Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.139 del 16-6-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta dell'11 aprile 1989 per la scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'acool, acquisiti a pareri favorevoli del consiglio della facolta' interessata e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 20 settembre 1989 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 22 novembre 1989, prot. n. 3036; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 379 (ex 281), primo comma, l'art. 381 (ex 283) e l'art. 383 (ex 285) secondo comma, relativi alla scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 379, primo comma. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centoventi ore di insegnamento e centottanta ore di attivita' pratiche guidate. Art. 381. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria, farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia riconosciuto dal consiglio della scuola equipollente a quelli richiesti nel comma precedente, ai soli limitati fini dell'iscrizione alla scuola. Art. 383 secondo comma. - Il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione in sostituzione totale o parziale della frequenza alle attivita' pratiche guidate, l'attivita' svolta dallo specializzando presso altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, sia in Italia che all'estero, anche nell'ambito di convenzioni specifiche. Inoltre l'art. 382 (ex 284) viene parzialmente modificato nel modo seguente: Al primo anno l'insegnamento di 2) metodologia sperimentale agraria, viene soppresso e sostitutito da: 2) chimica degli zuccheri. Al secondo anno l'insegnamento di 6) automazione e strumentazione, viene soppresso e sostituito da: 6) microbiologia industriale. All'elenco degli insegnamenti opzionali gli insegnamenti 1) chimica degli zuccheri e 8) microbiologia industriale, vengono soppressi e sostituiti da: 1) metodologia sperimentale agraria; 8) automazione e strumentazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ferrara, 24 febbraio 1990 Il rettore: ADAMI