensi dell'art. 79 della legge n. 685/1975. Veniva ordinata la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. Romeo Bruno, Somma Giovanna, Cara Damiani Nicola, Somma Teresa, Somma Marco, Lorusso Nicola, Loseto Anna e Di Leo Vincenzo venivano assolti dal reato loro ascritto al capo a) per insufficenza di prove. IN SEDE D'APPELLO Preliminarmente l'avv. Lombardo Pijola, anche per l'avv. Chiariello, che si associa, chiede che per gli imputati Luvera e Perre si proceda a giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 e segg. del c.p.p., previa separazione del procedimento a carico degli altri imputati, a norma dell'art. 247, n. 5, delle norme transitorie. L'avv. Lombardo Pijola chiede che sia interpellato su questa richiesta il p.g., anticipando, che nel caso di mancato consenso, si profilerebbe e quindi viene espressamente sollevata una questione di incostituzionalita' dell'art. 440 del c.p.p. nella parte in cui non prevede, cosi' come invece previsto dall'art. 448 stesso codice, la possibilita' per il giudice di decidere sulla richiesta dell'imputato, indipendentemente dal consenso del del pubblico ministero, nonche' analoga questione di incostituzionalita' dell'art. 247 delle norme transitorie, nella parte in cui non prevede espressamente l'estensibilita' al giudizio di appello dell'istituto del giudizio abbreviato per i processi pendenti, tanto per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. Interpellati dal presidente del collegio, gli imputati Luvera e Perre dichiarano espressamente di fare propria la richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dai loro difensori. Il p.g. per suo conto esprime il dissenso in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal difensore, avv. Lombardo Pijola, per i motivi esposti oralmente ed in ordine alla sollevata eccezione di incostituzionalita' ritiene di nulla obiettare. La corte d'appello di Bari, sez. Prima, alla pubblica udienza del 13 dicembre 1989 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente O R D I N A N Z A Pronunziando sulle eccezioni di incostituzionalita', proposte dai difensori di Luvera Consolato e Perre Rocco; Sentito il p.g., che ha aderito; Ritenuto che per i procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'art. 442 di questo e' stato reso applicabile soltanto per i giudizi pendenti in primo grado, e non anche per quelli, gia' in grado di appello, secondo l'art. 247 delle disp. trans.; Considerato che la pendenza in appello di un procedimento, in applicazione di tale norma, riuscirebbe pregiudizievole rispetto a chi ha pendenze penali ancora in primo grado, come pure a chi, per avvenuta separazione di procedimenti, e' stato giudicato rispetto a coimputati per i quali si sia verificata una causa di sospensione; che il rimedio, di cui all'art. 599 del c.p.p. 1988, richiamato dall'art. 245 delle disp. trans., non puo' sanare la disparita' di regolamento legislativo di situazioni identiche, in quanto lo stesso art. 599 detto e' norma istituzionalmente applicabile anche per i procedimenti che in primo grado abbiano o avrebbero goduto delle procedure speciali, di cui ai titoli primo e secondo specialmente, del libro sesto del c.p.p. nuovo; Ritenuto che tutto quanto osservato urta contro il principio di eguaglianza di trattamento, di cui all'art. 3 della Carta costituzionale, principio affermato dal legislatore anche, per quanto riguarda la successione delle leggi nel tempo, dell'art. 2 del c.p., onde si ravvisa la necessita' di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, data l'evidente rilevanza della questione ai fini della determinazione della pena; Considerato, altresi', che l'applicabilita' del citato art. 442 del c.p.p. 1988 presuppone la sperimentazione dell'istituto stesso del giudizio abbreviato, di cui al titolo primo, libro sesto, e, di particolare rilievo, il consenso del p.m.; Ritenuto che, mentre l'art. 438 del c.p.p. 1988 impone la ricorrenza del consenso del p.m. come indefettibile, nell'analogo istituto del c.d. patteggiamento della pena (art. 448 del c.p.p. 1988), invece, il dissenso dello stesso p.m. e' superabile dal giudice, ove ingiustificato; che, pertanto, in tali istituti si manifesta, ancora una volta, diversa la regolamentazione per casi analoghi, tanto piu' che nel giudizio abbreviato e' il giudice a determinare la pena, e non si vede perche' il p.m. possa impedire che a cio' si pervenga; Ritenuto che, al contrario, il dissenso puo' essere superato in un istituto, quale l'applicazione della pena, in cui la volonta' delle parti e' di piu' vasta e pregnante portata di quanto non lo sia nel giudizio abbreviato; che tale diversa regolamentazione dei due istituti si rivela in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, nella parte in cui subordina il giudizio abbreviato al consenso non rimovibile del p.m.;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, proposte dai difensori di Luvera Consolato e Perre Rocco, dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del c.p.p. 1988, nella parte in cui non estende l'esperibilita' del giudizio abbreviato, di cui agli artt. 438 e segg. stesso codice, anche ai provvedimenti in corso, in grado di appello, al momento della sua entrata in vigore, e dell'art. 438 stesso, nella parte in cui non prevede la rimovibilita' del dissenso del p.m., da parte del giudice, per l'esperibilita' del giudizio abbreviato, cosi' come previsto dall'art. 448 per il c.d. patteggiamento della pena: il tutto in riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale; Dispone la sospensione del giudizio nei confronti dei predetti Luvera e Perre, e la separazione del giudizio stesso nei riguardi degli altri imputati; Ordina, infine, che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Bari, addi' 13 dicembre 1989 Il presidente: NANNA 90C0666