N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 1990

                                 N. 324
 Ordinanza  emessa  il  26  febbraio  1990  dal  pretore  di  Bari nel
 procedimento civile vertente tra Altini Gaetano e I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione
 del trattamento pensionistico per gli  ex  combattenti  di  cui  alla
 legge  n.  336/1970,  esclusi  coloro  che  abbiano fruito o titolo a
 fruire dei benefici previsti  dalla  legge  stessa  -  Riconoscimento
 della  maggiorazione  inizialmente  solo  ai titolari di pensione con
 decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n.
 544/1988,  anche  ai  titolari di pensione con decorrenza anteriore a
 tale data, ma solo dal 1º gennaio 1989 Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  dei  pensionati in base al mero elemento temporale della
 decorrenza della pensione.
 (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 6-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo  la riserva di cui al verbale che precede, osserva: e'
 pacifico  in  primo  luogo,  che  il  ricorrente  ha   diritto   alla
 integrazione  della  propria  pensione, con decorrenza dal 1º gennaio
 1989, con l'attribuzione dell'assegno previsto dall'art.  6,  secondo
 comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140.
    In  tal  senso,  il legislatore ha disposto eliminando la distasia
 prevista nella precedente legge del  15  aprile  1985,  n.  140,  che
 attribuiva  il  beneficio  de quo soltanto a coloro che fossero stati
 titolari di una pensione con decorrenza  da  epoca  successiva  al  7
 marzo 1968.
    In  accoglimento,  pertanto  della richiesta formulata all'udienza
 del 29 gennaio 1980, si aggiunge  all'I.N.P.S.,  ai  sensi  dell'art.
 423, secondo comma, del c.p.c., il pagamento in favore del ricorrente
 dell'assegno di L. 30.000 mensili a decorrere dal 1º gennaio 1989.
    Tanto   premesso,  ritiene  il  giudicante  che  la  questione  di
 costituzionalita'della legge 15 aprile 1985, n.  140,  sollevata  dal
 ricorrente non sia manifestamente infondata.
    L'attribuzione del beneficio ex art. 6, secondo comma, della legge
 n. 140/1985 infatti,  appare  collegato  ad  un  elemento  del  tutto
 estraneo  e  non  e'  sorretto  da  ragioni  valide  ed oggettive: la
 discriminazione tra gli ex combattenti, collegata ad un elemento  del
 tutto  estraneo  alle  motivazioni posta a base della concessione del
 beneficio, qual e' la data del pensionamento appare, in  conclusione,
 in  contrasto  per  il  principio di eguaglianza sancito dall'art. 3,
 cpv. della Costituzione.
   Oltre  a  non  essere manifestamente non infondata, la questione e'
 rilevante ai  fini  del  presente  giudizio  in  quanto  la  modifica
 apportata  in sede legislativa dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544 -
 esplica il proprio effetto soltanto a decorrere dal 1º  gennaio  1989
 sulla  base  delle  brevi  considerazioni che precedono il giudicante
 ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 costituzionalita'  della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in
 cui esclude  dal  beneficio  gli  ex  combattenti  che  fruiscono  di
 pensione con decorrenza al 7 marzo 1968.
                                P. Q. M.
    Visto  l'art.  423,  secondo  comma,  del cpc. ingiunge l'I.N.P.S.
 l'immediato pagamento a titolo di provvisionale  dell'assegno  di  L.
 50.000 mensili in favore del ricorrente;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui
 in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che
 la presente ordinanza sia notificata ai difensori delle parti  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Bari il 26 febbraio 1990
                          Il pretore: DE PEPPO

 90C0675