N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 1990
N. 324 Ordinanza emessa il 26 febbraio 1990 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Altini Gaetano e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano fruito o titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione inizialmente solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n. 544/1988, anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data, ma solo dal 1º gennaio 1989 Ingiustificata disparita' di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione. (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 6-6-1990 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva: e' pacifico in primo luogo, che il ricorrente ha diritto alla integrazione della propria pensione, con decorrenza dal 1º gennaio 1989, con l'attribuzione dell'assegno previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140. In tal senso, il legislatore ha disposto eliminando la distasia prevista nella precedente legge del 15 aprile 1985, n. 140, che attribuiva il beneficio de quo soltanto a coloro che fossero stati titolari di una pensione con decorrenza da epoca successiva al 7 marzo 1968. In accoglimento, pertanto della richiesta formulata all'udienza del 29 gennaio 1980, si aggiunge all'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 423, secondo comma, del c.p.c., il pagamento in favore del ricorrente dell'assegno di L. 30.000 mensili a decorrere dal 1º gennaio 1989. Tanto premesso, ritiene il giudicante che la questione di costituzionalita'della legge 15 aprile 1985, n. 140, sollevata dal ricorrente non sia manifestamente infondata. L'attribuzione del beneficio ex art. 6, secondo comma, della legge n. 140/1985 infatti, appare collegato ad un elemento del tutto estraneo e non e' sorretto da ragioni valide ed oggettive: la discriminazione tra gli ex combattenti, collegata ad un elemento del tutto estraneo alle motivazioni posta a base della concessione del beneficio, qual e' la data del pensionamento appare, in conclusione, in contrasto per il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, cpv. della Costituzione. Oltre a non essere manifestamente non infondata, la questione e' rilevante ai fini del presente giudizio in quanto la modifica apportata in sede legislativa dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544 - esplica il proprio effetto soltanto a decorrere dal 1º gennaio 1989 sulla base delle brevi considerazioni che precedono il giudicante ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui esclude dal beneficio gli ex combattenti che fruiscono di pensione con decorrenza al 7 marzo 1968.
P. Q. M. Visto l'art. 423, secondo comma, del cpc. ingiunge l'I.N.P.S. l'immediato pagamento a titolo di provvisionale dell'assegno di L. 50.000 mensili in favore del ricorrente; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata ai difensori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bari il 26 febbraio 1990 Il pretore: DE PEPPO 90C0675