Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.146 del 25-6-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembe 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', riguardante il corso di laurea in scienze politiche; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 6 febbraio 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato. La prima frase del penultimo comma dell'art. 13, concernente il numero dei corsi che lo studente deve seguire, superandone il relativo esame, per essere ammesso all'esame per il conseguimento della laurea in scienze politiche, e' cosi' riformulata: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventidue insegnamenti annuali ed, inoltre, relativi a due lingue straniere". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 20 aprile 1990 Il rettore: MANTEGAZZA