UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.139 del 16-6-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista  la  proposta  di  modifica allo statuto formulata dal senato
accademico  nella  seduta  dell'11  aprile  1989  per  la  scuola  di
specializzazione  in  tecnologia  per  la produzione dello zucchero e
dell'acool,  acquisiti  a  pareri  favorevoli  del  consiglio   della
facolta' interessata e del consiglio di amministrazione;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso per la suddetta scuola nella seduta del 20 settembre 1989  e
trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 22 novembre 1989,
prot. n. 3036;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con
il decreto indicato in premessa,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:
                            Articolo unico
  L'art.  379 (ex 281), primo comma, l'art. 381 (ex 283) e l'art. 383
(ex 285) secondo comma, relativi alla scuola di  specializzazione  in
tecnologia  per  la  produzione dello zucchero e dell'alcool, vengono
soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art.  379,  primo  comma.  -  La  scuola  ha la durata di due anni.
Ciascun anno di corso prevede almeno centoventi ore di insegnamento e
centottanta ore di attivita' pratiche guidate.
  Art. 381. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea   in   chimica,   chimica
industriale,   chimica   e   tecnologia   farmaceutiche,  ingegneria,
farmacia, scienze  agrarie,  scienze  naturali,  scienze  biologiche,
scienze delle preparazioni alimentari.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere  e  che  sia  riconosciuto dal consiglio della
scuola equipollente a quelli richiesti nel comma precedente, ai  soli
limitati fini dell'iscrizione alla scuola.
  Art.  383  secondo  comma.  -  Il  consiglio  della  scuola  potra'
riconoscere  utile,  sulla   base   di   idonea   documentazione   in
sostituzione   totale  o  parziale  della  frequenza  alle  attivita'
pratiche guidate,  l'attivita'  svolta  dallo  specializzando  presso
altri  enti  ed  istituzioni,  pubblici  e privati, sia in Italia che
all'estero, anche nell'ambito di convenzioni specifiche.
  Inoltre  l'art. 382 (ex 284) viene parzialmente modificato nel modo
seguente:
  Al   primo  anno  l'insegnamento  di  2)  metodologia  sperimentale
agraria, viene soppresso e sostitutito da:
   2) chimica degli zuccheri.
  Al  secondo anno l'insegnamento di 6) automazione e strumentazione,
viene soppresso e sostituito da:
   6) microbiologia industriale.
  All'elenco degli insegnamenti opzionali gli insegnamenti 1) chimica
degli zuccheri e 8) microbiologia industriale,  vengono  soppressi  e
sostituiti da:
   1) metodologia sperimentale agraria;
   8) automazione e strumentazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Ferrara, 24 febbraio 1990
                                                    Il rettore: ADAMI